ANIEF: Incontro MIUR su D.D.G. 2009

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ANIEF: Incontro MIUR su D.D.G. 2009

Messaggiodi edscuola » 12 marzo 2009, 15:55

Incontro ANIEF-MIUR su D.D.G. 2009, Graduatorie, Assunzioni, Mobilità

Si è svolto giorno 11 marzo 2009, l’incontro richiesto dall’ANIEF al MIUR alla presenza del Vice Direttore Generale per il personale della Scuola su Assunzioni, Mobilità, D.D.G. 2009 e Graduatorie.

Assunzioni

L’Amministrazione ha richiesto l’autorizzazione ad assumere 20.000 unità di personale docente (di cui 7.000 di sostegno) e 7.000 unità di personale ATA. Si attende la risposta del Ministro Tremonti. L’ANIEF si è dimostrata delusa e ha ribadito fermamente la richiesta di completamento del piano di immissioni in ruolo previsto dalla L. 296/2006, che non può essere modificato discrezionalmente dal Ministero in ragione del blocco del turn-over o dei tagli introdotti dalla L. 133/2008. Pertanto nel caso in cui non avverranno 75.000 immissioni in ruolo di nuovi docenti, di cui 7.500 di sostegno ai sensi della L. 244/2007, saremo costretti a ricorrere alla magistratura per ottenere il diritto dei precari all’immissione in ruolo. Non si può continuare a illudere chi serve giornalmente da anni questo nostro Paese.

Mobilità

L’ANIEF ha ribadito la richiesta di valutazione di punti 5 per il diploma SSIS ai sensi dell’art. 4 della L. 341/90 e di annullamento della nota 11bis) del CCNI in quanto il titolo di accesso è la laurea e non il diploma SSIS, come si evince dalla valutazione di punti 12 per il concorso ordinario non considerato come titolo d’accesso. Si è ricordato come il titolo SSIS, a dispetto dei due anni di specializzazione, sia mortificato e considerato nullo dei passaggi di ruolo e nei trasferimenti tanto da penalizzare gli specializzandi tra i soprannumerari e i perdenti cattedra. L’Amministrazione si è riservata di verificare la contraddizione evidenziata, prima del ricorso annunciato dell’Associazione al tribunale.

Tabella di valutazione, Graduatorie e D.D.G. 2009 di aggiornamento/inserimento
Dopo le indiscrezioni sulla bozza del D.D.G. 2009 del 26 febbraio 2009 e le denunce dell’ANIEF, l’Amministrazione, pur confermando la precedente tabella di valutazione, ha deciso di consentire, comunque e in coda, il trasferimento da una graduatoria all’altra del personale già inserito all’atto dell’aggiornamento, di estendere a tutti gli inseriti, vecchi e nuovi, la possibilità di scegliere altre due province dove collocarsi in coda, di approfondire la tabella di valutazione relativa ai docenti che si abiliteranno presso i Conservatori in Strumento musicale, che, abbiamo richiesto, sia mutuata da quella per l’abilitazione conseguita a seguito dei corsi delle Accademie e di Didattica della Musica.
L’ANIEF ha ribadito come sia perverso il sistema di collocamento in coda ideato e come non sia sostenibile giuridicamente, sebbene sia stato richiesto da una precisa parte politica. Il diritto alla mobilità nel territorio nazionale, la parità di accesso al lavoro in base ai titoli posseduti, il reclutamento in base al merito sono tutti diritti Costituzionali e regolati da leggi dello Stato. Tutti i docenti inseriti in terza fascia devono essere reclutati a tempo determinato e indeterminato in base al loro punteggio, pena un’evidente disparità di trattamento. L’ANIEF ha ricordato che la precedente tabella di valutazione è sub iudice per l’appello del MIUR al Consiglio di Stato avverso le sentenze ottenute dal TAR, e avrebbe preferito rinviare la pubblicazione del Decreto all’esito del giudizio sulla cautelare richiesta, contro cui si è opposta in giudizio. In assenza di ciò, l’ANIEF ha ribadito l’intenzione di ricorrere nuovamente al TAR per garantire lo spostamento interprovinciale (per la prima o per le altre due province) a pettine, e lo spostamento dei punteggi già dichiarati da una graduatoria all’altra, ripresentando tutti i motivi di censura già depositati avverso il D.D.G. 2007. L’Amministrazione si è dichiarata cosciente del grave pericolo del nuovo contenzioso ma non intende discostarsi dalla decisione politica. Di fatto, il MIUR si conforta del fatto che un’eventuale risoluzione positiva per i ricorrenti del contenzioso, come da giurisprudenza acclarata, riguarderà soltanto le parti interessati, non sconvolgendo più di tanto le graduatorie.
La pubblicazione del D.D.G. 2009 è attesa a giorni. Nel frattempo, alleghiamo la memoria presentata e la tabella recante osservazioni sulla bozza ormai superata del 26 febbraio 2009.
12 marzo 2009
MEMORIA
Si richiede anche per la terza fascia il ripristino della tabella di valutazione di cui al D.M. n. 11 del 12 febbraio 2002 prima della sua modifica (art. 1, comma 3, D.L. n. 97 del 7 aprile 2004 convertito nella legge 143), e al D.M. n. 40 del 16 aprile 2003.
In particolare, si ritiene opportuno
- garantire per tutti gli iscritti la possibilità di trasferirsi a pettine da una provincia all’altra all’atto dell’aggiornamento;
- garantire la possibilità per tutti gli iscritti in terza fascia di collocarsi in due province a pettine come per gli iscritti in prima e seconda fascia ;
- abolire l’attuale divisione in fasce delle graduatorie ad esaurimento nel rispetto della sentenza della Corte Costituzionale (n. 168/2004) e della L. 333/01;
- eliminare l’attuale tabella in dodicesimi di valutazione dei titoli di accesso alla graduatoria, e ripristinare quella in trentaseiesimi, vigente fino all’a.s. 2003-2004, e ancora valida per la prima e seconda fascia, secondo un criterio di valutazione che deve essere unico e meritocratico;
- garantire la possibilità di dichiarare il punteggio di servizio e di abilitazione più favorevole in occasione dell’aggiornamento, ancorché precedentemente dichiarato;
- assegnare un punteggio aggiuntivo di punti 6 alle abilitazioni SSIS, SFP, AFAM, COBASLID nel rispetto delle sentenze del TAR-Lazio (n. 7121/2002, n. 6336/2003), del Consiglio di Stato (n. 495/2003, n. 8499/2003) e della legislazione (art. 1, comma 6 ter, della legge n. 306/2000; art. 8 D.M. n. 268/2001; art. 3 D.M. 24.11.1998);
- convalidare almeno la metà del servizio prestato durante la frequenza dei corsi in Scienze della Formazione primaria, essendo i 24 punti aggiuntivi relativi a un solo biennio di servizio;
- consentire ai docenti in possesso dell’abilitazione in Educazione Musicale e in Strumento musicale il diritto all’iscrizione nel secondo scaglione delle graduatorie permanenti;
- consentire lo scioglimento della riserva al 30 giugno al titolo conseguito a seguito di semestre aggiuntivo SSIS.

Osservazioni in merito alla bozza di Decreto di aggiornamento/inserimento del 26/02/2009
Art. 1
c.
2 Aggiungere alla fine del testo: «A domanda dell’interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, e’ consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione» Ai sensi del citati art. 1, c. 1 bis della L. 143/2004, per consentire il reinserimento di chi è stato cancellato all’atto del precedente aggiornamento.
Art. 1
c.
3 Aggiungere alla fine del testo: «e il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia» Ai sensi del c. 2 dell’art. 401 del Testo Unico come modificato dal c. 6 dell’art. 1 della L. 124/1999. Nel rispetto della sentenza Tar Lazio n. 10809/2008.
Sebbene il contenzioso sia sub iudice si ricorda che l’ordinanza cautelare n. 3462/2007 del CdS et alia ha ribadito che, con riguardo alle graduatorie ad esaurimento, non si è in presenza di rapporti esauriti o definiti
Art. 1
c.
7 Sostituire il primo capoverso con il seguente: «Il punteggio dei candidati è determinato dai titoli conseguiti e dichiarati entro la data di scadenza di presentazione delle domande.» Ai sensi della sentenza Tar Lazio n. 10728/2008 i 24 punti SSIS già dichiarati possono essere spostati da una graduatoria all’altra. Ai sensi delle ordinanze cautelari n. 260/2008 e n. 1508/2008 del CdS il servizio già dichiarato può essere spostato da una graduatoria all’altra
Art. 1
c. 8 Sostituire il testo «una sola provincia» con «due province» Ai sensi dell’art. 51 della Costituzione. Parità di trattamento tra candidati inseriti in fasce differenti
Art. 1
c.
9 Lasciare soltanto se si cancella il comma 10 o, comunque, si cancella la parola «in coda» dal comma 10. Contraddizione in quanto chi si trasferisce ai sensi del comma 10 va in coda, quindi non può essere ex equo con chi si inserisce a pettine. Ai sensi dell’art. 51 della Costituzione, parità di trattamento tra candidati inseriti nella stessa fascia
Art. 1
c. 10 Cancellare interamente o cancellare le parole «in coda» e aggiungere all’inizio del primo capoverso dopo le parole «Tutti i candidati già iscritti» le seguenti «o nuovi iscritti»
Art. 1
c. 11 Cancellare Ai sensi dell’art. 51 della Costituzione. Parità di trattamento tra candidati inseriti in fasce differenti
Art. 3
c. 1 Sostituire «di cui al D.M. 27 del 15 marzo 2007 …» con «approvata con D.M. del 12 febbraio 2002» Ai sensi dell’art. 51 della Costituzione. Ripristino della tabella in 36°
Art. 3
c. 2 Cancellare il secondo capoverso Come sopra
Art. 4
c. 1 Cancellare al primo capoverso le parole «di una sola provincia» Ai sensi dell’art. 51 della Costituzione
Art.
5
c. 3 Sostituire «di cui all’allegato 3» con «di cui alla tabella relativa all’abilitazione conseguita presso i corsi quadriennali di didattica della musica e presso le Accademie» Come sopra
Art. 11
c. 1 Sostituire all’inizio del primo capoverso le parole «Le domande di permanenza, di aggiornamento del punteggio,» con le seguenti «Le domande di permanenza, di trasferimento, di aggiornamento –
determinazione del punteggio» Come sopra
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