FLC CGIL: Regolamento convenzioni scuole primarie paritarie

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FLC CGIL: Regolamento convenzioni scuole primarie paritarie

Messaggiodi edscuola » 22 ottobre 2007, 19:44

Scuola non statale. Il Consiglio dei Ministri approva il nuovo regolamento sulle convenzioni con le scuole primarie paritarie

Abbiamo avuto modo di osservare come, tassello dopo tassello, il Ministro Fioroni stia costruendo la sua idea di scuola paritaria sulla base degli orientamenti già delineati dalla politica del suo predecessore.
Come si ricorderà, infatti, alla fine della precedente legislatura il Parlamento approvò l’art. 1 bis della legge 27/2006 voluta fortemente dall’allora Ministro Moratti, con la quale veniva dato compimento a quanto previsto al comma 7 dell’art.1 della legge 62/2000.
In maniera del tutto discutibile e non senza alcune contraddizioni quell’intervento legislativo ridisegna complessivamente la scuola non statale in Italia individuando tre tipologie di riferimento, anziché due come previsto dal legislatore paritario, ponendo fine alla cosiddetta fase transitoria e precisamente: la scuola paritaria, la scuola non paritaria e i corsi.
Sempre quel dispositivo legislativo prevedeva che con le modalità procedimentali di cui all’art. 17 della legge 400/1988, fossero emanati tre distinti regolamenti su: a) riconoscimento della parità scolastica e suo mantenimento, b) disciplina per l’inclusione e mantenimento nell’elenco regionale delle scuole non paritarie, c) le nuove norme sulle convenzioni con le scuole elementari paritarie ossia una revisione di quanto normato dal RD 1297/28 e un’estensione della platea destinataria della convenzione medesima.
Il Decreto del Presidente della Repubblica dal titolo “Regolamento recante disciplina delle convenzioni con le scuole primarie paritarie, a norma dell'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27” all’esame preliminare del Consiglio dei Ministri e approvato nella seduta del 12 ottobre u.s. rappresenta pertanto uno dei tre snodi significativi per la realizzazione di tale progetto.
Con tale atto, che ancora non ha avuto il parere favorevole del Consiglio di Stato, è intenzione del Ministro, infatti, dare pienamente efficacia a quanto stabilito dalla legge e, per sua esplicita ammissione, procedere a una revisione di quanto normato dal RD 1297/28 e a un’estensione della platea destinataria della convenzione medesima . Ossia con la scusa del superamento della fase transitoria e con la riscrittura delle nuove convenzioni a tutte le scuole primarie paritarie, di fatto e di diritto si introduce il concetto di sussidiarietà, benché momentaneamente limitato alla sola scuola primaria paritaria.
Del resto l’abrogazione dell’art 344 del D.Lgs 297/94 e delle norme preesistenti di cui agli art. 156, 157, 158, 159 e 161 del RD 1297/28 sdogana di fatto i vincoli imposti dalla legge in base ai quali era possibile dare il contributo alle scuole elementari parificate a ben determinate condizioni.
In un futuro più o meno prossimo, giocando sull’obbligo scolastico, questo principio potrebbe riguardare anche altri ordini di scuola.
Vale la pena sottolineare che questo intervento è fortemente intrecciato con il DM di agosto emanato dal Ministro Fioroni.
Ma vediamo nel merito le nuove norme sulle convenzioni con le scuole elementari paritarie introdotte nello schema di regolamento varato dal Consiglio dei Ministri.
1. Nello schema non vengono richiamati, perché ritenuti abrogati, i riferimenti legislativi che hanno, fino ad oggi, normato le convenzioni con le scuole elementari parificate (sia paritarie che non paritarie) in base alle quali lo Stato erogava uno specifico contributo. In particolare non viene richiamata la condizione di “accogliere gratuitamente i bambini soggetti all’obbligo scolastico nel limite delle classi previste dalla convenzione e con priorità per i residenti nella zona di competenza” di cui all’art. 156 del RD 1297/28. Condizione questa che giustificava ampiamente, visto il contesto di quella normativa, il contributo alle scuole elementari parificate o a sgravio da parte dello Stato. Nell’art. 3 dello schema di regolamento non v’è nessun richiamo a tale vincolo; il che significa che, pur avendo le scuole uno specifico contributo da parte dello Stato, le famiglie sono soggette a pagare un servizio tra l’altro ritenuto pubblico. Nell’art. 3 dello schema di regolamento non v’è traccia di tale vincolo.
2. All’art. 2 del Regolamento comma 2 viene previsto che per poter accedere al finanziamento dello stato, è sufficiente che la scuola primaria paritaria abbia un minimo di alunni per classe non inferiore a 10. Anche qui non si tiene in debito conto le disposizioni preesistenti in base alle quali operava lo stesso limite previsto per la composizione delle classi di una scuola primaria statale.
3. Nel comma 3 dell’art. 2 sembra che il contributo da erogare a favore della scuola primaria paritaria sia legato non solo al requisito del numero degli alunni per classe, ma anche al numero di ore destinate agli alunni disabili o con difficoltà specifiche di apprendimento. Tale previsione che farebbe coesistere in maniera congiunta entrambe le condizioni viene contraddetta dal comma 3 dell’art. 3 che invece considera in maniera disgiunto tale vincolo. Cosicché possono esistere ed essere finanziate entrambe le condizioni in maniera indipendente l’una dall’altra.
4. La legge 27 del 2006 all’art. 1 bis, comma 6 prevede che dall’attuazione dell’articolo stesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello stato. Consentire a tutte le scuole primarie paritarie, con le caratteristiche di cui all’art. 2 del regolamento in questione, di accedere alle convenzioni caratterizzanti le ex scuole elementari parificate significa un aumento della platea dei destinatari. Ciò comporterà un inevitabile aumento di spesa. Anche in questa circostanza ci troviamo di fronte ad un potenziale superamento di un vincolo legislativo.
5. All’art. 2 comma 1, viene previsto che possono accedere alle convenzioni i gestori delle scuole primarie paritarie, persone fisiche o rappresentanti legali di enti o associazioni con o senza personalità giuridica, quindi tutte le istituzioni indipendentemente dalla loro natura giuridica. Questa norma contrasta con quanto previsto dall’art. 95 del RD 577/28 che non è stato abrogato dalla legge 27/2006 e che limita le convenzioni alle sole scuole elementari tenute da associazioni, comuni ed enti morali avendo bene a mente figure giuridiche ben definite.
Inoltre la norma in questione relativa ai destinatari prevista nel regolamento contrasta con quanto disposto all’art. 3 del DM del 21 maggio 2007.
6. Nel comma 3 dell’art. 3 viene fatto un generico richiamo sull’obbligo da parte del soggetto gestore convenzionato di applicare al personale docente il ccnl di riferimento. Ci
si dimentica che l’art. 95 del RD 577/28 non è stato abrogato. L’articolo prevede che al personale docente deve essere corrisposta una retribuzione non inferiore a quella percepita da un insegnante di scuola elementare statale. Questa norma, che è stata mantenuta nel corso degli anni, salvo qualche precisazione sul ccnl applicabile nelle scuole rette da congregazioni ecclesiastiche, ha determinato che la contribuzione del personale docente in forza nelle scuole elementari parificate fosse effettuata all’Inpdap e non all’Inps proprio per via di quanto disposto dall’art. 95 sopra richiamato. Sia il parametro retributivo di riferimento che l’istituto previdenziale a cui è fatto obbligo versare la contribuzione, se non specificati, determineranno sicuramente un forte contenzioso, con grave nocumento per i lavoratori.
7. L’intero schema confligge con quanto disposto dal DM del 21 maggio 2007, pubblicato in GU n. 178 del 2 agosto 2007. Detto decreto del Ministro dell’Istruzione prevede, pur indicando delle priorità, che tutti i contributi fino ad oggi assegnati a vario titolo alle scuole paritarie, ivi compresi quelli destinati alle elementari parificate, vengano riassunti sotto un'unica voce di bilancio e destinati all’intero mondo delle scuole paritarie.
Ciò implica una erogazione delle risorse non più vincolata al finanziamento delle scuole elementari parificate, ma estesa a tutti gli ordini di scuola, secondaria superiore compresa, la cui destinazione viene demandata al Ministro dell’istruzione. Ne consegue che con la revisione della convenzione in questione, che riguarda la sola scuola primaria paritaria elementare, si possa produrre, in futuro, un’ ulteriore implementazione dei contributi dello stato a vantaggio degli altri ordini di scuole paritarie. Non è un caso, infatti, che il DM preceda lo schema di regolamento. Operazione questa effettuata in aperto contrasto con quanto disposto dalla stessa legge 27/2006, che prevedeva che, prima di procedere alla individuazione dei criteri per la distribuzione delle risorse, era necessario emanare un nuovo regolamento. Da tutto ciò deriva che o si cancella il DM del maggio 2007 o si rivede il testo del regolamento in questione. Dei due è decisamente più grave il decreto del maggio. In tal senso va ripristinato il vincolo della destinazione delle risorse alla sola scuola elementare parificata o paritaria.
8. Il comma 7 dell’art. 1 bis della legge 27/2006 ha abrogato solo alcune norme preesistenti e in particolare quelle contemplate nel D.Lgs 297/94 e quelle relative ad alcuni articoli del RD 1297/29 (artt. 156, 157, 158, 159 e 161); non ha abrogato invece le norme specifiche di cui all’art. 95 del RD 577/28 e all’art. 2 del RDL 1196/35. Questo significa che è discutibile sul piano procedurale il ricorso allo schema di regolamento di cui all’ art. 17 comma 1 della legge 400/88.
Alla luce di quanto sopra riteniamo che lo schema di regolamento contenga una serie di criticità sia sul versante politico che giuridico in quanto configura ed estende in maniera inusuale rispetto all’attuale assetto costituzionale e legislativo il principio della sussidiarietà con il palese scopo di aggirare l’inciso costituzionale del “senza oneri per lo stato”. Pertanto la FLC Cgil non solo a non condivide l’azione del Ministro ma chiede di rivedere complessivamente sia lo schema di regolamento che la stessa legge 27/2006 che in fatto e in diritto contrastano con quanto disposto dalla legge 62/2000 e dalla stessa Costituzione.
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