ANIEF: ex-proposta di legge Aprea

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ANIEF: ex-proposta di legge Aprea

Messaggiodi edscuola » 26 marzo 2012, 8:14

La VII Commissione licenzia la ex-proposta di legge Aprea (953) e abbinate
Stralciate le parti su carriera, RSU, reclutamento, fondazioni e associazionismo dopo la riassunzione della formazione iniziale. Spunta il Consiglio nazionale delle autonomie scolastiche e la certificazione della rete di scuole. Per l’Anief il testo deve essere emendato ulteriormente per dare spazio a rappresentanze sindacali unitarie, docenti, associazioni professionali con spazio alla sperimentazione didattica e di ricerca.
Preliminarmente si osserva come sia assente alcun accenno all’organo di rappresentanza dei lavoratori (art. 2 e art. 5). Si ritiene che la durata del consiglio dell’autonomia debba essere annuale e non triennale per impedire vacanze nelle nomine o sostituzioni improprie del personale docente e dirigente a causa delle operazioni di mobilità o assegnazione provvisoria e definitiva o della rappresentanza dei genitori per variazione dell’iscrizione dell’alunno o dei rappresentanti delle realtà locali (art. 3, c. 3). In sede di prima attuazione, nell’elaborazione del regolamento di funzionamento e dello Statuto, per una maggiore efficienza ed efficacia del nuovo sistema di istruzione e per una maggiore partecipazione della componente docente, risulta necessario coinvolgere non l’uscente consiglio di istituto ma il collegio docenti (sentito il suo parere), molte delle cui funzioni sono demandate al consiglio dell’autonomia, certamente più di quelle oggi assegnate al consiglio di istituto (art. 3, c. 4). Risulta necessario potenziare la presenza dei docenti nel consiglio dell’autonomia compatibilmente all’esigenza di una maggiore partecipazione dell’utenza alla vita della Scuola che non può penalizzare la componente docente che ha un ruolo centrare nella progettazione e nell’attuazione del P.O.F. (art. 4). L’eccessivo garantismo nei confronti della rappresentanza dell’utenza rischia di mortificare la funzione docente anche nell’elezione del presidente del consiglio (art. 4, c. 3). Mancano, infine, riferimenti espliciti alla valorizzazione dell’attività di ricerca e di sperimentazione che da sempre risultano un elemento fondante per l’arricchimento professionale dei docenti (art. 1 e 8) e al ruolo delle altre associazioni professionali diversamente dal consiglio nazionale delle autonomie scolastiche (art. 11), senza alcun accenno al consiglio nazionale della pubblica istruzione che pure dovrebbe essere rinnovato nei suoi componenti.
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