Prot. n. 23/6 sg
lì, 23/06/2012
Oggetto: Il TAR Calabria annulla l’organico 2009/10 di strumento musicale ATP Cosenza, condannato a pagare anche 2.000,00 euro, per non averlo predisposto in base alle richieste dei genitori ed al numero di classi e/o gruppi di alunni.
Al fine di dare massima informativa tra il personale interessato, per la sottoscrizione di contratti a tempo determinato o indeterminato di Strumento musicale nella scuola media, il sindacato SAB, tramite il segretario generale prof. Francesco Sola, porta a conoscenza di un’importante ed innovativa sentenza n. 631/12 depositata il 21/6/2012 del TAR Calabria sez. di Catanzaro in merito alla costituzione dei posti in organico di diritto di strumento musicale.
Nel merito, un gruppo di precari e di genitori, rappresentati e difesi in giudizio dall’avv. Domenico Lo Polito del Foro di Castrovillari, impugnava l’organico di diritto di strumento musicale predisposto per l’a.s. 2009/10 dall’ATP di Cosenza, per non aver istituito nuovi posti in misura corrispondenti al numero di alunni richiedenti la disciplina per ciascun indirizzo.
In particolare, si evidenziava che, con la legge n. 124/99, l’insegnamento di strumento musicale nella scuola media è stato ricondotto a ordinamento, cioè al pari di tutte le altre discipline, anche in base ai D.M. 3/8/79 e 13/2/96; inoltre, con D.M. n. 201/00 è stata prevista una dotazione organica di quattro cattedre per ciascun corso definita dopo con quadro orario per la composizione delle cattedre dal D.M. n. 37/09.
Per l’istituzione della cattedra vengono individuate almeno sei ore settimanali per classe o gruppo di alunni per ognuno dei quattro strumenti musicali, con l’istituzione di un posto per 18 ore d’insegnamento settimanali; in base al D.M. 201/99 e successiva circolare che regolamenta la costituzione degli organici 2009/10, dovevano essere mantenuti in organico di diritto i corsi già attivati ed eventuali nuovi corsi da istituire, secondo le richieste dei genitori.
L’ATP di Cosenza non ha tenuto conto di dette richieste e normative, anche in materia di obbligo scolastico, per cui si è dovuto ricorrere al TAR per l’illegittimità della mancata istituzione dei nuovi posti di strumento musicale anche in violazione del principio costituzionale del diritto allo studio, L’Ufficio Scolastico Provinciale, non è stato in grado nemmeno di argomentare e fornire chiarimenti, sebbene richiesti nuovamente dal TAR, in merito al comportamento tenuto di non disporre l’istituzione di nuovi posti in misura corrispondente al numero di alunni richiedenti la disciplina per ciascun indirizzo.
Inoltre, l’ufficio cosentino, non ha adempiuto all’ordine istruttorio del Tribunale, neanche dopo reiterazione, per cui è stata ritenuta valida e sufficientemente provata, la tesi dell’avv. Lo Polito, con il riconoscimento dell’illegittimità, per eccesso di potere, dell’atto determinativo dell’organico, non essendo comprensibili le ragioni per cui l’Amministrazione ha disatteso le istanze degli studenti e non ha istituito un numero di cattedre corrispondente alle richieste effettivamente presentate.
Di conseguenza, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullato l’organico di strumento musicale nella parte in cui non è stata disposta l’istituzione di nuovi posti in misura corrispondente al numero di alunni richiedenti l’insegnamento di strumento musicale, con condanna alle spese in giudizio poste a carico dell’Amministrazione per complessivi euro 2.000,00 oltre il rimborso del contributo unificato e altri accessori dovuti per legge.
Il SAB valuta positivamente la sentenza citata che porta, ora per allora, a rivedere gli organici di strumento per l’a.s. 2009/10 incidenti anche su quelli degli anni successivi, sia per le nomine annuali e sia per le immissioni in ruolo che dovevano tener conto dell’incremento dei posti riconosciuto ora dal TAR Calabria.
F.to Prof. Francesco Sola
Segretario Generale SAB