Nella seduta n. 163 della V Commissione Bilancio del Senato, tenuta il 1 novembre 2007, sull’art. 50 recante norme per l’Istruzione Scolastica del DdL 1817 (Finanziaria 2008), sono stati sostituiti i commi 6, 7, 8 con l’emendamento 50.14 (testo 2) di cui in allegato.
Nel riservarci di proporre eventuali proposte di modifica alla Camera, dopo l’approvazione definitiva del testo nell’aula del Senato, già da ora chiamiamo alla mobilitazione l’opinione pubblica, i colleghi, le famiglie affinché tra gli altri l’emendamento 50.4 ritirato sia riformulato e approvato alla Camera onde evitare la cristallizzazione dell’organico di fatto e di diritto su posti di sostegno a fronte dell’aumento esponenziale riscontrato negli ultimi anni delle ore certificate di handicap per i nostri alunni.
APPROVATO 50.14 (TESTO 2) CAPELLI, SOLIANI, MELE, TECCE
Sostituire i commi 6, 7 e 8 con il seguente:
«6. Nelle more del complessivo processo di riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti, anche al fine di assicurare regolarita` alle assunzioni di personale docente sulla base del numero dei posti vacanti e disponibili effettivamente rilevati e di eliminare le cause che determinano la formazione di precariato, con regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario da rendersi entro il termine di 45 giorni, decorso il quale il provvedimento puo` essere comunque adottato, e` definita la disciplina procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il reclutamento del personale docente, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica e fermo restando il vigente regime autorizzatorio delle assunzioni. E` comunque fatta salva la validita` delle graduatorie di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Sono abrogati l’articolo 5 della legge 28 marzo 2003 e il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227».
RITIRATO 50.4 SOLIANI, CAPELLI, PELLEGATTA, MELE, NEGRI, GIAMBRONE, FRANCO VITTORIA, RANIERI, GAGLIARDI
Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, le parole: «70 per cento» sono sostituite dalle seguenti «80 per cento»;
b) sopprimere il secondo periodo.
Conseguentemente all’articolo 96, comma 1, Tabella A ivi richiamata, rubrica: «Ministero dell’economia e delle finanze», ridurre gli stanziamenti fino a concorrenza degli oneri.
50.5 VALDITARA
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «al 70 per cento» con le seguenti: «all’80 per cento»; inoltre, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Conseguentemente, all’articolo 40, comma 1, settimo periodo della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: "nonche´ la possibilita` di assumere con contratto a tempo determinato" sono aggiunte le seguenti: "in presenza di indifferibili esigenze, rigorosamente accertate dalle autorita` sanitarie competenti"».
Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera corrispondente al maggior onere di cui alla presente disposizione.