ESAME DI STATO 1° CICLO: LA CM 48/2012
CIRCOLARE PERMANENTE MA..........
l'intenzione di emanare una CIRCOLARE PERMANENTE per gli esami del 1° ciclo (salvo ovviamente le inevitabili “eventuali modifiche e/o integrazioni che dovessero in futuro rendersi necessarie”) è da salutare come un evento positivo. Disporre di un "testo unico" in grado di raccogliere le principali disposizioni sugli esami del 1° ciclo libera le scuole dall'obbligo di richiamare una quantità francamente eccessiva di norme e da inutili attese e rituali ripetitivi.
Purtroppo l'intenzione non è riuscita pienamente.
1) ELEMENTI MANCANTI
L a CM 48/2012 non comprende, ad esempio, gli aspetti pedagogico-didattici dell'esame di stato del 1° ciclo e non si esprime sulla possibilità per le commissioni di determinare in autonomia i tempi di durata delle prove scritte. Per questo consiglio di richiamare la "vecchia" CM 32/2008 (questa un vero testo unico): http://www.edscuola.it/archivio/norme/c ... 032_08.htm
(scorrere tutta la schermata in basso, saltando tutte le altre circolari, sino alla CM 32) con l'ovvio aggiornamento che le prove scritte di lingua straniera sono oggi obbligatoriamente distinte.
Altra norma da tenere a portata di mano per molti aspetti procedurali non disciplinati dalla CM 48: l'OM 90/01 http://www.edscuola.it/archivio/norme/o ... 90_01.html
2) ELEMENTI DI TROPPO
Dice la CM 48, nella parte relativa alle “Prove scritte delle lingue straniere”, con riferimento ai candidati con DSA:
“I candidati con disturbo specifico di apprendimento (DSA) che, ai sensi dell’art. 6, comma 6, del
DM 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dallo
insegnamento della/e lingua/e straniera/e, e che sono stati valutati dal consiglio di classe con
l’attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove
differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate al solo rilascio dell'attestazione di cui
all'art. 13 del D.P.R. n. 323/1998”.
La disposizione è manifestamente estranea all'esame del 1° ciclo in quanto il DPR 323/1998 riguarda il “Regolamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore”. Si tratta presumibilmente di una svista indotta da un'imprecisione contenuta nel DM 5669/2011, art. 6, comma 6, dove, anziché specificare con chiarezza “Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria di secondo grado” si scrive genericamente: “In sede di esami di Stato...”, inducendo il lettore a ritenere che il predetto comma 6 riguardi entrambi i livelli dell’istruzione secondaria: 1° e 2° ciclo. In effetti solo al termine del periodo, proprio per effetto del richiamo al DPR 323, si inferisce la restrizione alla sola secondaria di 2° grado (sfortunatamente si tratta di un'imprecisione frequente nella comunicazione pubblica del MIUR).
In coda sono riportati i commi 5 e 6 dell'art. 6 del DM 5669/2011.
Sul piano sostanziale la svista ha scarse conseguenze pratiche, dal momento che pochissime ASL si sono accorte delle possibilità dell’art. 6 del DM 5669/2011 per le lingue straniere: comma 5 (dispensa dalle prove scritte) e comma 6 (esonero totale); conseguentemente il numero dei candidati dispensati o esonerati atteso è bassissimo. Tuttavia.......
3) ELEMENTI ANTI-DOCIMOLOGICI
Dopo ave richiamato l'art. 3 del DPR 122/2009, che, a proposito del voto finale d'esame, stabilisce:
“....Il voto finale è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di idoneità arrotondata.... all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5....”;
la CM 48 riafferma: "...Per media dei voti deve intendersi la media aritmetica, dovendosi attribuire a tutte le prove d'esame il medesimo rilievo (sic! Il "giudizio d'idoneità" non é una prova d'esame ma un dato di accesso; ndr). Si esclude pertanto ogni possibilità di ricorrere alla media ponderata".
Il MIUR dovrebbe spiegare come sia possibile che il "voto di idoneità", rappresentativo dell'intero percorso triennale, possa avere il “medesimo rilievo" di una singola prova giornaliera. Pensate al caso dell'alunno bravo, idoneo con 10, che per motivi fortuiti sbagli la prova di Matematica.... .
Del resto la media ponderata è impiegata nelle università:
http://www.unibo.it/Portale/FAQ/Didatti ... derata.htm
(vedi anche esempietto in coda).
4) (e non mancano anche) ELEMENTI TRAGICOMICI
La CM 48, nella sezione dedicata al RILASCIO DIPLOMA E CERTIFICATI SOSTITUTIVI richiama la direttiva 14/2011 in materia di decertificazione (L. 183/2011, art. 15) precisando, correttamente, che la dicitura: “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione....”, da inserire obbligatoriamente in tutte le certificazioni, non deve essere riportata nel diploma, il quale essendo un “titolo di studio”, non costituisce certificato.
Ma:
- il documento di valutazione ? (solo l'attestato nel frontespizio ha valore di “titolo”, il resto, come
recita la 169, è pura certificazione);
- il “certificato delle competenze” ?
- il certificato provvisorio di licenza media ? Gli iscritti alle scuole secondarie dovranno
autocertificare l'ammissione ? (Con centinaia di migliaia di controlli che intaseranno le scuole o,
come prevedibile, nessun controllo).
Il MIUR su questo tace? (tace).
Il presidente provinciale
Giuseppe Guastini