FAND FISH: Audizione formazione iniziale personale docente

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FAND FISH: Audizione formazione iniziale personale docente

Messaggiodi edscuola » 26 maggio 2010, 13:04

ALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
MEMORIA PER L’AUDIZIONE SULLO «Schema di Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, recante regolamento concernente “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale del personale docente del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24
dicembre 2007, n. 244”»,

Atto n. 205

La FAND e la FISH prendono atto che per la prima volta la normativa inserisce obbligatoriamente il tema
dell’inclusione degli alunni con disabilità nel percorso formativo iniziale degli aspiranti all’insegnamento.

Considerazioni
1. Trattandosi di un primo intervento, si ritiene che per la formazione dei futuri docenti di scuola dell’infanzia e di
scuola primaria il totale dei CFU previsti per gli “insegnamenti per l’accoglienza di studenti DISABILI”, possano
considerarsi sufficienti. Tuttavia per una formazione più completa si chiede che
i CFU, obbligatori vengano aumentati a 40 CFU, ripristinando quelli iniziali.
2. Esprimiamo forte perplessità e preoccupazione in merito alla formulazione concernente la scuola secondaria di primo
e secondo grado: per gli aspiranti docenti di questi ordini e gradi di scuola, infatti, lo Schema di Decreto non prevede
CFU riguardanti gli “insegnamenti per l’accoglienza di studenti DISABILI”, limitandosi invece ad indirizzare
genericamente 6 CFU per i “Bisogni Speciali”.
La dizione “bisogni educativi speciali” è assai più ampia e, di fatto, comprende anche alunni con Disturbi specifici di
apprendimento, conseguenti a cause ben diverse rispetto alla disabilità (disturbi psico-affettivi, sociali, relazionali,
etno-linguistici, disadattamento etc.).
Di queste tematiche appare fondamentale che vi sia una formazione attenta nel percorso formativo di tutti i futuri
docenti, data la crescente complessità dei gruppi-classe. Si tratta di problematiche diverse da quelle riferite agli
alunni con disabilità, ai quali la Sentenza n. 215/87 della Corte costituzionale ha sancito il diritto pieno ed
incondizionato allo studio nella scuola secondaria di primo e secondo grado. A fronte di un diritto costituzionalmente
garantito, lo Schema di Decreto proposto non fornisce, per la scuola Secondaria, né un adeguato numero di crediti,
né contenuti formativi per una loro adeguata accoglienza e presa in carico da parte dei docenti curricolari: ciò,
qualora non si provvedesse a precisare un numero di CFU pari al minimo di quelli previsti per gli altri ordini di scuola,
31 CFU, determinerà e consoliderà una totale delega dell’integrazione da parte dei docenti curricolari ai soli docenti
per il sostegno. Dal momento però che gli insegnanti specializzati per il sostegno non possono seguire gli alunni con
disabilità per tutta la durata dell’orario scolastico, nelle ore in cui non sono in servizio, gli alunni con disabilità
saranno abbandonati a loro stessi: prassi peraltro già denunciata in questi ultimi anni e fermamente stigmatizzata
dal Ministro Gelmini nel documento emanato il 4 agosto 2009, le Linee-guida ministeriali sull’integrazione
scolastica.
Conseguentemente a questa delega, i genitori saranno incentivati a ricorrere alla Magistratura per ottenere il
massimo delle ore di sostegno. Si tenga presente che il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 2231/2010, ha sancito il
principio che, in generale, un alunno con grave disabilità potrebbe anche aver diritto ad un numero di ore di
sostegno pari alla durata dell’orario scolastico. Questa deriva sarebbe infausta per il futuro dell’inclusione scolastica ,
separando l’alunno con disabilità dai docenti curricolari e dai compagni, risulterebbe deleterio per le finanze statali o
regionali, al momento dell’attuazione del federalismo scolastico.
Si chiede che,
- nel formulare il Parere, la Commissione parlamentare, voglia tener conto di queste preoccupazioni,
adeguando il numero di CFU della Scuola Secondaria di Primo e di Secondo Grado al minimo previsto per la
scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria.
ovvero si chiede che,
a) Scuola secondaria di Primo e di Secondo Grado: adeguamento dei CFU
pari a quelli della scuola dell’Infanzia e Primaria, per un totale di 40 CFU,
3. Nella prima parte è stato sottolineato che il numero di CFU previsti nella formazione iniziale in relazione alle
tematiche della disabilità, per quanto riguarda la scuola dell’Infanzia e la scuola Primaria, potrebbe definirsi, in prima
istanza, accettabile.
Si chiede che,
nel Parere formulato dalla Commissione si accenni alla necessità di una formazione obbligatoria ricorrente in
servizio, formazione di approfondimento sui temi dell’integrazione, anche alla luce di quanto previsto dalla
Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall’Italia con L. n. 18/2009.
A differenza della formazione iniziale, la formazione in servizio è materia di contrattazione collettiva. Sarebbe tuttavia
opportuno che a prendere tale iniziativa fosse il Ministero, come garante della qualità del servizio di istruzione e
garante della qualità dell’inclusione scolastica.
L’obbligatorietà della formazione in servizio è aspetto caratterizzante lo stato giuridico di altre figure professionali,
come ad esempio quelle appartenenti al comparto della salute, per i quali è previsto da anni l’obbligo di formazione
con gli E.C.M.
4. Trattandosi di formazione iniziale, ci si permettere prospettare la richiesta che venga sottolineata l’opportunità che
tale formazione sia obbligatoria per il monte ore previsto, avvenga totalmente in presenza, e non sia prevista in
alcun modo la modalità on-line. In fase di formazione iniziale è fondamentale un accompagnamento “in presenza”,
attraverso un confronto e un dialogo diretto fra i formatori, docenti, e gli aspiranti, discenti.
Approfondimenti successivi, come Master o Corsi di Perfezionamento piuttosto che di approfondimento, potranno
essere erogati con modalità mista.
5. Art. 13: conseguimento della specializzazione per le attività didattiche di sostegno alla classe in cui è presente
l’alunno con disabilità. Questa è la formulazione da adottarsi.
Premessa
La filosofia di fondo che ci dovrebbe guidare nelle scelte inerenti la formazione iniziale degli insegnanti, nell’ottica di
una scuola inclusiva, deve essere sempre più quella della formazione “per tutti” i docenti e i Dirigenti scolastici. Oggi,
tuttavia, non sono ancora mature le condizioni per attuare un’innovazione strategica così pregnante. Per questo
consideriamo “accettabili” le prospettive descritte nello schema di decreto, purché queste, in un’ottica di gradualità,
senza cioè trascurare il traguardo che vuole tutti i docenti in grado di farsi carico professionalmente per tutto il
tempo-scuola degli alunni con disabilità, siano inserite in un corso di laurea fortemente caratterizzato da aspetti
psico-pedagogico-didattici e, formalmente, supportato da una costante formazione in servizio.
Si evidenzia tuttavia che la formazione così come è strutturata nell’art. 13 risulta fortemente analoga a quella
attualmente in corso presso i corsi di laurea o le ex-SSIS: sappiamo come al riguardo si sia registrato che tali
percorsi di 400 ore risultino, di fatto, inadeguati e incompleti rispetto ai bisogni di cui la scuola necessita per dirsi
una “scuola di qualità”.
Si evidenzia infine che non ci trovano concordi le prospettive disegnate nel comma 1 dell’art. 13, laddove si
prospetta una possibilità legata a classi di abilitazione, a nostra parere stridente con l’intero processo inclusivo, anzi,
foriero di un ripristino delle classi differenziali.
Pertanto, trattandosi di prima riformulazione della specializzazione per le attività didattiche di sostegno, si ritengono
minimi i sessanta crediti formativi previsti, se ne chiede l’aumento e si chiede di prevedere contestualmente
l’obbligo di un aggiornamento ricorrente obbligatorio in servizio.
Le presenti osservazioni e richieste sono condivise dall'Associazione Italiana dei Docenti di Pedagogia Speciale, il cui
Presidente Prof Luigi D'Alonzo, docente all'Università Cattolica di Milano ci autorizza a rendere noto il suo pieno assenso.

Roma 25 maggio 2010

Presidente FAND
Dr. GIOVANNI PAGANO

Presidente FISH
Dr. PIETRO VITTORIO BARBIERI
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