Licenziamenti al 30 giugno del personale della scuola su posto vacante: La Corte d'Appello di Milano conferma le tesi della UIL-Scuola.
A seguito delle centinaia di sentenze di primo grado favorevoli ai docenti e ATA licenziati annualmente il 30 giugno, in crescendo le sentenze favorevoli in Appello!
Con la prima sentenza del 19 novembre 2009 la Corte d'Appello di Milano ha confermato le tesi della UIL Scuola di Milano, già accolte in primo grado per centinaia di precari della scuola patrocinati dallo studio legale degli avv.ti Angelo Latino e Vincenzo Di Trani secondo cui “… per fissare la durata del contratto fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto), è sufficiente che il posto da occupare sia vacante; non rileva l'appartenenza del lavoratore all'una piuttosto che all'altra graduatoria o lista” . Pertanto, quando il posto è vacante su organico di diritto, il termine apposto al contratto deve essere quello del 31 agosto, con relativo danno pari alla retribuzione dei mesi di luglio e agosto non percepiti, fermo restando il pieno riconoscimento giuridico dei 2 mesi predetti.
Altre 2 sentenze di Corte d'Appello sono state pronunciate a Milano il 6 e il 9 febbraio 2010, che condannano l'Amministrazione appellante.
Le sentenze non lasciano spazio ad alcuna diversa interpretazione eppure l'Ufficio legale del MIUR
persegue la via dell'impugnazione che a questo punto appare davvero temeraria e costosa.
La UIL-Scuola di Milano ritiene che la via giudiziaria al riconoscimento del diritto dovrebbe essere evitata da parte del MIUR, riconoscendo una volta per tutte che è la natura del posto disponibile a determinare la scadenza contrattuale, così come previsto dalla Legge.
Milano, 12/02/2010