SAB: Comunicato 20 marzo 2009

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SAB: Comunicato 20 marzo 2009

Messaggiodi edscuola » 20 marzo 2009, 19:46

Prot. N. 20/3 sg -Comunicato Sindacale- Lì, 20/03/2009

Oggetto: Il Consiglio di Stato annulla precedente ordinanza del TAR Emilia Romagna e riconosce il

diritto ad assistente amministrativo di Mirto-Crosia( CS ), ingiustamente licenziato dall’USP

di Modena, ad essere nuovamente inserito nelle graduatorie permanenti del personale ATA a

prescindere dal servizio prestato in scuole private e parzialmente non coperto da

contribuzione previdenziale. Soddisfatto il sindacato SAB che ha patrocinato il contenzioso.



Il Consiglio di Stato, sez. 6^, con ordinanza del 17/3/09, accoglie l’istanza cautelare avverso precedente ordinanza del TAR Emilia Romagna, sez. Bologna, che rigetta richiesta di sospensiva contro l’esclusione dalla graduatoria permanente ( 24 mesi ) del personale ATA e dal successivo contratto stipulato con l’USP di Modena dell’assistente amministrativo precario G.V. di Mirto-Crosia, rappresentato e difeso in entrambi i gradi di giudizio dall’avv. Domenico Lo Polito del Foro di Castrovillari, ritenendo che, l’indicazione da parte ricorrente di periodi di servizio, poi risultati privi di regolarità contributiva, non appare poter costituire causa di decadenza dalla graduatoria in assenza di elementi da cui trarre la consapevolezza della falsità della dichiarazione, integrando invece motivo per non valutare detti periodi di servizio.

Il sindacato SAB (Fed.ne Scuola.Base) che, con il segretario generale prof. Francesco Sola, ha patrocinato le varie fasi contenzioso, oltre ad esprimere soddisfazione per il lavoratore escluso dalla graduatoria prima e licenziato dopo che ora deve essere reintegrato per effetto della decisione di cui sopra, valuta positivamente la motivazione posta a base di tale pronuncia per l’incidenza che ha sulla valutazione dei servizi prestati presso scuole private, paritarie e/o legalmente riconosciute che spesso non versano tutti i contributi previdenziali, a fronte di un’attività lavorativa svolta.

Nel merito, il sig. G.V., dopo avere svolto servizio saltuario in una scuola privata della provincia di Cosenza decideva di inserirsi nelle graduatorie di 3^ fascia di assistente amministrativo nelle scuole statali della provincia di Modena dove continuava, dal 2005 al 2008, a prestare servizio fino a raggiungere i 24 mesi di servizio per essere inserito nella graduatoria permanente di 1^ fascia dell’USP di Modena, ai fini dell’immissione in ruolo e delle nomine annuali.

Dopo la pubblicazione delle graduatorie definitive e la stipula del contratto per il corrente anno, l’USP di Modena escludeva il sig. G.V. dalle medesime, revocando anche il contratto, adducendo a motivazione che il servizio prestato nella scuola privata era parzialmente scoperto dei contributi previdenziali per cui, sempre secondo l’USP, non poteva produrre punteggio utile a sottoscrivere i contratti negli anni sopra citati con i dirigenti scolastici e quindi far maturare i famosi 24 mesi per l’inserimento nelle graduatorie permanenti.

Parte ricorrente, con l’avv. Lo Polito, ha sempre sostenuto che non era a conoscenza del parziale versamento dei contributi tant’è che quando ne è venuto a conoscenza ha subito denunciato il tutto alla sede dell’INPS di Cosenza; che il sig. G.V. ha subito inoltre un duplice danno e cioè di avere lavorato senza copertura previdenziale e di pagare le conseguenze giuridiche dell’altrui omissioni; di avere subito l’inadempienza dell’obbligo del datore di lavoro nel versamento degli oneri previdenziali su di lui gravante debba essere da lui pagato.

Infine, giova ricordare che, gli oneri contributivi che il datore di lavoro ha l’onere di versare non costituiscono un diritto specifico del lavoratore. Questo perché il creditore effettivo è l’ente previdenziale ( in questo caso l’Inps) che è l’unico legittimato attivo a richiederne il pagamento trattandosi di diritti indisponibili del lavoratore.

Da qui l’ordinanza citata, accolta positivamente dal SAB, che non prevede la decadenza dalla graduatoria per il mancato versamento dei contributi, semmai solo tale servizio non deve essere valutato, fermo restando la valutazione del servizio prestato nelle scuole statali.

Prof. Francesco SOLA Segretario Generale SAB ( Fed.ne Scuola.Base )
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