ANIEF: Precariato in Senato presentati tutti gli emendamenti

Rassegna Stampa e News su Scuola e Sindacato

ANIEF: Precariato in Senato presentati tutti gli emendamenti

Messaggiodi edscuola » 6 novembre 2009, 19:46

Precariato: in Senato presentati tutti gli emendamenti ANIEF

Si attende la votazione odierna sugli emendamenti 1.9 (scatti biennali a tutti i precari), 1.10-1.54-1.58-1.60.1.61 (soppressione c. 2, 4, 4bis, 4ter, 4quater), 1.13-1.91 (stabilizzazione precari con tre anni di supplenza), 1.57 (spostamento 24 punti), 1.66-1.67-art1.sexies (reinserimento gae), 1.70 (inserimento AFAM, COBASID, A77, SFP 2008-2009 nelle gae).

Tra gli altri emendamenti si sottolinea l’attenzione per il 1.12 (Relatore) che estende anche al 2010-2011 gli effetti del Decreto (avevamo osservato tra le righe che i tagli ci sarebbero stati anche l’anno prossimo), per il 1.18 (Asciutti) che allarga la platea dei beneficiari al 2006-2007 e al 2007-2008 (avevamo osservato che l’anno nefasto non poteva essere solo il 2008-2009).

6 novembre 2009

Emendamenti oggetto della memoria e della relazione presentata durante l’audizione dell’ANIEF in VII Commissione.

1.9
CERUTI, RUSCONI, SOLIANI, BASTICO, VITTORIA FRANCO, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, ANNA MARIA SERAFINI, VERONESI, VITA
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1.1. Le disposizioni di cui all'articolo 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312, si interpretano nel senso che gli aumenti periodici di cui al terzo comma per ogni biennio di servizio prestato si applicano senza distinzioni a tutto il personale non di ruolo del comparto scuola».


1.10
GIAMBRONE, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, PARDI
Sopprimere il comma 2.

1.13
RUSCONI, CERUTI, SOLIANI, BASTICO, VITTORIA FRANCO, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, ANNA MARIA SERAFINI, VERONESI, VITA
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo, in deroga a quanto previsto dal comma 1, il personale docente ed il personale ATA, gia destinatario di contratto a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 31 dicembre 2009 o che sia stato in servizio, con un contratto a tempo determinato, per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che ne faccia istanza, purché inserito nelle graduatorie provinciali ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, o nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ha diritto alla stabilizzazione e all'assunzione a tempo indeterminato con un piano straordinario adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 30 aprile 2010 e da finanziare con il Fondo di cui al comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e con le risorse rese disponibili annualmente in relazione ai pensionamenti del personale».
1.91
LUMIA
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo, in deroga a quanto previsto dal comma 1, il personale docente ed il personale ATA inserito nelle graduatorie provinciali ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, o nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ha diritto alla stabilizzazione e all'assunzione a tempo indeterminato con un piano straordinario triennale adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 30 aprile 2010 da finanziare con il Fondo di cui al comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e con le risorse rese disponibili annualmente in relazione ai pensionamenti del personale».

1.54
GIAMBRONE, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, PARDI
Sopprimere il comma 4.


1.57
GIAMBRONE, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, PARDI
Al comma 4, in fine, aggiungere il seguente periodo: «È prevista la possibilità, in sede di aggiornamento di graduatoria, per i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento che ne facciano richiesta, di spostare il punteggio, di 24 punti, conseguito tramite abilitazione SSIS, da una classe di concorso ad un'altra».
1.58
GIAMBRONE, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, PARDI
Sopprimere il comma 4-bis.


1.60
GIAMBRONE, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, PARDI
Sopprimere il comma 4-ter.
1.61
VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, RUSCONI, SOLIANI, BASTICO, ANNA MARIA SERAFINI, MARCUCCI, VITA, VERONESI
Sopprimere il comma 4-quater.

1.66
D'ALIA
Dopo il comma 4-quinquies, inserire il seguente:
«4-quinquies1. I docenti in possesso di abilitazione, che non avevano prodotto domanda di permanenza per l'aggiornamento delle graduatorie permanenti per gli anni scolastici 2005-2006 e 2006-2007 ma che hanno fatto richiesta di inserimento e di reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, valide per il biennio 2009-2010 e 2010-2011, all'atto dell'ultimo aggiornamento, sono inseriti a pieno titolo, nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione, nelle stesse, con modalità e nei termini da disporre con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in tempo utile per l'assegnazione degli incarichi a tempo indeterminato e determinato per l'anno scolastico 2010-2011».
1.67
D'ALIA
Dopo il comma 4-quinquies, inserire il seguente:
«4-quinquies1. I docenti in possesso di abilitazione che hanno fatto richiesta di inserimento o reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, valide per il biennio 2009-2010 e 2010-2011, all'atto dell'ultimo aggiornamento, sono inseriti a pieno titolo nelle stesse con modalità e nei termini da disporre con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in tempo utile per l'assegnazione degli incarichi a tempo indeterminato e determinato per l'anno scolastico 2010-2011».
VICARI
Dopo l'articolo 1-quinquies, aggiungere il seguente:
«Art. 1-sexies.
(Modifiche in materia di graduatorie permanenti con riserva dei docenti)

1. All'articolo 36 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo il comma 1-bis sono aggiunti i seguenti:
"1-ter. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, i docenti abilitati e non abilitati, anche con contratto a tempo determinato o indeterminato, che sono stati ammessi con riserva ai corsi di specializzazione o di abilitazione o di idoneità all'insegnamento, indetti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sia a seguito di provvedimenti giurisdizionali che con atto amministrativo adottato in autotutela, ed abbiano superato l'esame conclusivo dei medesimi corsi, sono abilitati a pieno titolo. Si intende conseguentemente sciolta la riserva di cui al primo periodo.
1-quater. I docenti in possesso di abilitazione o di idoneità conseguita a pieno titolo che non hanno presentato domanda per l'inclusione nelle graduatorie ad esaurimento possono chiedere l'inclusione nelle predette graduatorie, entro il termine del 30 giugno 2009, già previsto per coloro che conseguono il titolo di abilitazione entro la medesima data, o comunque all'atto della prima riapertura utile dei termini per l'aggiornamento delle stesse, successiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione"».

1.70
IL RELATORE
Al comma 4-sexies aggiungere in fine il seguente periodo: «All'articolo 5-bis del decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, ovunque ricorrano, le parole: "nell'anno accademico 2007-2008" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni accademici 2007-2008 e 2008-2009"».

1.12
IL RELATORE
Al comma 2, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «per l'anno scolastico 2009-2010» con le seguenti: «per gli anni scolastici 2009-2010 e 2010-2011».

1.18
ASCIUTTI, CENTARO
Al comma 2, sostituire le parole: «nell'anno scolastico 2008-2009 o che abbia conseguito nel medesimo anno scolastico, attraverso le graduatorie di istituto, una supplenza di almeno centottanta giorni,» con le seguenti: «per almeno un anno scolastico negli ultimi tre anni scolastici 2006-2007, 2007-2008 e 2008-2009 o che abbia conseguito nell'anno scolastico 2008-2009, attraverso le graduatorie di istituto, una supplenza di almeno centottanta giorni».
edscuola
Site Admin
 
Messaggi: 19822
Iscritto il: 3 ottobre 2007, 11:30

Torna a Educazione&Scuola© - Rassegna Sindacale

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 30 ospiti