ANIEF: Comunicato 12 ottobre 2009

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ANIEF: Comunicato 12 ottobre 2009

Messaggiodi edscuola » 12 ottobre 2009, 18:25

La Relatrice, on. Pelino (PdL) del D.L. 134/09 presenta in XI Commissione un emendamento che impedisce per legge nell’a.s. 2009-2010 l’inserimento a pettine nelle tre province aggiuntive, scelte dai docenti che hanno vinto il ricorso al TAR dopo l’ultimo aggiornamento delle graduatorie. La votazione è prevista per domani. ANIEF chiede al Governo di invitare la Relatrice a ritirarlo per la manifesta illegittimità e la contrarietà ai principi costituzionali e alla giurisprudenza della Consulta. L’emendamento, infatti, assume sempre più i contorni di una legge ad personam et contra ius, che sfugge al criterio della generalità della norma e pone un conflitto tra poteri dello Stato. Siamo certi – dichiara il Presidente dell’Associazione professionale e sindacale, M. Pacifico - che il provvedimento rinvierebbe soltanto di un anno il commissariamento del Ministero della Pubblica Istruzione, dell'Università e della Ricerca perché palesemente contrario alla nostra Costituzione. A priori, se si studia la giurisprudenza in materia (sentenze n. 229/99, 525/00, 291/03, 282/05, 376/05, 421/05, 266/06, 267/07 della Corte Costituzionale) neanche una legge di interpretazione autentica può annullare una sentenza della magistratura, pena la violazione degli articoli 24, 103, 111, 113 della Costituzione. Come si richiama nella sentenza n. 168/04 che ha confermato l’eliminazione delle code (scaglioni) alla terza fascia delle graduatorie permanenti, oggi trasformate ad esaurimento, prevista dalla legge 133/2001, “a proposito delle c.d. leggi di interpretazione autentica, questa Corte ha più volte affermato che «il legislatore può porre norme che retroattivamente precisino il significato di altre norme preesistenti, ovvero impongano una delle possibili varianti di senso del testo originario, purché compatibile con il tenore letterale di esso». La Corte ha anche precisato che «in tali casi il problema da affrontare riguarda non tanto la natura della legge, quanto piuttosto i limiti che la sua portata retroattiva incontra alla luce del principio di ragionevolezza e del rispetto di altri valori ed interessi costituzionalmente protetti» (v., ex plurimis, sentenze n. 291 del 2003, n. 525 del 2000, n. 229 del 1999, n. 421 e n. 376 del 1995) … Riguardo a questi ultimi ed a ciò che più in particolare concerne la prima delle questioni in esame, questa Corte ha affermato che «in linea generale, l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica - essenziale elemento dello Stato di diritto - non può essere leso da disposizioni retroattive, che trasmodino in regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori» (v., ex plurimis, sentenza n. 446 del 2002)”. Sul merito dei principi costituzionalmente che devono essere garantiti, d’altronde, la stessa sezione del TAR Lazio - che ha previsto il Commissariamento del MIUR e sarà chiamata dai legali dell’ANIEF a pronunciarsi sulla legittimità dell’emendamento, qualora divenuto legge, al fine di rimetterlo all’esame della Corte Costituzionale -, nella sentenza n. 10809/08 aveva già affermato che un'eventuale norma di legge tesa a mantenere il trasferimento in coda e non a pettine avrebbe violato gli articoli di uguaglianza, art. 3, di buon andamento della p.a., art. 97, di accesso agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza, art. 51, comma 1 della Costituzione. Nel caso in cui la norma arrivi alla Consulta e sia dichiarata non conforme alla Costituzione, pertanto, ci ritroveremmo a distanza di un anno come oggi, con l’aggravante che i giudici dovrebbero obbligare l’Amministrazione a risarcimenti milionari per tutti i 15.000 ricorrenti e non al solo pagamento di 5.000 euro.
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