VII COMMISSIONE, CAMERA DEI DEPUTATI
AUDIZIONE VII COMMISSIONE
CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 25 maggio,
Schema di decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado
Proposte tra le osservazioni
Si apprezza che
tutti i percorsi di formazione prevedano l'acquisizione delle competenze di lingua inglese di livello B2, e delle competenze digitali per l'utilizzo di linguaggi e contenuti multimediali per la rappresentazione e la comunicazione delle conoscenze e per la gestione di ambienti di simulazione e laboratori virtuali (giusta la Raccomandazione UE 2006)
l'istituzione di corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera (CLIL - Content and Language Integrated Learning), a cui possono partecipare gli insegnanti in possesso di abilitazione per la scuola secondaria di II grado, che abbiano competenze certificate nella lingua straniera almeno di livello C1 (Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, livello avanzato)
l’istituzione del percorso formativo di un anno (comprensivo del tirocinio) per coloro che, in possesso dei requisiti di cui al D. M. 9 febbraio 2005 n. 22, supererano l’esame di accesso a numero programmato
la valutazione periodica del personale distaccato e in semiesonero, di provenienza scolastica, per il servizio reso
l’inserimento in soprannumero del personale che ha ottenuto il dottorato di ricerca, o ha svolto attività di ricerca per un biennio l’idea di consentire l’accesso in soprannumero del personale che svolto 360 giorni di servizio nella scuola, dove il servizio prestato per almeno 360 giorni vale a coprire parte dei crediti formativi previsti. Qualora la loro attività di insegnamento è in corso, le convenzioni disciplinate all'articolo 12 sono stipulate con le relative istituzioni scolastiche anche se non sono accreditate, per consentire che il tirocinio si svolga senza interrompere l'attività
l’inserimento in soprannumero del personale che han superato l'esame di ammissione alle SISS e ha sospeso la frequenza senza dover sostenere l'esame di ammissione e con il riconoscimento degli eventuali crediti acquisiti.
Proposte tra le condizioni
Si sottolinea come necessario
- l'acquisizione, durante il periodo di formazione, delle competenze necessarie allo sviluppo e sostegno dell'autonomia scolastica, non solo attraverso la pratica osservativa ma anche un vero e proprio insegnamento (“Elementi di normativa scolastica e gestione dell’Autonomia”), che le Facoltà universitarie dovrebbero assegnare, a contratto, a dirigenti o docenti della scuola. La funzione docente, qual è in atto e quale sarà ancora più, non si esaurisce nell’attività d’insegnamento, richiedendo competenza e capacità organizzative e gestionali, mentre come le capacità psico-pedagogiche, organizzative, relazionali e comunicative siano state già al centro della formazione nei percorsi SSIS, attraverso attività didattiche e di laboratorio da affidare al personale delle scuole, opportunamente selezionato
- il trasferimento degli oneri di gestione a organi universitari, nell’affidamento dell'istituzione dei corsi e della relativa gestione alle università e la possibilità di dar corso a lauree magistrali interuniversitarie non richiedono la costituzione di organi di gestione indipendenti e separati, a condizione che questi compiti li vivano non con un sentimento di sufficienza, delegandoli a personale che (per mille ragioni tutte interne agli equilibri universitari) non può rifiutarsi
- il riconoscimento alle scuole, per le tutorship ai tirocinanti, di un corrispettivo economico che alimenti un fondo a disposizione dei tutor.
- il riconoscimento della professionalità acquisita dagli ex supervisori, come risulta anche dalle relazioni conclusive degli specializzati che quasi unanimemente hanno sempre, nei 9 anni di vigenza delle SSIS, indicato il tirocinio come l’esperienza più produttiva dell’intero biennio di specializzazione, nei termini della selezione del personale e della valutazione delle competenze
- (art. 9) per i corsi accademici biennali necessari per accedere al tirocinio annuale per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado dove sono stabiliti, con riferimento alle corrispondenti classi di abilitazione (A-032 Musica, A-077 Strumento musicale, A028 Arte e immagine) dalle tabelle da 8 a 10 allegate allo schema di decreto, la previsione anche per queste ultime dei requisiti necessari per accedere ai corsi di secondo livello. Appare quindi necessario che nel testo dell'articolo 9, comma 2, si faccia riferimento ad essi. E si ritiene anche opportuno aggiungere, dopo la parola «ciascuna», la parola «corrispondente». Invece, come già visto prima e per le medesime ragioni, le tabelle relative alla scuola secondaria di secondo grado saranno adottate con successivo decreto. Anche in tal caso, occorrerebbe fare riferimento anche ai requisiti necessari per accedere ai corsi di secondo livello e inserire, prima delle parole «classi di abilitazione», l'aggettivo «corrispondenti»
- nel percorso del Biennio Formazione Docenti di cui al DM 137/2007 del 28 settembre relativo ai docenti di musica e strumento musicale, l’adeguamento anche per i futuri docenti dei Licei, sulla base di molte esperienze segnalate da "allievi" e dalla volontà di molti professori. In altre parole, non si approva il riconoscimento del Biennio Interpretativo di cui al DM 82/2004 del 7 ottobre in relazione alla formazione docenti per la scuola secondaria superiore di II grado (Licei Musicali) in quanto il programma relativo non ha i contenuti necessari in relazione a tutti gli aspetti socio-psicopedagogici e didattici necessari a formare un buon docente. In relazione alla tabella 9, si chiede maggiore coerenza tra i vari Conservatori, onde evitare le enormi disparità nei programmi verificatesi nei primi Bienni abilitanti (ad esempio: in un Conservatorio 20 ore di musica da camera, in un altro 150...). Di fatto, non si cita più l'abilitazione A031 (musica nelle scuole superiori) e l'abilitazione per gli strumenti musicali nei relativi Licei. Che andrebbe bene se mantenuta quale classe afferente all'interno dei corsi di cui al DM 137/07. Ovvero: A032 (musica scuola media) e A031 (musica scuola superiore) A077 (strumento musicale scuola media) e A0?? (strumento musicale licei). Sono peraltro mediamente pertinenti le osservazioni fatte dallo CNAM, fatta eccezione il riferimento ai corsi di cui al DM 82/2004, non valutabili a nostro avviso per un corso di formazione docenti per i motivi sopra addotti. In ogni caso vanno escluse, fatte salve le debite eccezioni riferite unicamente ad una breve frase transitoria, le convenzioni con i Conservatori riguardo l'utilizzo di loro docenti all'interno dei Licei Musicali
- (art. 10) nel Tirocinio formativo attivo, in sede di valutazione finale, una maggiore specificazione sugli esami di profitto durante l'anno di tirocinio, dei quali si parla solo ai fini del calcolo del punteggio complessivo, anche in considerazione del fatto che una forma di valutazione è prevista anche dall'articolo 11, comma 2, lettera c), e la garanzia di una presenza paritetica della componente scolastica e di quella universitaria
- (art. 11) in merito alle mansioni dei tutor coordinatori, un chiarimento sul raccordo della valutazione delle attività di tirocinio con gli esami di profitto menzionati dall'articolo 10, comma 9.
- (Art. 12) un chiarimento a che il periodo di tirocinio possa essere altresì svolto nei Centri per l'istruzione per gli adulti
- (art. 15) la previsione di percorsi di studi abbreviati anche in modalità telematica, per il personale scolastico già abilitato, ai fini della riconversione professionale o dell’arricchimento del bagaglio culturale, in funzione anche dell’accorpamento delle classi concorsuali
- (art. 15) l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei soggetti che iscritti al corso di laurea in scienze della formazione primaria alla data di entrata in vigore del decreto concludono il corso di studi e conseguono l'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria secondo la normativa vigente all'atto dell'immatricolazione, analogamente iscritti ai diplomi accademici di secondo livello conseguiti entro la data di entrata in vigore del decreto presso le Accademie di belle arti e quelli relativi alle classi di concorso di educazione musicale e di strumento musicale, o ai corsi - che, a differenza delle SSIS, non sono sospesi - nelle more dell'attivazione dei percorsi di cui all'articolo 9
- l’inserimento dei nuovi abilitati nelle graduatorie ad esaurimento
- la valorizzazione del ruolo della scuola, nel percorso formativo iniziale dei futuri docenti. Ciò, assegnando la presenza paritetica della componente scolastica e di quella universitaria nelle commissioni e Consigli di tirocinio, e principalmente affidando a contratto attività didattiche e di laboratorio, a personale scolastico
- l’accesso dei laureati del vecchio ordinamento all’anno di TFA.