Nostre valutazioni sul parere riguardo la priorità delle nomine degli idonei del concorso ordinario e riservato
L'avv Giacomo Aiello, richiesto di un parere dall'amministrazione del MIUR su come andasse interpretato il dispositivo di legge in vigore, in particolare quale dovesse essere, alla data attuale, la priorità delle nomine degli idonei del concorso ordinario e riservato, ha concluso con il parere secondo cui gli idonei del concorso riservato hanno la priorità nelle nomine rispetto agli idonei del concorso ordinario anzi che questi ultimi non hanno nemmeno titolo per essere nominati!
A nostro avviso la richiesta di interpretazione non andava formulata soltanto in ordine al combinato disposto dei commi 605 e 619 dell'art.1 della L.296/2006, ma, più precisamente, in ordine al combinato disposto dei commi in parola ed anche alla luce dell' art. 24 quinquies della L. 31/2008 (milleproroghe).
Sottolineiamo che nei commi 605 e 619 si legge che "soltanto una volta esaurita la graduatoria di merito del concorso ordinario si può procedere alla nomina degli idonei del concorso riservato"
Questo, si legge rispettivamente nei commi 605 e 619 nel primo dettato dei commi stessi, in un intervallo temporale di un biennio per l'ordinario e di un triennio per il riservato.
Nell'art. 24 quinquies (milleproroghe), è presente, però, un conclusione importantissima: che le due graduatorie sono trasformate entrambe ad esaurimento.
Quindi il combinato dei commi e del 24 quinquies, letti come un tutt'uno, in quanto il secondo è un'integrazione dei primi, chiarisce inequivocabilmente che non si può procedere alle nomine del riservato se prima non si sono esaurite, sia per regioni che per settori, le graduatorie di merito del concorso ordinario, eliminando definitivamente la limitazione dell'intervallo temporale, che era rispettivamente, prima, di tre anni e di due anni !
Crediamo pertanto, che il parere esprima una interpretazione che è una delle possibili interpretazioni, ma non è certamente l'unica nè tantomeno, a nostro modesto avviso, la più
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corretta. E', secondo noi, "falsata", perchè l'interprete (l'Avvocatura) è partito da premesse "falsate", cioè i termini in cui è stato chiesto il parere.
A questo si aggiunga inoltre la regola, valida dal punto di vista giuridico, che le leggi vadano interpretate in modo logico e sistematico, e non solo in senso letterale, in modo da non portare a conclusioni assurde (è ciò che si è verificato secondo l'interpretazione dell'Avvocatura nella misura in cui la stessa arriva a concludere che, pur essendoci i posti disponibili, gli idonei dell'ordinario non li possono coprire. Non era certo questo lo spirito della norma!!!!).
In conclusione, per quanto sopra detto, siamo fermamente convinti che il parere sia censurabile.
Associazione Culturale Coordinamento Regionale Siciliano Conc. Ord. DS