Prot. 28/3 sg
Lì, 28/03/2009
Oggetto: Il Tribunale di Castrovillari condanna nuovamente l’USP di Cosenza che dovrà
pagare anche 900,00 euro di spese oltre iva e cpa per comportamento antisindacale,
su ricorso del SAB, in materia di inamovibilità delle RSU senza il preventivo nulla-
osta del sindacato di appartenenza.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari, con sentenza del 25/3/09, accoglie il ricorso presentata dal segretario generale prof. Francesco Sola del sindacato SAB (Fed.ne Scuola.Base), rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. Domenico Lo Polito del foro di Castrovillari e per gli effetti dichiara l’antisindacalità della condotta tenuta dal Ministero dell’Istruzione (USP di Cosenza) nei confronti del SAB e consistita nel trasferimento dei dirigenti sindacali RSU verso altre scuole diverse da quelle di elezioni RSU e, per l’effetto, ne ordina la rimozione degli effetti con la condanna al pagamento in favore del ricorrente delle spese del procedimento liquidate in 900,00 euro, oltre iva e cpa come per legge.
Lo stesso Tribunale, già in precedenza, con sentenza del 9/10/08 aveva riconosciuto l’antisindacalità del comportamento del MIUR con la condanna al pagamento di 600,00 euro più iva e cpa per avere, l’USP (ex Provveditorato agli Studi) di Cosenza, trasferito in altra sede la RSU appartenente al sindacato SAB senza che era stato concesso il preventivo nulla-osta per come previsto dallo statuto dei lavoratori.
Nel merito, il sindacato SAB aveva comunicato all’allora ex dirigente responsabile dell’USP di Cosenza di non avere concesso il preventivo nulla-osta al trasferimento d’ufficio delle RSU del SAB elette nelle varie scuole della provincia di Cosenza.
Il dirigente non teneva in considerazione la comunicazione sindacale in quanto, a parere del medesimo, era intervenuto nuovo accordo sindacale confederali-autonomi del 24/9/07 che non prevedeva più, per il solo comparto scuola, il preventivo nulla-osta; il nuovo dirigente responsabile dell’USP di Cosenza, sebbene investito della questione e del danno erariale consequenziale ai nuovi ricorsi che il SAB ha dovuto proporre, non ha inteso intervenire e rimuovere ciò che adesso stanno rimuovendo i Giudici, con l’aggravio di spese.
Il SAB contestava tale conclusione sostenendo che non era applicabile, nel caso di specie, sia perché tale accordo era intervenuto dopo le elezioni del dicembre 2006, sia perché il SAB non aveva firmato l’accordo la cui applicabilità non può estendersi erga omnes in ragione della mancata attuazione dell’art. 39 Cost. e sia perché contrario all’art. 22 dello statuto dei lavoratori.
Le ragioni del SAB hanno trovato fondamenti giuridici sia presso il Tribunale di Castrovillari e sia in quello di Rossano dove, tra l’altro, su ricorso presentato da altra O.S. autonoma sottoscrittrice della modifica contrattuale citata, nel chiederne dopo la disapplicazione, si vedeva rigettato il ricorso per assenza di volontarietà antisindacale nella condotta tenuta.
Il SAB prende atto di quanto confermato dai Giudici e cioè che i sindacati firmatari di tale accordo non possono dopo chiederne la disapplicazione, mentre i non firmati possono richiedere l’applicabilità del principio del divieto posto dallo statuto dei lavoratori che non ammette deroghe in materia di spostamenti della RSU senza il preventivo nulla-osta del sindacato di appartenenza.
Prof. Francesco SOLA
Segretario Generale SAB
( Fed.ne Scuola.Base)