DL 154 e piano programmatico_Primi successi dell’ANIEF al Senato
Rinviata di un anno la riforma _Approvato emendamento e odg Anief. Il Parlamento salva le scuole di montagna e piccole isole. Piano programmatico_attesa per il parere delle Regioni.
Dopo l’audizione del 7 ottobre sul piano programmatico, e l’appello dell’ANIEF del 13 ottobre sulla modifica dell’articolo 3, il Governo accetta le richieste delle Regioni, posterga di un anno la riforma, e ritira la diffida e il commissariamento ad acta, approvando un ordine del giorno che lo impegna a salvaguardare le scuole di montagna e piccola isola come da noi richiesto.
Si attende il parere che le Regioni dovrebbero dare il 13 novembre, senza cui il piano programmatico non può essere promulgato, e le Commissioni Parlamentari si sono astenute dall’esprimersi.
Continua la mobilitazione per salvare la Scuola Pubblica.
14 novembre 2008
http://www.anief.org/Audizione_ANIEF.doc
http://www.anief.org/ANIEF_13Ott08.htm
http://www.anief.org/ANIEF_dl_154_Inizi ... Senato.doc
Testo approvato al Senato
Proposta di modifica n. 3.900 al DDL n. 1083 (DL 154)
3.900
La Commissione
Approvato
Sostituire l'articolo 3 con il seguente:
«Art. 3. - (Definizione dei piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche rientranti nelle competenze delle regioni e degli enti locali) - 1. All'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 4-ter sono inseriti i seguenti:
"4-quater. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo, le Regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, per l'anno scolastico 2009/2010, assicurano il dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome nel rispetto dei parametri fissati dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, da realizzarsi comunque non oltre il 31 dicembre 2008, in ogni caso per il predetto anno scolastico la consistenza numerica dei punti di erogazione dei servizi scolastici non deve superare quella relativa al precedente anno scolastico 2008/2009.
4-quinquies. Per gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, promuovono, entro il 15 giugno 2009, la stipula di un'intesa in sede di Conferenza unificata per disciplinare l'attività di dimensionamento della rete scolastica, ai sensi del comma 4, lettera f)-ter, con particolare riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico. Detta intesa prcvede la definizione dei criteri finalizzati alla riqualificazione del sistema scolastico, al contenimento della spesa pubblica nonchè ai tempi e alle modalità di realizzazione, mediante la previsione di appositi protocolli d'intesa tra le Regioni e gli uffici scolastici regionali.
4-sexies. In sede di Conferenza unificata si provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies; in relazione agli adempimenti di cui al comma 4-quater il monitoraggio è finalizzato anche all'adozione, entro il 15 febbraio 2009, degli eventuali interventi necessari per garantire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica"».
Proposta di modifica n. 3.250 al DDL n. 1083
Ordine del Giorno n. G3.250 al DDL n. 1083
G3.250 (già em. 3.250)
D'ALIA, PETERLINI
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1083,
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 3.250.
3.250
D'ALIA, PETERLINI (*)
Ritirato e trasformato nell'odg G3.250
Al comma 1, dopo il capoverso «6-bis», ivi richiamato, aggiungere il seguente:
«6-ter. In ogni caso le scuole ubicate in zone di montagna e nelle isole minori o, comunque, in zone disagiate non rientrano negli obiettivi di ridimensionamento della rete scolastica. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, entro due mesi dall'approvazione della presente legge, stabilisce i criteri per la definizione delle zone disagiate».