SAB: Comunicato 26 ottobre 2009

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SAB: Comunicato 26 ottobre 2009

Messaggiodi edscuola » 26 ottobre 2009, 19:24

Prot. n. 26/10 sg
Lì, 26/10/2009

OGGETTO: Permessi Legge 104/92 – Precisazioni del Sindacato SAB.

Il comma 6 dell’art. 33 Legge 5/2/1992, n. 104, consente al lavoratore con handicap grave di fruire mensilmente ed alternativamente di 3 giorni di permesso oppure della riduzione oraria giornaliera.

Il 3° comma dello stesso artico dà diritto a coloro che assistono un familiare in situazione di gravità, solo ai 3 giorni di permesso mensile.

Le circolari del Dipartimento Funzione Pubblica n. 7 del 17/7/2008 e n. 8 del 5/9/2008, nel richiamare il disposto di cui al 4° comma dell’art. 71 D.L. 25/6/2008, n. 112 convertito in legge 6/8/2008, n. 133, stabiliscono che i permessi di cui al 3° comma, art. 33 L. 104/92, possono essere fruiti anche in maniera frazionata, cioè ad ore, ed è stato fissato il contingente massimo di ore 18.

Viene precisato che tale possibilità è applicabile solo se i contratti collettivi vigenti prevedono l’alternatività tra la fruizione a giornate e quella ad ore dei permessi.

Solo in questo caso le Amministrazioni sono tenute ad applicare direttamente il secondo periodo del comma 4, art. 71 decreto legge citato e questo perché la norma diventa operativa in sede negoziale dopo regolare contrattazione integrativa.

Il 6° comma dell’art. 15 contratto scuola sottoscritto il 29/11/2007, disciplina a giorni i permessi del dipendente che assiste un familiare in situazione di gravità, pertanto la norma che consente permessi orari, non trova, ancora, applicazione nel comparto scuola, il cui CCNL non prevede già una fruizione alternativa in ore.

Tali novità dovranno essere, eventualmente, regolamentate nelle apposite sedi.

Giova in proposito citare un importante chiarimento della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia che con nota prot. n. 29312 del 22/9/2008 al punto C (Permessi retribuiti per chi assiste persone con handicap grave), ha precisato:

“Tali soggetti possono fruire di 3 gg. di permesso mensile. (Il permesso, in attesa di eventuali diverse indicazioni, in tali ipotesi è giornaliero)”.

In alcune scuole, però, i dirigenti scolastici hanno concesso e continuano a concedere al personale destinatario delle agevolazioni di cui al comma 3, art. 33 legge 104/92, permessi orari (18 ore mensili).

F.to prof. Umberto Sola
(Sindacato SAB)
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