ANIEF: Comunicato 1 dicembre 2007

Rassegna Stampa e News su Scuola e Sindacato

ANIEF: Comunicato 1 dicembre 2007

Messaggiodi edscuola » 1 dicembre 2007, 14:43

Una delegazione dell’ANIEF composta dai professori Marcello Pacifico (Pres. Nazionale), Gian Mauro Nonnis (Ref. Naz. IX ciclo), Orazio de Giulii (Ref. Lazio), Ettore Michelazzi (Ref. Strum. Musicale) è stata audita giovedì 29 novembre 2007 dalla VII Commissione Cultura e Istruzione del Senato in merito al Disegno di Legge 1848 (Bersani) e collegati, alla presenza del relatore, on. Senatore Ranieri.
Dopo aver illustrato brevemente le proposte di emendamento, ci si è soffermati sugli interventi relativi alla dispersione scolastica, aree a rischio, handicap, stabilità dell’organico, inserimento degli specializzandi del IX ciclo SSIS nelle graduatorie ad esaurimento, dirigenza, edilizia scolastica.
Si è ribadita la contrarietà alla modifica dei criteri di stabilità dell’organico su sostegno e nelle aree a rischio, che innalzino l’obbligo di permanenza in tali sedi, perché limiterebbe la libertà d’insegnamento e aggraverebbe i problemi legati al burnout. Di contro, si è proposto di rimodulare il dimensionamento scolastico prevedendo deroghe al numero dei 300 alunni nelle scuole a rischio, aumentare lo stanziamento di fondi contro la dispersione, prevedere corsi di formazione mirati e gratuiti per i docenti, rivedere i criteri di formazione delle classi anche in presenza di handicap grave riducendo il numero massimo di alunni, introdurre la contrattazione separata per la docenza, stabilizzare tutto l’organico precario su posti di fatto e di diritto, dotare le scuole degli spazi utili all’insegnamento quali palestre e laboratori, riconoscere il titolo di dottore di ricerca nell’accesso alla dirigenza, potenziare lo strumento musicale nelle scuole medie prevedendo anche graduatorie regionali, garantire una maggiore efficienza degli istituti tecnici e professionali.
Una particolare attenzione è stata dedicata al problema del mancato inserimento degli specializzandi del IX ciclo SSIS, COBASLID, SFP nelle graduatorie ad esaurimento, visto che il comma 11 prevede l’apertura delle stesse, in deroga alla legge 296/2006 soltanto per gli specializzandi di strumento musicale presso gli AFAM. Si è ricordato come gli specializzandi del IX ciclo sono stati ammessi alla frequenza dei corsi dopo il superamento di un pubblico concorso, hanno scelto di formarsi per andare a insegnare nelle Scuole su posti autorizzati dal Ministro dell’Università e della Ricerca, devono avere lo stesso diritto costituzionalmente garantito d’accesso al lavoro e alle pari opportunità. A tal proposito, è stato ribadito come l’Associazione abbia attivato un coordinamento nazionale in tutte le SSIS d’Italia, nominando referenti per il IX ciclo che stanno provvedendo a sensibilizzare i colleghi sui diritti lesi e reclamati, come si evince dalle 1.000 firme raccolte in pochissimi giorni e depositate. Ci si è impegnati a consegnare entro fine anno le firme di tutti gli specializzandi al fine di sensibilizzare il Parlamento e il Governo e non ricorrere necessariamente ai Tribunali. È stata lasciata agli atti anche la petizione on-line promossa nel settembre scorso con altre 1.700 firme.
Il relatore ha espresso ringraziamento per il puntuale lavoro che ha proposto diverse soluzioni alle problematiche della vita scolastica, che trovano la sua condivisione. Si è ripromesso anche in altre procedimenti legislativi di approfondire le proposte di emendamento presentate, dopo una riflessione sulle ultime norme approvate, nonché di riferire con particolare attenzione alla Commissione sul problema del mancato inserimento degli specializzandi del IX ciclo SSIS, COBASLID, SFP ricordando come sia strettamente legato a quello generale del collegamento tra formazione e reclutamento da attivarsi.
Alle luce di questi interventi, pertanto, rinnoviamo la mobilitazione dei colleghi, ritenendo opportuno continuare la campagna di raccolte firme nelle singole sedi SSIS e il coordinamento dei referenti provinciali, perché il diritto all’insegnamento degli specializzandi non sia svilito da una norma costituzionalmente censurabile.

Napoli, 1 dicembre 2007




MEMORIA AUDIZIONE
VII COMMISSIONE CULTURA E ISTRUZIONE DEL SENATO
S 1848, S. 701, S. 1266, S. 1687
Roma 29 novembre 2007

1. Proposta emendamenti_S. 1848
2. Repubblica, 14 novembre 2007, IX ciclo SSIS ed esclusione GaE
3. Petizione on-line IX ciclo SSIS
4. Appello ANIEF firme petizione emendamento S. 1848, IX ciclo SSIS
5. Sentenza n. 9926, 10 ottobre 2007, Tar Lazio, Handicap
6. Firme per la richiesta dell’emendamento S. 1848, IX ciclo SSIS
7. Documentazione allegata_PdL_Camera dei Deputati_Legislazione

PROPOSTE DI EMENDAMENTI S. 1848

Qualità dell’insegnamento e organico. Handicap e interventi contro la dispersione scolastica


Sostituire il comma 8, art. 1, S. 1848 con il seguente

«8. L’organico delle singole istituzioni scolastiche garantito dallo Stato deve essere commisurato al numero degli alunni iscritti e alla necessità di consentire una efficace azione didattico - laboratoriale, la realizzazione del tempo pieno e prolungato, l’azione di recupero ed una adeguata attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo con particolare attenzione ad interventi contro la dispersione scolastica nelle aree a forte flusso immigratorio e a rischio; deve altresì garantire la presenza di mediatori culturali che facilitino l’integrazione degli alunni stranieri e di insegnanti di sostegno. A tale fine con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le condizioni per assicurare nuovi parametri per la formazione dell’organico che individuino la consistenza idonea a garantire l’ottimale e stabile funzionamento delle istituzioni scolastiche. Il medesimo decreto determina i criteri per
a) contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, promuovendo nelle scuole interventi rivolti agli alunni in situazione di disagio socio-ambientale e in difficoltà di apprendimento, corsi di formazione e aggiornamento per il personale in servizio, definendo anche modalità attuative per l'assegnazione agli Istituti scolastici di dotazioni di docenti incaricati dell'insegnamento della lingua italiana agli studenti alloglotti con lo scopo di consolidare la padronanza della lingua come veicolo di comunicazione e di conoscenza e migliorare l'integrazione degli alunni stranieri nel contesto sociale e culturale del nostro Paese. I docenti incaricati dell'insegnamento della lingua italiana agli alunni alloglotti completano l'attività dagli altri docenti nell'ambito della loro attività di insegnamento. Gli interventi sono finanziati dal fondo inerente misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica previsto all’art. 9 del vigente C.C.N.L. del comparto scuola.
b) autorizzare il dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale ad attivare posti di sostegno a tempo determinato in deroga alla normativa vigente, nel rispetto dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in presenza di indifferibili esigenze, rigorosamente accertate secondo i criteri disciplinati con Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione e in base alle certificazioni stabilite dal comma 605, lettera b) dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
c) definire il numero massimo di alunni per classe che in presenza di alunno portatore di handicap medio o grave non può superare i 20 in ogni ordine e grado di scuola, nel caso di handicap lieve i 25 nella scuola dell’infanzia, i 23 nella scuola primaria, e i 26 nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Non è consentito formare classi con più di un alunno portatore di handicap grave. Nelle aree a forte disagio socio-ambientale e a forte flusso immigratorio il numero massimo di alunni non deve superare i 15 nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado e i 20 nella scuola secondaria di secondo grado; gli indici di riferimento in deroga al comma 2 del D. P. R. 19 giugno 1998, n. 233 ai fini del dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti possono essere inferiori a 300 alunni per gli istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media, o per gli istituti di istruzione secondaria superiore che comprendono corsi o sezioni di diverso ordine o tipo, nel caso sia assicurato il successo formativo e promosso il miglioramento dell’offerta formativa.
d) prevedere la stabilizzazione di tutti i posti di insegnamento precari esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge entro il quadriennio successivo alla predetta data, anche attraverso un piano quadriennale per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2010-2013, da verificare annualmente, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della funzione pubblica, circa la concreta fattibilità dello stesso, per complessive 200.000 unità.
e) definire apposito fondo atto alla copertura finanziaria degli interventi previsti dal presente comma, alla lettera b) e c) a cui destinare il 10 per cento dei finanziamenti, in favore di istituzioni scolastiche anche private integralmente deducibili dal reddito del soggetto erogante i fondi trasferiti per il finanziamento, a titolo di contributo o liberalità, da persone fisiche, dalle società e dagli altri soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES). Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito di cui al comma 1 sono esenti da tasse e imposte indirette diverse da quella sul valore aggiunto e da diritti dovuti a qualunque titolo e gli onorari notarili relativi agli atti di donazione effettuati ai sensi del comma 1 sono ridotti del 90 per cento. I finanziamenti sono gestiti dalle istituzioni scolastiche autonome secondo le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 1º febbraio 2001, n. 44. Il minor gettito derivante dalla applicazione delle disposizioni di cui al presente comma è compensato fino all’ammontare necessario dalle maggiori entrate fiscali, strutturali e permanenti, certificate dai dati consuntivi dell’anno 2008, che dovranno essere regolarmente contabilizzate nel bilancio consuntivo dello stesso anno.»

Introdurre il comma 8 bis

«8. bis. È istituita l’area contrattuale della professione docente come articolazione autonoma del comparto scuola. Di conseguenza sono istituite rappresentanze sindacali unitarie d’area, composte esclusivamente da docenti dell’istituzione scolastica o formativa, cui si applicano le disposizioni dettate all’articolo 43, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall’accordo 7 agosto 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1998.»

Giustificazione

Il nuova comma modifica il testo precedente combinandolo con gli articoli 5, 6 della PdL S 701 (PELEGATTA), gli articoli 5, 15, 16 della PdL S 1687 (VALDITARA), gli articoli 1, 2, 3 della PdL S 1266 (VALDITARA), assorbendo l’emendamento 50.6 e riformulando l’emendamento 50.4 (SOLIANI, PELLEGATTA, CAPELLI) presentati recentemente in Senato al DdL S 1817, recependo alcuni articoli presenti in analoghe iniziative legislative in discussione nell’altro ramo del Parlamento, articoli 5, 6 della PdL C 1299 (DILIBERTO), articoli 8 comma 1, articolo 10 comma 3, articolo 11 comma 3, articolo 12 comma 3, articolo 13 della PdL C 1600 (INIZIATIVA POPOLARE), l’articolo 8 della PdL C 1530, nonché recependo recenti interpretazioni normative fornite dalla giurisprudenza in merito all’handicap (TAR Lazio, S. 9926/2007).
Per valorizzare e sostenere l’attività d’insegnamento nelle aree a rischio e in presenza di alunni diversamente abili è inutile prevedere la stabilità pluriennale dell’organico di diritto che acuirebbe tutte le problematiche legate al burnout e al senso di frustrazione degli operatori.
Di contro, appare doveroso mettere gli insegnanti in condizione di operare bene e subito, motivandoli professionalmente, fornendo tutti gli strumenti necessari. Per questa ragione si propone la rivisitazione di un organico nelle formazioni delle classi che risponda effettivamente alle difficoltà incontrate e al maggior bisogno di specializzazione, unito a corsi di aggiornamento specifici per il personale in servizio.
Il numero di alunni per classi, come recentemente ricordato dai giudici non può prescindere dalla piena fruizione del diritto all’integrazione scolastica, né può ignorare i disagi effettivamente riscontrabili nelle aree a rischio dove la Scuola a volte rimane l’unica opportuna educativa disponibile.
Sono passati dieci anni dal D. P. R. che regolamenta il dimensionamento delle Istituzioni scolastiche ed è acclarato come nelle aree a rischio e a forte immigrazione l’accorpamento di scuole, pur nello stesso quartiere, con un numero inferiore a 300 alunni porti l’incremento della dispersione scolastica, l’aumento di stress psico-fisico di tutti gli operatori, l’insuccesso formativo.
Gli insegnanti devono uscire dalla precarietà occupazionale (piano d’assunzioni), aver riconosciuta la loro specificità professionale anche in sede contrattuale (area separata), e poter scegliere dove mettere a frutto le proprie conoscenze e competenze confortati da un’attenzione viva e presente dello Stato specialmente nelle zone caratterizzate da forte disagio sociale.
Da qui la necessità di risorse adeguate attraverso l’istituzione di apposito fondo per gli interventi sulla ridefinizione dell’organico funzionale all’Istituzione scolastica, nonché l’introduzione per legge di interventi mirati ad una vera integrazione che possono vantare già di adeguata copertura finanziaria.


Graduatorie ad esaurimento. Specializzandi del IX ciclo SSIS, AFAM e SFP


Aggiungere al comma 11, art. 1, S. 1848, il seguente testo:

«Analogamente, coloro che conseguono l’abilitazione all’insegnamento a seguito dei corsi presso le scuole di specializzazione all’insegnamento secondario (SISS) e gli AFAM, istituiti per l’anno accademico 2007/2009, nonché dei corsi presso Scienze della Formazione Primaria, possono iscriversi nella terza fascia delle graduatorie provinciali ad esaurimento».

Giustificazione

Ribadendo la necessità di quanto previsto per i corsisti di didattica della musica, si vuole estendere la possibilità d’inserimento nelle graduatorie permanenti, trasformate ad esaurimento, anche per gli 11.830 docenti che si sono iscritti alle Scuole di Specializzazione per l’Insegnamento ai sensi del recente D. M. del 20 giugno 2007 a firma del Ministro Mussi di autorizzazione del IX ciclo SSIS, come per quelli iscritti ai corsi COBASLID presso gli AFAM, o presso le Facoltà di Scienze della Formazione Primaria.
Si ricorda che ai sensi della normativa vigente, questi aspiranti insegnanti sono i soli iscritti a un corso ordinario di abilitazione ed esclusi dall’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. Si disprezzano così non soltanto le scelte personali e le motivazioni sottese al percorso formativo scelto, ma anche certificare esigenze pubbliche di selezione e formazione di personale specializzato. Non vi è alcun motivo che può giustificare l’apertura delle graduatorie permanenti, trasformate ad esaurimento soltanto per una categoria di docenti. In caso contrario, si creerebbe una disparità di trattamento già denunciata dalla stampa e certamente censurabile costituzionalmente.

Dirigenza, docenza, dottorato di ricerca


Aggiungere il comma 9 bis, all’art. 1, S. 1848

«1. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui al comma 618 della legge n. 296 del 27 dicembre 2007, in analogia a quanto previsto dal corso-concorso di formazione di cui al Decreto Ministeriale della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, con decreto direttoriale del Ministero della Pubblica Istruzione, d’intesa col ministro dell’Economia e delle Finanze, è indetto nel prossimo esercizio finanziario un corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento dei dirigenti scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo grado, per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi, riservato a coloro che hanno conseguito i diplomi di dottore di ricerca istituiti con D.P.R. n. 382 dell’11 luglio 1980 come modificato dalla Legge n. 210 del 3 luglio 1998, dal D.P.R. n. 390 del 19 ottobre 1998 e successivi.
2. Al corso concorso e' ammesso il personale docente ed educativo delle istituzioni statali abilitato, in possesso del diploma di dottore di ricerca, che abbia maturato un servizio effettivamente prestato di almeno cinque anni con il possesso della laurea. Il requisito di servizio si intende posseduto anche se il servizio sia stato prestato in settori formativi diversi e con rapporti di lavoro a tempo determinato, e valido se effettivamente effettuato per almeno 180 giorni per anno scolastico.»

Giustificazione

L’emendamento risponde a distanza di dieci anni dallo spirito istitutivo dell’art. 4, comma 7 della legge n. 210 del 1998 disciplinando il criterio d’accesso alla dirigenza pubblica anche attraverso il titolo di dottore di ricerca, già utilizzato per l’accesso ad altre amministrazioni come quelle relativi al terzo livello dirigenziale per incarico presso uffici ISTAT. Si tratta di personale già in servizio da un quinquiennio nelle scuole, in possesso dell’abilitazione all’insegnamento, che con l’istituzione della dirigenza pubblica può accedere alla relativa selezione per l’immissione in ruolo previa verifica delle attitudini e delle capacità specifiche richieste nel generale processo di professionalizzazione della scuola.

Edilizia scolastica



Aggiungere all’articolo 4, S. 1848, il seguente testo

Le strutture degli edifici scolastici devono essere adeguatamente dotate di laboratori, palestre e di tutti gli spazi di uso specifico necessari alle attività didattiche previste. Gli edifici scolastici devono essere costruiti o adeguati secondo criteri di sostenibilità ambientale e di efficienza energetica. La progettazione di nuovi edifici scolastici o di interventi migliorativi o di ristrutturazione di quelli esistenti deve essere realizzata con il metodo della progettazione partecipata di insegnanti, genitori, alunni e alunne, personale ausiliario-tecnico-amministrativo.

Giustificazione

Il testo, riprende i commi 3, 4, 5 della PdL C. 1600 (Iniziativa Popolare) in discussione nell’altro ramo del Parlamento dando una risposta immediata alla messa in sicurezza degli edifici e della dotazione degli strumenti idonei al supporto dell’attività didattica.


APPELLO URGENTE CANDIDATURA REFERENTE PROVINCIALE IX CICLO SSIS.

L’ANIEF, viste le attività promosse in favore degli specializzandi del IX ciclo già dal febbraio scorso tra cui la petizione on-line e le proposte di emendamento alla Legge finanziaria 2008, vista l’approvazione del 10 ottobre 2007 del DdL 2272 ter/A alla Camera dei Deputati recante norme che consentono ai soli abilitandi per strumento musicale l’inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento, considerata la richiesta d’audizione inoltrata alla VII Commissione del Senato dove il provvedimento come AS 1848 è stato presentato il 17 ottobre 2007 e sarà discusso dopo il 15 novembre, convinti del bisogno di legare le iniziative promosse a livello nazionale alla base recependo stimoli e proposte, e di stimolare la partecipazione dei diretti interessati alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica, del Governo e del Parlamento sulle problematiche poste
lancia un appello alla presentazione di candidature per la creazione di una rete provinciale di Referenti per il IX ciclo SSIS finalizzata all’inserimento degli specializzandi nelle Graduatorie ad Esaurimento.
I referenti avranno il compito d’inoltrare alla Presidenza tutte le istanze raccolte, di coordinare gli specializzandi della SSIS d’appartenenza e di coinvolgerli attivamente a tutte le future iniziative nazionali.
Tra le prime priorità ai referenti sarà inviata un documento urgente inerente una raccolta firme da effettuare capillarmente in ogni SSIS da allegare a una proposta di emendamento all’AS 1848/2007 per consentire l’inserimento degli specializzandi nelle Graduatorie ad Esaurimento. In ultimo, qualora non si otterrà l’inserimento degli specializzandi si provvederà ad adire via legali per tutelare la professionalità acquisita e il diritto al lavoro maturato.
La candidatura, di cui al modello allegato, deve pervenire per via telematica all’indirizzo anief_ix_ssis@libero.it con oggetto: APPELLO CANDIDATURA IX CICCO SSIS DI ___________ (Specificare la SSIS di appartenenza). Gli aspiranti saranno ricontattati e se confermati riceveranno la documentazione pertinente.
edscuola
Site Admin
 
Messaggi: 19822
Iscritto il: 3 ottobre 2007, 11:30

Torna a Educazione&Scuola© - Rassegna Sindacale

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 10 ospiti

cron