ANIEF
VII Commissione Senato: approvati alcuni emendamenti dell’ANIEF sul decreto legge 180.
Dopo l’audizione dell’Anief del 19 novembre scorso sono stati presentati e approvati alcuni emendamenti proposti dall’ANIEF in merito all’entrata in vigore delle nuove norme alla data di conversione del decreto legge, alla riapertura dei bandi,e al rientro dei cervelli e alla valorizzazione dell’attività di ricerca triennale.
L’ANIEF continuerà a mostare attenzione per la riforma universitaria e presenterà le sue proposte al Ministro in merito al decreto relativo ai bandi e alle linee guida approvate in consiglio dei ministri.
Ancora una volta l’intervento in Parlamento è stato apprezzato dalla maggioranza e dall’opposizione. Esortiamo comunque i senatori a riproporre in aula ed approvare l’emendamento 1.88 ritirato in Commissione.
28 novembre 2008
Di seguito si pubblicano gli emendamenti e gli ordini del giorno approvati.
1.9
ASCIUTTI, PITTONI, BEVILACQUA, FIRRARELLO
Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Alle stesse università è data facoltà di completare le assunzioni dei ricercatori vincitori dei concorsi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e all'articolo 4-bis, comma 17, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e comunque di concorsi espletati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
1.11
VALDITARA, RELATORE
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Per i fini di cui al comma 1, gli effetti dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2009».
1.27
ASCIUTTI, BEVILACQUA, FIRRARELLO
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «a tempo determinato e indeterminato» con le seguenti: «a tempo indeterminato, nonché di contrattisti ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230».
1.58
VALDITARA, RELATORE
Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «e all'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230».
1.66
VALDITARA, RELATORE
Al comma 3, dopo le parole: «articolo 1, comma 650» inserire le seguenti: «, nonché le chiamate di professori ordinari e associati e la nomina di ricercatori con oneri a totale carico, per almeno nove anni, di soggetti privati convenzionati ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge 4 novembre 2005, n. 230».
1.75
ASCIUTTI, POSSA, BEVILACQUA, FIRRARELLO
Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «data di entrata in vigore» aggiungere le seguenti: «della legge di conversione».
1.78
VALDITARA, RELATORE
Dopo il comma 6 inserire il seguente: «6-bis. Per sovraintendere allo svolgimento delle operazioni di votazione e di sorteggio di cui ai commi 4 e 5, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è nominata una commissione a livello nazionale composta da sette professori ordinari designati dal CUN nel proprio seno. Le operazioni di sorteggio sono pubbliche. La commissione, nella prima adunanza, provvede altresì alla certificazione dei meccanismi di sorteggio per la proclamazione degli eletti nelle commissioni dei singoli concorsi».
1.80 (testo 2)
RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, ANNA MARIA SERAFINI, SOLIANI, LIVI BACCI, VITTORIA FRANCO, BASTICO, MARCUCCI, CERUTI, VERONESI, VITA, ZAVOLI
Al comma 7, dopo le parole: «sulla base dei titoli» inserire le seguenti: «illustrati e discussi davanti alla commissione,».
1.84
ASCIUTTI, POSSA, BEVILACQUA, FIRRARELLO
Al comma 7, sostituire le parole: «da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
1.89
VALDITARA, RELATORE
Dopo il comma 8 inserire il seguente: «8-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo periodo la parola: ''cinque'' è sostituita dalla seguente: ''dieci'' e dopo la parola: ''ricercatori'' sono aggiunte le seguenti: ''e dei professori universitari''; b) all'ultimo periodo la parola: ''due'' è sostituita dalla seguente: ''quattro'' e dopo la parola: ''ricercatore'' sono aggiunte le seguenti: ''o il professore universitario''».
1.91
VALDITARA, RELATORE
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: «8-bis. I professori universitari i quali non usufruiscono del periodo di trattenimento in servizio di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, conservano l'elettorato attivo e passivo ai fini della costituzione delle commissioni di valutazione comparativa per posti di professore e ricercatore universitario, e comunque non oltre il 1º novembre successivo al compimento del settantaduesimo anno di età».
1.103
VALDITARA, RELATORE
Al comma 1, sostituire le parole: «ciascuno anno» con le seguenti: «ciascun anno» e le parole: «21 dicembre» con le seguenti: «31 dicembre».
1.104
VALDITARA, RELATORE
Al comma 3, capoverso, sostituire le parole: «autorizzazione legislativa» con le seguenti: «autorizzazione di spesa» e le parole: «ed euro» con le seguenti: «e di euro».
1.105 (testo 2)
POSSA, ASCIUTTI
Dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. All'articolo 13, sesto comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, le parole: ''essi mantengono il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione delle cariche accademiche previste dal precedente secondo comma'' sono sostituite dalle seguenti: ''essi mantengono, ferma restando l'incompatibilità di cui al numero 1) del primo comma e ogni altra incompatibilità, l'elettorato attivo e passivo per la formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione delle cariche accademiche previste dal secondo comma''».
1.200
Il Governo
Al comma 4, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: «Nell'ipotesi in cui il numero dei professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggettto del bando, integrato dai professori ordinari appartenenti ai settori affini, sia inferiore al triplo del numero dei commissari necessari nella sessione, si procede direttamente al sorteggio».
1.201 (testo 2)
VALDITARA, RELATORE
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente: «8-bis. Per le procedure di valutazione comparativa di cui al comma 4 e per quelle relative al reclutamento dei ricercatori universitari, il cui termine di presentazione delle domande sia scaduto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero sia ancora aperto alla predetta data, le università fissano per una data non successiva al 31 gennaio 2009 un nuovo termine di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione. Al fine di assicurare pari condizioni tra i candidati, i contenuti dei predetti bandi conformi con le disposizioni del presente decreto restano invariati. Diversamente, essi devono essere adeguati».
1.0.2
VALDITARA, RELATORE
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di chiamata diretta e per chiara fama nelle università)
1. Il comma 9 dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230, è sostituito dal seguente: ''9. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie estere, ovvero che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito del Programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata. A tali fini le università formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina previo parere del Consiglio universitario nazionale. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università possono altresì procedere alla copertura dei posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama. A tal fine le università formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere di una commissione, nominata dal Consiglio universitario nazionale, composta da tre professori ordinari appartenenti al settore scientifico disciplinare in riferimento al quale è proposta la chiamata. Il rettore, con proprio decreto, dispone la nomina determinando la relativa classe di stipendio sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito''».
1.0.3
VALDITARA, RELATORE
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di chiamata diretta negli enti di ricerca)
1. Le procedure di chiamata diretta di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, si applicano anche alla nomina a tempo indeterminato dei ricercatori, dei primi ricercatori e dei dirigenti di ricerca proposta dai competenti organi degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. In tal caso la commissione di cui al predetto comma 9, nominata dal Consiglio universitario nazionale, è costituita da tre dirigenti di ricerca appartenenti all'ambito disciplinare in riferimento al quale è proposta la chiamata».
G/1197/2/7
PARDI, GIAMBRONE
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1197, recante conversione in legge del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, in materia di diritto allo studio, valorizzazione del merito e qualità del sistema universitario e della ricerca,
considerato che all'articolo 1 vengono stabilite norme per il reclutamento nelle università e negli enti di ricerca,
in relazione a quanto stabilito dal Consiglio europeo di Lisbona, che ha approvato la creazione dello Spazio europeo della ricerca, fissando l'obiettivo per la Comunità di diventare, entro il 2010, l'economia della conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo,
rilevato che la globalizzazione dell'economia richiede una maggiore mobilità dei ricercatori, come ha riconosciuto il VI Programma quadro dell'Unione europea, con la maggiore apertura dei suoi programmi ai ricercatori dei Paesi terzi,
atteso che è opportuno agevolare l'accesso dei ricercatori creando una procedura indipendente dal loro statuto giuridico rispetto all'Istituto di ricerca ospitante e non richiedendo più il rilascio di un permesso di lavoro oltre a quello di soggiorno,
valutata l'importanza del contributo dell'immigrazione d'eccellenza nell'ambito della ricerca accademica nazionale,
impegna il Governo:
a dare piena applicazione alla direttiva 2005/71/CE e al relativo decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 17, al fine di rendere pienamente operative le procedure per l'ammissione dei ricercatori dei Paesi terzi negli Stati membri, a fini di ricerca scientifica.
G/1197/5/7
PARDI, GIAMBRONE
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1197, recante conversione in legge del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, in materia di diritto allo studio, valorizzazione del merito e qualità del sistema universitario e della ricerca
impegna il Governo:
ad evitare che coloro che abbiano un grado di parentela, fino al terzo grado compreso, con professori ordinari o associati appartenenti al medesimo raggruppamento disciplinare e alla università che ha richiesto il bando possano partecipare ai concorsi per professori universitari di I e II fascia.
G/1197/7/7
PITTONI, ADERENTI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1197, recante conversione in legge del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, in materia di diritto allo studio, valorizzazione del merito e qualità del sistema universitario e della ricerca
impegna il Governo:
ad assicurare all'acquisto di beni e servizi ai fini della didattica e della ricerca, effettuato dai centri di spesa delle università, il regime I.V.A. del 4 per cento.
G/1197/8/7
VALDITARA, RELATORE
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1197, recante conversione in legge del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, in materia di diritto allo studio, valorizzazione del merito e qualità del sistema universitario e della ricerca
considerata l'esigenza di riconoscere il servizio prestato in Italia per sostenere le chiamate nel ruolo della docenza di I fascia di docenti in possesso di requisiti di legge, stranieri o italiani impegnati stabilmente all'estero in attività didattiche o di ricerca
impegna il Governo:
a riconoscere ai professori ordinari associati, ai ricercatori universitari, nonché ai ricercatori, ai primi ricercatori e ai dirigenti di ricerca degli enti di ricerca, per intero ai fini del trattamento di quiescienza e previdenza, e per i due terzi ai fini della carriera, l'attività effettivamente prestata in Italia ai sensi del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 26 gennaio 2001, e successive modificazioni.