PERSONALE DELLA SCUOLA E CONTRATTI REITERATI
Tribunale di Milano sez. Lavoro:
La successione dei contratti a termine è illegittima nella parte in cui non viene riconosciuta la stessa retribuzione per gli assunti in ruolo.
La fascia stipendiale (anzianità) va determinata con riferimento agli anni di servizio prestati con tutti i contratti a termine.
Ciò anche ai fini della ricostruzione di carriera, una volta immessi in ruolo.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano, con udienza del 22 maggio u.s., nella causa promossa da un associato UIL-Scuola di Milano col patrocinio degli Avv.ti A. Latino e V. Di Trani, ha pronunciato sentenza favorevole, accertata l’illegittimità dei contratti a termine per cui è causa, condannando il Ministero al risarcimento dei danni in favore della ricorrente, nella misura delle differenze retributive conseguenti al mancato computo dei periodi di servizio.
Il ricorso abusivo da parte della Pubblica Amministrazione a successive reiterazioni di contratti di lavoro a tempo determinato, comporta, a parere della UIL-Scuola, che debba essere adottata una contromisura che presenti garanzie effettive ed equivalenti di tutela dei lavoratori, raggiungibili solo con la conversione del rapporto a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Stante questa prima sentenza favorevole per la parte economica, la UIL-Scuola di Milano continua a patrocinare l’azione legale dei ricorrenti anche per rivendicare la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per i contratti a termine oltre i tre anni.