Scuola: Riforma Gelmini sub iudice. ANIEF ricorre al TAR LAZIO per rimettere alla corte costituzionale il regolamento di dimensionamento della rete scolastica.
Il 3 dicembre i giudici del TAR Lazio saranno chiamati a esprimersi dai legali dell’ANIEF, del Coordinamento Genitori democratici ONLUS, del C.I.D.I., del 26° Circolo didattico di Roma, del Comune di Genova, del Comune di La Spezia e della Lega dell’Autonomie locali sulla legittimità dell’articolo 1 del D.P.R. n. 81/2009 di dimensionamento della rete scolastica, dopo che la regione Piemonte ha impugnato il D.P.R. n. 89/09 alla Corte Costituzionale. Secondo l’ANIEF l’articolo 1 dell’atto impugnato, infatti, viola l’articolo 117 comma 3 e l’articolo 76 della costituzione nonché lo stesso articolo 64 della legge 133/2008; pertanto va sospeso e rimesso al giudice delle leggi. La Corte Costituzionale, infatti, già nella sentenza n. 200/09, allorché ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 64 comma 4, lettere “f bis” e “f ter” del D.L. 112/08 come modificato dalla legge di conversione n. 133/08, ha chiarito che, trattandosi nella specie di disposizioni non riconducibili alla categoria delle “norme generali” di cui all’art. 117 secondo comma lettera “n” della Costituzione, non è legittimo usare lo strumento normativo regolamentare per predisporre il dimensionamento della scuola.
Se i giudici amministrativi accoglieranno i nostri rilievi, sottolinea Marcello Pacifico presidente dell’ANIEF, è chiaro che il Giudice delle Leggi sarà tenuto ad approfondire la precedente pronuncia. Nel caso di accoglimento, sarebbe messa in discussione tutta la riorganizzazione della Scuola prevista dalla legge 133/2008 e tutti i regolamenti attuativi basati sull’effettiva realizzazione di quanto predisposto dal regolamento sul dimensionamento scolastico che ha già portato 42.000 tagli nell’a.s. 2009-2010 e ne prevede altri 45.000 nel prossimo biennio (25.000 nel 2010-2011 di cui 17.000 nelle sole superiori e 20.000 nel 2011-2012). La riforma, per ora sub iudice, potrebbe subire un secco arresto, e i tagli potrebbero fermarsi in attesa di una riflessione più responsabile e pacata su sprechi e risorse, luci ed ombre del nostro ordinamento scolastico in attesa di risposte che rilancino il sistema d’istruzione e la professione docente senza la scure di tagli indiscriminati e imposti dai tecnici del Tesoro sulla qualità della didattica.
26 novembre 2009
Passo della sentenza n. 200/2009
“Ed in effetti, se si ha riguardo all'obiettivo perseguito dalla disposizione in esame, si deve constatare che la preordinazione dei criteri volti alla attuazione di tale dimensionamento ha una diretta ed immediata incidenza su situazioni strettamente legate alle varie realtà territoriali ed alle connesse esigenze socio-economiche di ciascun territorio, che ben possono e devono essere apprezzate in sede regionale, con la precisazione che non possono venire in rilievo aspetti che ridondino sulla qualità dell'offerta formativa e, dunque, sulla didattica. E non è senza significato che il comma 4-quater dello stesso art. 64, introdotto dall'art. 3, comma 1, del successivo decreto-legge n. 154 del 2008, come convertito nella legge n. 189 del 2008, abbia previsto – in sostanziale discontinuità con quanto contenuto nella disposizione censurata – che le Regioni e gli enti locali, «nell'ambito delle rispettive competenze (…) assicurano il dimensionamento delle istituzioni scolastiche». La disposizione in questione, pertanto, lungi dal poter essere qualificata come “norma generale sull'istruzione” nel senso prima precisato, invade spazi riservati alla potestà legislativa delle Regioni relativi alla competenza alle stesse spettanti nella disciplina dell'attività di dimensionamento della rete scolastica sul territorio. La sussistenza di un ambito materiale di competenza concorrente comporta che non è consentita, ai sensi del sesto comma dell'art. 117 della Costituzione che attua il principio di separazione delle competenze, l'emanazione di atti regolamentari.”