Parere dell’Andis sulla bozza di Regolamento per il reclutamento dei Dirigenti scolastici
Lunedì 19 ottobre 2007 il MPI ha convocato le associazioni dei Dirigenti scolastici (Andis e Disal) per un parere in merito alla bozza di Regolamento per il reclutamento dei dirigenti scolastici.
È stato consegnato l’ODG del Consiglio Nazionale di Riccione del 27 e 28 settembre che a partire da una analisi delle situazioni degli ultimi concorsi, ha ribadito alcuni principi basilari:
“Il Consiglio Nazionale dell’ANDIS, a fronte del deficit di etica pubblica che si aggrava sempre più nel Paese e che sta contaminando in modo preoccupante anche le istituzioni educative come l’università e la scuola, ritiene doveroso denunciare la situazione venutasi a creare con la gestione degli ultimi concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici. A causa della impraticabilità della tempistica, della diversità delle situazioni regionali e di alcune decisioni incomprensibili, infatti, si è determinato un groviglio inestricabile di contraddizioni e di interessi che impone una revisione della normativa concorsuale che, nel rispetto delle competenze esclusive riservate allo stato dal Titolo V della Costituzione garantisca il rispetto delle regole a partire dai seguenti punti fermi:
a) Carattere nazionale del concorso
b) Esclusione del valore di sbarramento dei titoli
c) Vincolo del rispetto della tempistica
d) Esclusione di ogni forma di sanatoria
Il CN ritiene che tale revisione debba inserirsi in una più generale ripresa dei principi di etica pubblica che sono essenziali anche e soprattutto nelle procedure che riguardano le istituzioni educative.”
Le osservazioni sui singoli articoli del Regolamento sono quindi da considerarsi una logica conseguenza di quanto affermato nell’ODG del Consiglio Nazionale. È da considerare che molte delle questioni specifiche, dovranno trovare risposte coerenti ed applicative nel Bando. Infatti il Regolamento deve fissare norme generali che siano vincolanti ma adattabili alle situazioni contingenti che possono intervenire in contesti temporali e che potrebbero avere caratteristiche non tutte prevedibili e quindi da esplicitare nel Bando. Inoltre il Regolamento deve rispettare alcuni vincoli stabiliti dall’art. 1 comma 618 della Legge finanziaria n. 296 del 17.12.2006 (unicità del ruolo, preselezione sulla base di una prova sulle conoscenze, triennalità della graduatoria, 5 anni a tempo indeterminato e laurea, 1 o 2 prove scritte e orale, periodo di quattro mesi per formazione e tirocinio).
Le principali richieste di modifica hanno riguardato tutti quegli aspetti che, come definito nell’ODG del CN, contrastano con il carattere nazionale del concorso e con la trasparenza e l’equità del suo svolgimento:
• Si è chiesto che, al fine di evitare le situazioni che si sono verificate nel recente concorso (differenze sostanziali tra i tempi, le modalità, i contenuti e la valutazione delle prove, nonché per la composizione delle commissioni), l’organizzazione e lo svolgimento del concorso, curati dagli Uffici Scolastici Regionali, siano basati su criteri generali dettati dal MPI. Poi a livello di Bando dovrebbe essere stabilita la stessa data almeno per la prima prova, uguale a livello nazionale.
• Considerare l’interregionalità, tra l’altro prevista dal Decreto Bersani
• Calcolare con molta attenzione i posti per il triennio
• Le due prove scritte possono andare bene se vengono inseriti alcuni vincoli per la tipologia e i contenuti delle prove stesse. Altrimenti il rischio è la solita selezione sulla capacità di scrivere bene un tema. Inoltre le prove per l’accesso delle altre dirigenze sono due (a meno che non si consideri la preselezione come la prima prova scritta, ma ciò non può essere perché altrimenti dovrebbe dar luogo a punteggio). Da prevedere almeno una prova a carattere nazionale.
• La valutazione dei titoli (nel Bando) dovrà equilibrare le diverse voci, evitando di sopravvalutare la sola anzianità di servizio.
• Manca qualsiasi accenno alla necessità di stabilire criteri omogenei sul territorio nazionale per la valutazione delle prove.
• Partendo dalla considerazione che è prerogativa del Direttore Generale l’assegnazione dell’incarico e che la finanziaria ha ribadito l’unicità del ruolo dirigenziale, sembra opportuno sottolineare, nella fase di accesso al ruolo, il valore dell’esperienza professionale “acquisita nel settore formativo di provenienza”.
• La durata del tirocinio e della formazione è stabilita “fino a quattro mesi”. È necessario evitare che a livello regionale si scelgano durate differenti, cosa che, vista la formulazione potrebbe succedere. Ma anche questo aspetto potrà essere definito in modo preciso nel bando. È opportuno che la sede del tirocinio sia solo la Scuola
• I Dirigenti scolastici sono esperti di organizzazioni in campo organizzativo e gestionale, pertanto potrebbe essere superato il vincolo di un solo dirigente scolastico presente nella commissione.
• Potrebbe inoltre essere opportuno aggiungere che “la scelta del presidente e dei componenti la commissione, e delle eventuali sottocommissioni, è operata sulla base di criteri di massima trasparenza e pubblicità”. Questo a garanzia dei candidati e per salvaguardare l’immagine della pubblica amministrazione.
Sintesi a cura di Loredana Leoni