Collegato al lavoro (1167-B) rinviato alle Camere dal presidente Napolitano
Accolte anche la tesi dell’ANIEF di rilevante sospetto di non conformità alla Costituzione dell’articolo 32, comma 5, 6, 7 relativi alla riduzione ad un’annualità delle domande risarcitorie richieste dai ricorrenti docenti/ata precari nei ricorsi per la stabilizzazione, a fronte della prescrizione quinquennale.
Dopo la denuncia dell’ANIEF di ricorso al giudice ordinario per la remissione alla corte costituzionale della disegno di legge 1167-B approvato in Senato il 3 marzo 2010, il presidente della Repubblica “chiede alle Camere - a norma dell'articolo 74, primo comma, della Costituzione - una nuova deliberazione in ordine alla legge”, in particolare per l’esame degli articoli 20 e 31, dei collegati 30, 50 e del 32 che interviene nei processi in corso e nei risarcimenti danni disposti dai giudici in favore dei precari nei casi di conversione dei contratti da tempo determinato a indeterminato.
La norma recante "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro", viola per il Capo dello Stato “il diritto di tutti i cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi (artt. 24 e 25 della Costituzione)”, diritto ribadito da diverse sentenze della Corte Costituzionale (n. 63 del 1966, n. 143 del 1969, n. 174 del 1972, n. 127 del 1977, n. 488 del 1991, nn. 49, 206 e 232 del 1994, nn. 54 e 152 del 1996, n. 381 del 1997, n. 325 del 1998 e n. 221 del 2005). Continua il presidente: “Al di là delle osservazioni fin qui svolte a proposito dell'articolo 31, è da sottolineare l'opportunità di una riflessione anche su disposizioni in qualche modo connesse - presenti negli articoli 30, 32 e 50 - che riguardano gli stessi giudizi in corso e che oltretutto rischiano, così come sono formulate, di prestarsi a seri dubbi interpretativi e a potenziali contenziosi”
L’ANIEF, infatti, dopo aver attivato in tutto il territorio nazionale le procedure per la formazione dei collegi arbitrali relativi ai tentativi di conciliazione promossi per migliaia di precari, per il riconoscimento degli scatti biennali di anzianità, per la trasformazione dei contratti da tempo determinato a indeterminato (grazie all’intervento alla Camera in sede di approvazione del Salva-precari) e per l’adeguamento dell’organico di fatto a quello di diritto con conseguente conversione del contratto dal 30 giugno al 31 agosto per le supplenze annuali, si era dichiarata pronta a ricorrere al giudice del lavoro di fronte alle resistenze dell’Amministrazione e a chiedere la remissione alla corte costituzionale delle nuove norme che comprimevano il diritto dei ricorrenti ad un equo risarcimento.
Ringraziamo, pertanto, il presidente Napolitano per questa sua ferma attività di controllo, fermi nella decisione di percorrere fino in fondo la strada intrapresa per arrivare all’assunzione dei precari e all’equiparazione dei diritti tra personale a tempo determinato e indeterminato come l’Europa garantisce ai suoi lavoratori.
Articolo 32, comma 5, 6, 7, ddl 1167-b
5. Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.
6. In presenza di contratti ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell’indennità fissata dal comma 5 è ridotto alla metà.
7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione per tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Con riferimento a tali ultimi giudizi, ove necessario, ai soli fini della determinazione della indennità di cui ai commi 5 e 6, il giudice fissa alle parti un termine per l’eventuale integrazione della domanda e delle relative eccezioni ed esercita i poteri istruttori ai sensi dell’articolo 421 del codice di procedura civile.