SAB: Comunicato 10 novembre 2009

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SAB: Comunicato 10 novembre 2009

Messaggiodi edscuola » 20 novembre 2009, 17:53

Prot. n. 10/11 sg
Lì, 10/11/2009

Oggetto: Sempre accessibili gli atti amministrativi. Il TAR della Calabria ne ordina l’accesso e condanna l’istituto comprensivo di San Demetrio Corone anche al pagamento di 500 euro a favore di docente precaria di sostegno che non aveva ottenuto proroga del contratto. Soddisfazione del sindacato SAB che ha patrocinato tutto il contenzioso.

Il TAR della Calabria, sez. di Catanzaro, con ordinanza del 6/11/09 riconosce il diritto di accesso agli atti prima negati a docente M.E.A., precaria, di sostegno della scuola primaria, rappresentata e difesa in giudizio dall’avv. Domenico Lo Polito del foro di Castrovillari, condanna l’Istituto Comprensivo di San Demetrio Corone che prima ne aveva negato l’accesso anche al pagamento delle spese a favore della ricorrente liquidate in complessivi 500,00 euro.

Il sindacato SAB ( Fed.ne Scuola.Base) che ha patrocinato tutto il contenzioso con il segretario generale prof. Francesco Sola non può che esprimere soddisfazione per tale decisione che rappresenta un primo passaggio di tutto il contenzioso posto in essere c/o il predetto istituto che, senza giustificato motivo, non aveva prorogato il contratto a precaria che aveva già prestato servizio c/o il predetto istituto per oltre 4 mesi sul sostegno e che in presenza dell’ulteriore assenza del titolare per interdizione dal lavoro, il precedente dirigente scolastico non ha inteso più prorogare il contratto lasciando così alunni disabili senza l’insegnamento del sostegno.

Nel merito, la titolare di sostegno della scuola primaria si poneva in interdizione per minaccia d’aborto a partire dal 13/10/08 per 30 gg.; tale status continuava, con assenza sempre per periodi di 30 gg. fino all’11/3/09; per detti periodi veniva nominata l’ins. M.E.A. la quale, forse perché non era entrata nelle grazie del dirigente scolastico, al termine del predetto periodo, non otteneva la proroga del contratto, pur in presenza della continuità dell’assenza del titolare fino al termine dell’anno scolastico, sempre per interdizione dal lavoro che aveva interrotto, per un solo giorno, nel giorno libero, per far decadere la proroga di M.E.A.

Di conseguenza, il dirigente scolastico non conferiva più ne proroga del precedente contratto di M.E.A. ritenendo il rientro in servizio della titolare, nel giorno libero, come interruzione del rapporto di lavoro in violazione dell’art. 40 del CCNL del 29/11/07, ne altre nomine lasciando per oltre 3 mesi gli alunni disabili privi dell’insegnante di sostegno, creando addirittura interruzione di pubblico servizio.

Il SAB aveva già denunciato tale situazione agli organismi preposti alla vigilanza ed alla stampa senza che nessuno fosse intervenuto nel merito per assicurare l’insegnante di sostegno agli alunni disabili del predetto istituto.

Contro tale modo di operare del dirigente scolastico, per delega al SAB, veniva esperito il tentativo di conciliazione che si concludeva con esito negativo per cui, per il prosieguo del contenzioso si esercitava il diritto di accesso agli atti ai sensi della legge n. 241/90 ed in particolare si richiedevano gli atti successivi che avevano autorizzato la titolare a proseguire l’interdizione dal lavoro e le modalità di sostituzione della medesima.

Il dirigente scolastico rilasciava copia parziale degli atti ma non quelli riferiti al periodo richiesto per cui si ricorreva al TAR della Calabria che con la precitata ordinanza ha stabilito l’accesso agli atti negati e la condanna per l’amministrazione affermando che la conoscenza dei documenti richiesti corrisponde ad un interesse giuridicamente tutelato, essendo collegata al rispetto, da parte dell’ente datore di lavoro, del contratto collettivo nazione di lavoro.

Ciò posto, non possono sussistere dubbi, nel caso di specie, sull’obbligo da parte dell’istituto scolastico di esibizione degli atti richiesti, ne può essere invocata dall’ente datore di lavoro, la tutela della riservatezza che non può pregiudicare, nel caso di specie, le legittime esigenze di tutela, anche giudiziaria, delle ragioni del lavoratore, garantite dall’art. 24 della Costituzione, per cui il ricorso va accolto e, per l’effetto, ai sensi dell’art. 25 comma 6 della legge n. 241/90, deve ordinarsi all’amministrazione scolastica statale l’accesso agli atti richiesti, anche mediante estrazione di copia.

E’ auspicabile, per il SAB, che tale ulteriore decisione del TAR sia di esempio per l’amministrazione pubblica. che spesso, poiché non pagano personalmente i dirigenti responsabili, negano l’accesso agli atti trincerandosi ancora dietro la tutela della riservatezza disconoscendo che, in materia di lavoro, tale tutela è di diritto pari o inferiore alla tutela del lavoratore che si è visto interrompere un contratto di lavoro già in atto.

F.to Prof. Francesco SOLA
Segretario Generale SAB
( Fed.ne Scuola.Base )
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