Prot. n. 13/2 sg
Lì, 13/02/2010
Oggetto: Illegittimo il comportamento dei dirigenti scolastici che predispongono le graduatorie d’istituto per l’individuazione del personale in soprannumero prima della firma e pubblicazione del contratto sulla mobilità per l’a.s. 2010/11.
Continuano a pervenire nelle sedi del sindacato SAB richieste di interventi con chiarimenti in merito alla formulazione delle graduatorie d’istituto per l’individuazione dei docenti e personale ATA soprannumerari per l’a.s. 2010/11.
Nel merito il SAB tramite il segretario generale prof. Francesco Sola denuncia l’illegittimità dell’operato di alcuni dirigenti scolastici che, noncuranti delle disposizioni contrattuali in merito, formulano le predette graduatorie prima della pubblicazione del contratto sulla mobilità che regolamenta modalità e termini per dette operazioni incidenti, profondamente, sulle posizioni giuridiche dei soprannumerari.
In particolare, in attesa del nuovo contratto, quello vigente, CCNI del 12/2/09, per l’a.s. in corso, all’art. 21 comma 4 per i docenti della scuola dell’infanzia e primaria, all’art. 23 comma 3 per i docenti di scuola di I e II grado e l’art. 48 comma 5 per il personale ATA , prevede che “i dirigenti scolastici, entro (e non prima) i 15 gg successivi alla scadenza delle domande di trasferimento (termine ancora non fissato), formulano e pubblicano all’albo le graduatorie d’istituto per l’individuazione dei perdenti posto sulla base dei punteggi previsti dalle tabelle allegate al contratto”.
Alla data odierna non esistono ancora, perché non pubblicato il contratto, le nuove tabelle di riferimento che sicuramente porteranno delle modifiche rispetto alle precedenti, sia come valutazione dei titoli e servizi sia per l’esclusione dalla graduatorie dei beneficiari di precedenze quali quelli in possesso di legge n. 104/92, amministratori degli enti locali, ecc.. .
Alla luce di quanto sopra i dirigenti scolastici non possono formulare e pubblicare ora le graduatorie per l’individuazione dei perdenti posto che non risultano coerenti e conformi al nuovo contratto sulla mobilità tranne che vogliano creare, comunque, contenzioso che si era cercato di eliminare proprio imponendo la tempistica sopra richiamata e riportata nel contratto che, si ripete, deve essere quella dei 15 gg successivi alla scadenza dei termini di presentazione delle domande di trasferimento e, quindi, né prima, né dopo.
Per il SAB è auspicabile il rispetto perentorio di detti termini per non ingenerare false aspettative di chi possiede titoli o precedenze non più valutabili e riconoscibili nel nuovo contratto sulla mobilità la cui firma è prevista nella prossima settimana.
F.to Prof. Francesco SOLA
Segretario Generale SAB