La precarietà della Scuola italiana: analisi e prospettive
Ridotto 1/10 dell’organico in cinque anni. 1 precario su 3 è ATA, 1 precario su 6 è Docente, ma il Governo ne vieta la stabilizzazione e la mobilità con leggi che violano la Costituzione, la CEDU e la Direttiva europea, con provvedimenti spot come il salva-precari che presto si rivelano una farsa, o che privano i lavoratori della scelta democratica della rappresentanza sindacale.
Pubblichiamo una sintesi del rapporto presentato al seminario sulla precarietà della scuola italiana, svolto a Favara (AG) il 1 aprile 2010, in risposta alle diverse domande dei presenti, un centinaio di docenti e ata precari e di ruolo.
1.137.243 erano i docenti/ata in servizio al 31 dicembre 2006 (dati ARAN-Agenzia, elezioni RSU 2006), ma saranno poco più di 1.000.000 al 31 dicembre 2011 per effetto, soprattutto, dei regolamenti relativi alla riorganizzazione del settore scolastico (Riforma Gelmini), seguiti all’approvazione dell’articolo 64 della legge 133/2008, e contenuti in un’apposita norma di natura finanziaria perché non possa essere sottoposta ad abrogazione referendaria.
Prima della scure dei 42.000 tagli per l’a.s. 2009/10, negli ultimi cinque anni sono andati in pensione 145.000 docenti a fronte di 91.000 assunzioni (dati MIUR, La scuola in cifre 2008/09). E le prospettive non sono rosee, se si pensa all’innalzamento dell’età pensionistica delle donne che rappresentano l’81% del personale docente e il 63,4% del personale ATA.
Nel frattempo sono aumentati i precari ATA: dal 27,8% del 2003/04 al 32.3% del 2008/09 dell’organico complessivo. Ed è rimasta la viziosa e scorretta abitudine, tipica del solo nostro sistema di istruzione dove l’età media del personale è di 49 anni, d’utilizzare anno dopo anno un precariato docente-ata che dovrebbe essere stabilizzato ai sensi del Decreto legislativo 368/01, ma che viene, invece, sistematicamente assegnato in supplenza su posti in organico di diritto, al 31 agosto (2,4% dell’organico totale), e di fatto, al 30 giugno (13,2%), per sole ragioni di cassa, in violazione della normativa comunitaria sui contratti a termine e delle sentenze del giudice del lavoro sull’adeguamento dell’organico di diritto a quello di fatto, sugli scatti biennali di anzianità e sulla trasformazione dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato. E se scorporiamo i 130.835 precari docenti nel 2008/09 per ordine di scuola, il 15,7% dell’organico complessivo, troviamo vistose differenze, dove si arriva a un precario su cinque: 10.169 nell’infanzia (11,1%), 30.898 nella primaria (11,4%), 40.544 nella media (20,5%), 49.244 nella superiore (17,9%).
Di fronte a questi numeri e alla minaccia di un contenzioso miliardario che avrebbe fatto fallire i conti pubblici, così diligentemente tenuti sulle spalle della Scuola italiana, il Governo interviene prima, con ordine, con l’articolo 21, c. 1-bis della legge 133/08 per limitare la domanda risarcitoria dei precari che chiedono la stabilizzazione ai sensi della direttiva comunitaria 1999/70/CE (intervenuta su alcuni aspetti della disciplina del contratto a termine ed in particolare sul principio di non discriminazione, sulle misure di prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato), ma l’ordinanza n. 214/09 del 14 luglio della Corte Costituzionale ne dichiara illegittimo l’intervento; poi, con forza, con il c. 1, art. 1 del D.L. 134/09, ma il suo contenuto é riformulato grazie alla pronta denuncia dell’ANIEF in XI Commissione Lavoro della Camera; infine, in sordina, con il c. 5, 6, 7 dell’art. 32 del Collegato al lavoro (1167-b) che, però, viene rimesso alle Camere dal Presidente della Repubblica.
Perché il Governo vada contro i precari si comprende, ma rimane incomprensibile perché il Sindacato non li tuteli, e perché debbano i precari pagare direttamente il prezzo di un risparmio che incide poi sulla crescita del Paese, sulla motivazione e sulla professionalità di chi lavora nella Scuola. I precari, comunque, oggi possono almeno sollecitare i sindacati ad attivare il contenzioso necessario per continuare a sperare che le azioni risarcitorie promosse nei tribunali possano rendere giustizia di una discriminazione senza precedenti. in nome dell’interesse pubblico a una continuità didattica che è mortificata quotidianamente dai tagli.
Già la continuità didattica, parola riscoperta oggi che ha mosso la pietà del Governo: la legge 167/09 ha selezionato 19.000 precari doc dell’annata nefasta 2008/09, a cui offrire un nuovo armonizzatore sociale sotto forma di velata cassa integrazione cosicché i precari senza lavoro per effetto dei tagli potranno continuare a percepire lo stipendio, ma dall’Europa, mentre lo Stato gli garantisce un punteggio nelle graduatorie che non può essere negato a nessuno, secondo i criteri di meritocrazia vigenti nel nostro Paese. Peccato che i precari Ata, ad esempio, di Agrigento o di Cosenza denunciano in questi giorni una truffa perché hanno scoperto che possono lavorare nei progetti regionali soltanto se con la qualifica di personale amministrativo e non di collaboratore scolastico, che i dirigenti delle scuole della Calabria possono assumere chi vogliono senza chiamare dalle liste prioritarie se hanno presentato un progetto di 300 e non di 350 ore, e che le ore assegnate ai colleghi non coprono certo lo stipendio perso. Per non parlare di quei precari che hanno prestato 180 giorni in più scuole e che non hanno potuto presentare la domanda per essere inseriti in queste liste della salvezza, perché la continuità vale se prestata in una scuola sola. Oltre al danno la beffa, di cui si attende giustizia dal TAR Lazio per i ricorsi promossi dall’ANIEF.
Ma cosa ci si doveva aspettare da una legge concepita perché intervenisse anche per salvare un ministro dal commissariamento per i processi persi sulla mobilità dei precari inseriti delle graduatorie? La stampa ha raccontato l’epica battaglia di un piccolo sindacato (ANIEF) che per mesi, invano, ha chiesto al MIUR di riconoscere due sentenze del TAR Lazio, confermate in via cautelare dal Consiglio di Stato, orientate al riconoscimento dello spostamento da una provincia all’altra, all’atto dell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, e dei punteggi di ciascun docente. Era evidente che la trasformazione delle graduatorie ad esaurimento non portava alla cristallizzazione delle posizioni dei candidati, perché in tal caso non sarebbe stato previsto dal legislatore l’aggiornamento delle stesse graduatorie né tanto meno l’inserimento in qualsiasi provincia dei docenti del IX ciclo o degli abilitati all’estero. Ma una squallida campagna denigratoria contro il personale scolastico proveniente dal Meridione del Paese, sconfessata anche dai dati sulla mobilità del personale docente (il 2,5% ha chiesto nel 2008/09 di trasferirsi dal Nord al Sud e soltanto l’0,6% delle domande è stata accolta per sole 691 unità, mentre il 90% della mobilità avviene tra le stesse regioni del Nord secondo lo Studio della Fondazione Agnelli), eppure cavalcata da alcune forze politiche che si ergono a difensori di un primitivo ius primae noctis padano (v. l’ultima mozione approvata dal Consiglio regionale del Friuli), ha dato vita alla scrittura del più volte censurato Decreto a firma del ministro Gelmini n. 42/09: dove si sono citate in premessa le ordinanze del CdS, ma si è vietato lo stesso lo spostamento da una provincia all’altra e si è inventato il terno al lotto delle altre province in coda. I giudici del TAR Lazio, ovviamente, hanno annullato il Decreto ma l’Amministrazione si è permessa di non adempiere pur sconfessata ancora una volta dal CdS; allora i giudici annullano le graduatorie fino a commissariare il MIUR e a condannarlo a 100,000 euro di spese. Ma il Ministro invece di chiedere scusa agli Italiani, ottiene una legge interpretativa che vorrebbe annullare le decisioni cautelari della magistratura, rimproverata di aver interpretato e non eseguito la norma come in uno stato di polizia. Peccato che esista l'art. 117, primo comma, della Costituzione che recepisce l’articolo 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e che impone da Napoleone III in poi al potere legislativo di non intromettersi nell'amministrazione della giustizia allo scopo di influire sulla risoluzione di una controversia o di una data categoria di controversie in atto. Così, nella fattispecie, il Governo modifica per factum principis i diritti sostanziali a tutela dei quali si è agito in giudizio, senza che ricorrano quelle imperiose esigenze d'interesse generale richieste dalla CEDU come condizione per superare il divieto d'ingerenza. I giudici del TAR, pertanto, rinviano la norma all’esame della Corte Costituzionale per la violazione di sei articoli della Costituzione, anche se, in verità, il direttore generale Chiappetta non si dà pace e con una nota invita (non ordina) ai direttori scolastici provinciali di non tener contro delle diffide, delle denunce dei precari ricorrenti perché la legge è in vigore (ancora per poco, aggiungiamo noi).
L’invito, d’altronde, è diventato uno strumento comodo per sfuggire alle responsabilità e amministrare il settore pubblico, come si evince anche dal rinvio delle elezioni delle RSU previste per il dicembre scorso per misurare la rappresentatività delle organizzazioni sindacali deputate alla trattativa con il Governo: il decreto legislativo n. 150/09 del ministro Brunetta, in violazione dello Statuto dei lavoratori, della Costituzione e degli accordi firmati all’ARAN per l’elezione e il rinnovo delle RSU, che per espresso divieto di legge non sono prorogabili (sarebbe, infatti, un cattivo precedente per cui anche le elezioni politiche potrebbero essere rinviate alla loro naturale scadenza in presenza di una volontà parlamentare di riformare la legge elettorale), rinvia, senza neanche una debita copertura della legge delega, le elezioni delle RSU. Allora cosa fa il Ministero della Funzione Pubblica, per disporre il rinvio delle elezioni stabilite il 1-3 dicembre 2009 da un protocollo dell’ARAN del 2 settembre 2009? Invia una nota - non un illegittimo atto amministrativo che non ha può emanare - il 4 novembre al MIUR dove lo mette al corrente dell’approvazione del D.lgs. 150/09 e lo invita - non gli ordina - ad adeguarsi? Fin qui, tutto pacifico, ma cosa fa il MIUR? Invia una nota il 9 novembre ai Direttore regionali di trasmissione della nota giunta da Funzione pubblica. E cosa fanno i direttori regionali? Non si sa, certo che le elezioni RSU non ci sono state e si sono rinviate pure da sole visto che il TAR ha dovuto respingere un ricorso dell’ANIEF, perché le note rappresentano un invito/esortazione e non un atto amministrativo che possa impedire le elezioni, mentre il Governo mette ancora una volta una pezza e nell’ultimo mille proroghe legittima la firma dei contratti del 2010, apposta da quei sindacati che erano rappresentavi per il biennio 2007-09.
Di fronte a questa continua violazione delle regole, del diritto e dei principi riconosciuti dalla nostra Costituzione e dall’Europa, alla privazione persino della scelta di una rappresentanza sindacale capace di denunciare e opporsi al logorante processo della precarietà della Scuola, docenti, ata, studenti, genitori, possono per ora soltanto rivolgersi ai Tribunali, finché Sindacato e Politica non riacquistino un’etica pubblica, sempre che non sia riformata prima anche la giustizia.