Precari - Anief ricorda ai dirigenti scolastici che non esiste nessun riferimento legislativo o contrattuale che può collocare in ferie d’ufficio durante la sospensione delle lezioni i precari con contratto temporaneo, sino ad avente diritto o con supplenze fino al 30 giugno 2013, né tantomeno li autorizza a realizzare modifiche unilaterali dei contratti per prevenire ipotetiche richieste di pagamento.
Le numerose segnalazioni fatte pervenire ad Anief da parte di docenti e personale Ata, rimasti disorientati di fronte alle richieste dei loro dirigenti di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni, hanno indotto oggi il nostro sindacato a scrivere a tutti i responsabili d’istituto per fornire loro il quadro di riferimento normativo e contrattuale attualmente vigente.
Nella lettera il centro studi Anief si è soffermato su alcuni punti. Tra questi, il più importante riguarda specificatamente il personale in servizio con contratto di supplenza breve, sino ad avente diritto oppure al termine delle lezioni o al 30 giugno 2013: per loro, nessuna norma ha attualmente superato il disposto del c. 2 art. 19 del CCCN Scuola, ove si stabilisce che “la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni non è obbligatoria”. Tale previsione non è stata, infatti, annullata dal D.L. 95/2012 (Spending review), tanto da costringere il governo a segnalare (si veda la relazione tecnica al D.d.G. “Stabilità”) la necessità “per evitare la probabile soccombenza dell´Amministrazione nelle inevitabili controversie, di consentire la "monetizzazione" delle ferie al personale di cui sopra”.
Anche i dispositivi contenuti nel CCNL non sono in grado di garantire, per queste tipologie di personale precario, né la fruizione delle ferie durante le attività didattiche (se non parzialmente e secondo modalità dalla gestione alquanto complessa) né tantomeno (si veda il citato c. 2 art. 19) durante i periodi di sospensione delle lezioni. Tali periodi (Ognissanti, pausa natalizia, pasquale, etc.) risultano infatti ben diversi da quello identificato come periodo di riferimento per la fruizione delle ferie, ovvero quello di sospensione delle attività didattiche (1° luglio-31 agosto). Inutile evidenziare come a quella data il personale interessato, però, avrà già visto decadere il proprio contratto.
Ed a nulla valgono i timori espressi da alcuni dirigenti scolastici di dover far fronte al blocco dei pagamenti delle ferie non godute, che rimarrà in vigore fino all’approvazione del D.d.G. “Stabilità” e che nella versione attuale ne prevede la rimozione a particolari condizioni: se è vero, infatti, che ad oggi i presidi possono vantare una copertura (per quanto transitoria) all’impossibilità di pagare le ferie, è altrettanto vero che nessuna copertura legislativa o contrattuale possono vantare in ordine alla collocazione in ferie d’ufficio dei precari durante la sospensione delle lezioni, né tantomeno ad ipotesi di modifiche unilaterali dei contratti.
Pertanto, almeno fino ad un mutamento della normativa vigente, ANIEF si rivolge anche a tutto il personale precario interessato e lo invita a non dare seguito alcuno agli “inviti” a fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni da parte dei dirigenti scolastici. Nel caso in cui questi ultimi volessero “forzare la mano”, emanando provvedimenti di collocamento in ferie d’ufficio, sarà sufficiente inviare una mail a ferie@anief.net per richiedere il modello di risposta da presentare contro tale provvedimento.
Nel caso in cui i dirigenti scolastici non dovessero tenerne conto, confermando la disposizione delle ferie d’ufficio, Anief fornirà successive indicazioni per la tutela legale del caso. Ci auguriamo che i dirigenti scolastici vogliano ascoltare l’appello dell’Anief ed evitare ai precari un nuovo ricorso alla giustizia che, stante l’attuale quadro normativo di riferimento, porterebbe l’Amministrazione ad un’ennesima soccombenza in giudizio e ad un ulteriore esborso di denaro pubblico per le condanne alle spese legali.