Trattenuta TFR: quel 2,5% prelevato dallo stipendio è illegittimo. Sia per il personale di ruolo sia per i precari, che in occasione del pagamento del trattamento di fine rapporto riguardante le supplenze svolte nello scorso anno scolastico possono chiederne l’abolizione e la restituzione degli arretrati tolti ingiustamente dalla busta paga. Come già rilevato dal Tar della Calabria in occasione del medesimo prelievo illecitamente sottratto ai magistrati.
Lo studio legale dell’Anief conferma al personale scolastico della scuola che può chiedere sin da subito di bloccare il pagamento di quel 2,5% dello stipendio che dal 1° gennaio 2011 continua indebitamente ad essere trattenuto dallo stipendio per l’accantonamento del trattamento di fine rapporto (TFR). Pertanto, per chiedere l’abolizione della trattenuta l’Anief invita tutti coloro che nelle prossime settimane riceveranno il TFR relativo alle supplenze svolte nel corso dello scorso anno scolastico di chiedere la restituzione delle somme indebitamente sottratte.
Contemporaneamente possono chiedere di farsi risarcire tutte le quote illegittimamente trattenute per il TFR dal mese di gennaio 2011, poiché da quella data la “voce” stipendiale riguardante il trattamento di fine rapporto è stata posta a carico esclusivo del datore di lavoro, che quindi nella scuola deve accantonare l’intera quota del 6,91%. Una procedura, del resto, che già è consuetudine tra i lavoratori privati, come previsto dall’articolo 3 e dell’articolo 36 della Costituzione italiana. E come, infine, appurato dal Tar della Calabria, attraverso la sentenza n. 53/2012, che ha risarcito la categoria dei magistrati a cui l’amministrazione aveva analogamente sottratto illecitamente una quota stipendiale proprio al fine di accantonarla per il TFR.
Coloro che intendono far valere i loro diritti, eliminando questo “balzello” da una busta paga che già risulta tra le più ridotte d’Europa, possono inviare il modello di diffida della trattenuta TFR, compilarlo ed inviarlo per raccomandata a/r alle amministrazioni competenti e contestualmente inoltrare una copia della diffida a tfr@anief.net inserendo come oggetto “PREADESIONE RICORSO TFR” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (INDIRIZZO COMPLETO – via, comune, provincia - della sede statale di attuale servizio).
Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva adesione al ricorso. In ogni caso, l'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.