Emendamento all’Art. 46 “Disposizioni in favore di inabili“, del Decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248, "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e
disposizioni urgenti in materia finanziaria" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31
dicembre 2007
All'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Riposi, permessi e prepensionamento per coloro
che assistono familiari con handicap grave»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«6-bis. Ad un solo familiare convivente, lavoratore dipendente o autonomo, che assiste un
soggetto portatore di handicap in situazione di gravità, di cui all'articolo 3, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata esclusivamente ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
della medesima legge, a condizione che la persona con handicap grave non sia ricoverata
in istituti specializzati a tempo pieno, con invalidità riconosciuta del 100 per cento e con
necessità di assistenza continua in quanto incapace di compiere autonomamente gli atti
fondamentali della vita quotidiana, che ha raggiunto il requisito minimo di venticinque
annualità di contribuzioni versate, a prescindere dall'età anagrafica, può chiedere di
usufruire in qualsiasi momento del collocamento anticipato in quiescenza:
6-ter, Se il familiare che assiste è il genitore, con rendita incrementata di un anno per ogni
2,5 anni di contribuzione effettiva, versata in costanza di assistenza al figlio riconosciuto
disabile grave
6-quater, Se il familiare che assiste è il coniuge o il convivente more-uxorio, il fratello o la
sorella in mancanza od impedimento certificato dei genitori, con rendita incrementata di
un anno per ogni 5 anni di contribuzione effettiva, versata in costanza di assistenza al
familiare riconosciuto disabile grave.
6-quinquies, La costanza di assistenza viene calcolata dalla nascita in caso di handicap
congenito, dall’evento invalidante in caso di handicap acquisito, anche se la gravità ai
sensi del citato articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 è stata riconosciuta
successivamente.
6-sexties, Al relativo onere, valutato in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»
Coordinamento Nazionale Famiglie di Disabili Gravi e Gravissimi