di edscuola » 14 aprile 2012, 8:53
MINISTERIALI, DOVETE STUDIARE DI PIÙ
Con cadenza pendolare più che ventennale torna passa e ritorna il tema della “valutazione delle istituzioni scolastiche”. L'argomento è interessante e per molti aspetti affascinante ma è anche evidente come la valutazione non possa che riguardare l'intero sistema dell'istruzione; ministero compreso.
Per sottolineare l'importanza di tale istanza mi limito a richiamare tre punti altamente rivelatori dell'urgenza di una seria politica di “aggiustamento” delle politiche del MIUR.
1) ISTITUTI COMPRENSIVI CLANDESTINI
E' sorprendente notare come “istituto comprensivo” non compaia mai nelle norme ordinamentali, vecchie e nuove, dell’istruzione italiana. Possibile che l’ormai universale format comprensivo debba rimanere disciplinato da alcune vecchie e introvabili circolari degli anni '90 ?
Si può benissimo dire che gli IC funzionano ormai a memoria orale.
Ancora più sorprendente è la sorte degli Omni-comprensivi, alcuni dei quali tuttora “commissariati” perché nessuno, nel frattempo, si è preoccupato di disciplinare gli OO.CC. di questo oggetto clandestino dell'istruzione italiana.
2) ISTITUTI COMPRENSIVI STRAMPALATI
La mancanza di una regolamentazione nazionale è alla base della proliferazione degli ICS (istituti comprensivi strampalati), messi su da taluni enti locali (almeno 5 su 7 del comune di Viterbo appartengono alla categoria ICS) assemblando pezzi di scuola pescati senza criterio didattico alcuno in quartieri disparati, unicamente “per fare dirigenza”. Col risultato che gli alunni di un medesimo quartiere sono costretti a cambiare tre volte istituzione scolastica nel passaggio infanzia-primaria-sec. 1° grado (e..... il curricolo verticale?).
3) LA SCUOLA DIGITALE
Nella tua scuola ti sei data/o da fare per attivare classi 2.0, L.I.M. etc? Fai attenzione perché nel frattempo al MIUR ti hanno preparato la polpetta avvelenata.
D.L.vo 81/2008 (quello sulla sicurezza nei luoghi di lavoro) Art. 3, commi 2 e 3:
“2. Nei riguardi....delle università....degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado....., le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato..... individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati....dai Ministri competenti......
3. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626....decorso inutilmente tale termine, trovano applicazione le disposizioni di cui al presente decreto.”
Come si vede il legislatore, intelligentemente, ha previsto norme molto severe in materia di sicurezza sul lavoro prevedendo tuttavia, per situazioni con rischio medio-basso (come le scuole), la possibilità di emanare norme di settore (diciamo) “attenuate”: “......tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato....”; sfortunatamente il MIUR (ministero Gelmini) ha lasciato trascorrere i 24 mesi senza fare nulla; per cui il D. L.vo 81 si applica integralmente così com'è.
Con quali conseguenze?
Dall'art. 2, comma 1 lettera “a”
a) ....... Al lavoratore così definito è equiparato: ….....l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari....... nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione......
Pur essendo l'interazione alunno-videoterminale diluita e mediata dall'insegnante, nelle classi 2.0 e in quelle dotate di L.I.M. , per effetto della mancata emanazione dei “decreti di adattamento” e della conseguente applicazione “integrale” del D.L.vo 81, gli alunni “digitali” sono automaticamen_ te equiparati ai lavoratori per tutto il tempo in cui sono in aula.
Ne consegue (art. 173 e seguenti):
1) obbligo per il DS di:
- valutare il rischio connesso;
- provvedere alla sorveglianza sanitaria tramite il MEDICO COMPETENTE;
- fornire la dovuta formazione/informazione (oggi piuttosto costosa e prolungata e “in orario
di lavoro”);
2) il “lavoratore studente” ha diritto ad una pausa di 15 minuti ogni 2 ore di esposizione al video-terminale (gli insegnanti che si succedono nella classe devono tenere la contabilità dei minuti);
3) il docente, per effetto dell'art. 2, comma 1 lett. “e”, è automaticamente equiparato al “preposto” con conseguenti responsabilità, obbligo di formazione etc;
4) obbligo di valutare anche il rischio da “stress lavoro correlato” (art. 28, comma 1-bis).
Non era meglio la vecchia lavagna con gesso e cancellino?
SI POTREBBE CONTINUARE RICHIAMANDO:
a) la sciagurata norma contrattuale che ha trasformato il diritto-dovere alla formazione dei docenti nel solo diritto, riducendo la quantità di insegnanti che praticano la formazione ad un'esigua minoranza (ma il peggio è che per il MIUR gli insegnanti che si aggiornano e quelli che non lo fanno pari sono);
b) illeggibilità/inapplicabilità dell'art 7 del DPR 122/2009 (valutazione del comportamento) etc
(per non parlare delle risorse e degli stipendi vergognosi del personale della scuola).
A fronte di tutto ciò, sentendo parlare di “valutazione delle scuole”, non può non venire alla mente il famoso motto evangelico “MEDICE, CURA TE IPSUM”.
Dottore, tu pretendi di curare me; ma non ti accorgi che la tua peste è assai più contagiosa e letale della mia influenza?