UIL Scuola: DAGLI ESAMI DI RIPARAZIONE AI DEBITI FORMATIVI

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UIL Scuola: DAGLI ESAMI DI RIPARAZIONE AI DEBITI FORMATIVI

Messaggiodi edscuola » 7 febbraio 2008, 16:25

DAGLI ESAMI DI RIPARAZIONE AI DEBITI FORMATIVI

L’abolizione degli esami di riparazione viene decisa con due provvedimenti:
• la legge n. 517 del 4 agosto 1977, che abolisce gli esami di riparazione nella scuola
elementare e nella media inferiore;
• la legge n. 352 dell’ 8 agosto 1995, che abolisce gli esami di riparazione nella scuola
media superiore ed introduce gli IDEI (Interventi didattici educativi integrativi) e il
“debito formativo”: gli studenti che nelle verifiche periodiche non raggiungono la
sufficienza in alcune materie devono frequentare le attività per essi previste nella
programmazione di classe.
Per l’attuazione degli IDEI la stessa legge stanzia 260 miliardi e 180 milioni che vengono
contrattualizzati con il CCNI 3-8-1999 (art. 28, c.1, lett. “c”) in base al quale - attraverso il
fondo di istituto- le scuole secondarie superiori ricevono una quota aggiuntiva pari ad euro
464,81 da moltiplicare per il numero dei docenti in organico di diritto. Tale quota aggiuntiva
è confermata sia CCNL 24-7-2003, sia nel CCNL 29-11-2007 attualmente in vigore.
I PROVVEDIMENTI PIU’ RECENTI
La legge n. 1/2007 stabilisce che agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore sono ammessi gli alunni che abbiano saldato i debiti
formativi contratti nei precedenti anni scolastici.
Poiché negli ultimi anni molte scuole hanno perso il conto dei debiti accumulati dagli
studenti, questa disposizione determina una sorta di “ingorgo” nelle classi terminali della
secondaria superiore che –alla vigilia degli esami- si ritrovano con il 43% degli alunni che
devono saldare i debiti, pena la non ammissione agli esami.
A questo punto il Ministro della P.I. emana una serie di norme che si configurano come
una “riforma dei debiti formativi”, con l’obiettivo che -a partire dal 2008- i debiti devono
essere saldati nello stesso anno in cui sono stati contratti e non ci devono essere più
studenti promossi con debito, per cui allo scrutinio di giugno:
• chi riporta la sufficienza in tutte le materie viene promosso;
• chi presenta lacune gravi e diffuse viene respinto;
• chi ha lacune in una o più discipline ottiene una “sospensione del giudizio”; prima
dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, dopo aver attuato le attività di
recupero, il Consiglio di classe esprime la valutazione finale: se il debito è stato
saldato, lo studente è promosso alla classe successiva, altrimenti ripete l’anno.
La normativa è contenuta nei seguenti provvedimenti:
 la legge n. 1/2007, che –come abbiamo detto- ammette agli esami di Stato solo gli
alunni che non hanno debiti formativi da saldare;
 il Decreto Ministeriale n. 42 del 22-5 2007, sul recupero dei debiti formativi e sulle
modalità e articolazione degli interventi da parte delle scuole;
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 il Decreto Ministeriale n. 80 del 3 ottobre 2007, che introduce nuove modalità per il
recupero dei debiti e stabilisce che il recupero stesso deve essere effettuato entro la
fine dell’anno scolastico in cui è stato contratto;
 l’Ordinanza Ministeriale n. 92 del 5-11-2007, che definisce in 12 articoli le attività di
recupero, la loro programmazione, gli adempimenti dopo gli scrutini intermedi e dopo lo
scrutinio finale e l’utilizzazione del personale;
 la nota 22717 del 28-11-2007, indirizzata ai Direttori regionali, in cui il Ministro ricorda
che l’organizzazione e l’efficacia delle iniziative di recupero “costituiscono elemento
primario di valutazione ai fini della retribuzione dell’indennità di risultato e del
conferimento e revoca degli incarichi dei dirigenti scolastici”.
Considerando le preoccupazioni che la nota ha suscitato nella categoria, precisiamo che
nell’incontro tra il Ministro e i Segretari generali delle OOSS della scuola del 21 dicembre
scorso è stato chiarito che la nota stessa deve essere considerata come un aspetto del più
generale problema della valutazione dei dirigenti, da attuare in relazione agli obiettivi
indicati dall’Amministrazione, sulla base delle norme contrattuali vigenti.
LE COMPETENZE
Sull’organizzazione e sull’attuazione delle iniziative di recupero le scuole hanno piena
autonomia, nel rispetto delle competenze degli Organi collegiali.
Il POF definisce le modalità di recupero e di verifica rispetto al saldo dei debiti formativi,
che vanno comunicate alle famiglie.
Il Collegio dei docenti, in coerenza con il POF e tenendo conto delle innovazioni
introdotte dal Decreto Ministeriale n. 80/2007, stabilisce le norme generali per il recupero
dei debiti, per evitare che i consigli di classe adottino criteri e modalità di gestione e di
giudizio non omogenei.
In particolare il Collegio:
• determina i criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini;
• definisce i criteri didattico-metodologici con cui si attuano le attività di recupero;
• definisce i criteri per la composizione dei gruppi di studenti destinatari degli
interventi, con la possibilità di prevedere una articolazione diversa da quella per
classe, tenendo conto del tipo e della gravità delle carenze e degli obiettivi formativi
da raggiungere;
• stabilisce i criteri per l’assegnazione dei docenti ai gruppi così costituiti, tenendo
conto della disponibilità, della competenza e delle attitudini;
• può individuare, sulla base della complessità organizzativa, uno o più docenti a cui
affidare il coordinamento delle diverse attività.
Il Consiglio di istituto.
Fornisce indicazioni sull’organizzazione delle attività.
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Il Consiglio di classe, in quanto titolare del processo valutativo, programma ed attua le
attività di recupero in base ai criteri stabiliti dal Collegio dei docenti; in particolare, su
indicazione dei singoli docenti delle discipline oggetto di recupero, il Consiglio di classe:
• individua le carenze degli studenti nelle singole materie;
• definisce le modalità e gli obiettivi dell’azione di recupero che –a seconda delle
carenze dei singoli alunni- possono andare dall’intensificazione dello studio
individuale, all’assistenza dello “sportello”, alla frequenza di specifici corsi;
• individua i tempi, la durata e il numero degli interventi;
• stabilisce le date ed i criteri di verifica ai fini del saldo del debito formativo attraverso
prove scritte, scrittografiche, orali.
Il dirigente, nel rispetto delle prerogative degli Organi collegiali, promuove gli
adempimenti necessari per assicurare lo svolgimento delle attività e delle verifiche
programmate, tenendo conto delle norme ministeriali e di quanto stabilito nel CCNL in
merito all’utilizzo ed alla retribuzione del personale. In particolare il dirigente:
• sollecita al Collegio dei docenti le delibere relative allo svolgimento degli scrutini e
all’organizzazione delle attività;
• verifica le risorse disponibili per i corsi di sostegno e di recupero e la disponibilità
dei docenti ad attuarle;
• promuove –in base alla complessità di organizzazione dei corsi- la nomina di una
commissione che, sulla base dei provvedimenti ministeriali e del Contratto di lavoro,
fornisce il necessario supporto normativo alle decisioni degli Organi Collegiali;
• in caso di indisponibilità dei docenti della scuola, individua docenti di altri istituti o
esperti esterni al comparto a cui affidare le attività di recupero, sulla base di criteri
di qualità deliberati dal Collegio dei docenti ed approvati dal Consiglio di istituto;
• promuove incontri con le famiglie per illustrare la materia e le informa
tempestivamente sui debiti formativi contratti dagli alunni, sulle iniziative
organizzate dalla scuola e sulle modalità di valutazione del saldo del debito;
• fornisce alla delegazione di parte sindacale i dati utili per la contrattazione di istituto
relativi alle risorse ed al piano delle attività.
I TEMPI E LE ATTIVITA’
Le attività di recupero sono parte integrante dell’offerta formativa della scuola e si
organizzano nel corso di tutto l’anno scolastico, con l’obiettivo di evitare le bocciature
attraverso iniziative didattiche programmate dal Consiglio di classe.
Sin dal mese di novembre, i Consigli di classe individuano gli alunni che
presentano carenze di preparazione ed organizzano attività didattiche per evitare che le
carenze stesse si aggravino e si trasformino - al momento della valutazione- in un debito
formativo.
Le iniziative si attuano sulle discipline o sulle aree disciplinari per cui si registra un più
elevato numero di insufficienze.
Le famiglie devono essere informate sullo svolgimento e sulla durata dei corsi.
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Nello stesso periodo, la scuola può istituire uno “sportello” di consulenza e assistenza
per gli studenti che presentano lacune lievi e superabili senza bisogno di frequentare un
corso. Il servizio è affidato ad uno o più docenti individuati dal Consiglio di classe, ai quali
–nei giorni e negli orari stabiliti- gli alunni si possono rivolgere per avere un supporto nello
studio individuale. Le attività di sportello deliberate come servizio di consulenza e
assistenza agli alunni in difficoltà sono retribuite con un compenso forfettario stabilito nella
contrattazione di istituto; se invece comportano un impegno didattico vero e proprio, vanno
compensate con la retribuzione oraria di 50 euro.
Dopo il primo tri/quadrimestre, sulla base delle insufficienze riportate dagli
alunni, la scuola organizza le attività di recupero, della durata indicativa di 15 ore,
deliberati dal Consiglio di classe sulla base dei criteri generali stabiliti dal Collegio dei
docenti e dal Consiglio di istituto (vedi pag. 2 e 3).
E’ questo il periodo in cui è necessario intensificare le iniziative e le verifiche sia per
elevare la percentuale degli studenti promossi a giugno, sia per ridurre al minimo i
corsi di recupero da organizzare prima dell’inizio delle lezioni dell’anno di corso
successivo che –come vedremo- presentano più di un problema per la scuola e per
le famiglie.
Arriviamo così allo scrutinio finale quando, una volta promossi gli alunni
con la sufficienza in tutte le materie e respinti quelli con insufficienze gravi e diffuse, si
pone il problema degli studenti che presentano ancora lacune che –a giudizio del
Consiglio di classe- possono essere superate durante i mesi estivi attraverso lo studio
individuale e la frequenza di appositi corsi di recupero.
Per questi alunni viene sospeso il giudizio, la scuola informa le famiglie sulle
insufficienze riportate dagli studenti e comunica:
• i tempi e la durata delle attività di recupero;
• la composizione dei gruppi e gli argomenti da approfondire;
• le modalità e le date di verifica del saldo del debito stabilite dal Consiglio di classe.
Gli studenti:
• sono obbligati alla frequenza dei corsi, a meno che le famiglie non comunichino
formalmente la decisione di non avvalersene;
• sono comunque obbligati a sottoporsi alle verifiche predisposte dal Consiglio di
classe.
Prima dell’inizio delle lezioni dell’anno successivo, il Consiglio di classe procede alla
verifica ed esprime il giudizio finale: se il debito viene saldato lo studente è promosso,
altrimenti deve ripetere l’anno.
Se l’organizzazione delle attività di recupero dopo lo scrutinio intermedio non rappresenta
particolari difficoltà, in quanto c’è tutto il tempo necessario per poterle attuare, qualche
problema si pone per le attività da organizzare dopo lo scrutinio di giugno quando,
terminate le attività didattiche, sta per iniziare il periodo delle ferie (sia per gli alunni e le
famiglie, sia per i docenti).
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A questo proposito l’O.M. n. 92/2007 stabilisce che “le iniziative di recupero, le relative
verifiche e le valutazioni integrative finali hanno luogo entro la fine dell’anno scolastico di
riferimento. In ogni caso le suddette operazioni devono concludersi improrogabilmente
entro la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo”.
L’organizzazione dei corsi nei mesi di luglio e agosto potrebbe diventare problematica
• sia per l’indisponibilità delle famiglie che hanno già programmato il periodo di ferie;
• sia perché i docenti della scuola potrebbero non essere disponibili;
• sia perché l’eventuale disponibilità di “esperti” esterni al comparto non può essere
retribuita con il fondo di istituto, ma solo con risorse diverse, che al momento non è
possibile quantificare.
Sembra quindi più ragionevole organizzare i corsi e le verifiche a partire dai primi giorni di
settembre, concludendo le operazioni prima dell’inizio delle lezioni del nuovo anno
scolastico; in questo caso è opportuno fornire sin da giugno agli alunni interessati le
opportune indicazioni per svolgere attività individuali nei mesi di luglio e agosto (da
valutare in sede di giudizio finale), tenendo conto che il solo corso di 15 ore può non
essere sufficiente a saldare il debito.
A settembre andrebbero comunque collocate le prove di verifica e lo scrutinio finale per gli
alunni con sospensione del giudizio: una collocazione delle prove stesse ad agosto
costringerebbe molte le famiglie ad interrompere le ferie.
Sulla collocazione temporale delle iniziative di recupero è sempre opportuno sentire
l’orientamento delle famiglie degli studenti interessati: se una scuola accertasse la
possibilità di organizzarle ad agosto e venisse a conoscenza della indisponibilità della
maggior parte delle famiglie ad avvalersene, sarebbe probabilmente una occasione
sprecata perchè rivolta a pochi alunni.
Per facilitare lo svolgimento delle attività di recupero a settembre, si potrebbe proporre alle
Regioni di prendere atto delle novità intervenute sul recupero dei debiti formativi e di
spostare l’inizio delle lezioni nella seconda metà del mese.
Alla possibile obiezione che a settembre –con la mobilità ed i pensionamenti- il Consiglio
di classe potrebbe avere una composizione diversa da quella che ha operato lo scrutinio di
giugno, si rimanda all’art. 8, comma 6 dell’O.M. 92/2007 che:
• assicura il rimborso delle spese ai componenti il consiglio di classe eventualmente
trasferiti in altra sede scolastica, o collocati in altra posizione o posti in quiescenza;
• dispone per i docenti nominati fino al termine delle lezioni o dell’anno scolastico il
conferimento di un apposito incarico per il tempo richiesto per le operazioni di
scrutinio;
• stabilisce che in ogni caso l’eventuale assenza di un componente del consiglio di
classe dà luogo alla nomina di altro docente della stessa disciplina secondo la
normativa vigente.
QUANTI CORSI ORGANIZZARE E DI QUALE DURATA ?
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Dipende –ovviamente- dal numero degli alunni a cui i corsi sono indirizzati e dalle carenze
più o meno gravi che in ognuno di essi sono state riscontrate.
Occorre partire dal presupposto che una insufficienza non determina automaticamente la
partecipazione ad un corso di recupero. Se l’insufficienza è lieve, il Consiglio di classe può
“prescrivere” un programma basato sullo studio individuale e su una serie di esercitazioni
che lo studente può svolgere da solo o rivolgendosi –in caso di necessità- allo “sportello”
di assistenza e consulenza. Alla frequenza di un corso di recupero vanno indirizzati gli
alunni con insufficienze gravi.
Rispetto alla durata dei corsi, si tenga presente che le 15 ore di cui si parla nella C.M. 92
sono indicative.
Una volta stabilito il numero degli studenti coinvolti ed il tipo di carenze che presentano, si
può deliberare il numero e la durata dei corsi di recupero ed il numero degli alunni
partecipanti, sulla base delle indicazioni generali stabilite dal Collegio dei docenti.
E gli studenti che non devono recuperare?
Nei periodi in cui si attuano le iniziative di recupero e sostegno è possibile (e opportuno)
venire incontro anche all’esigenza di valorizzazione degli studenti più preparati.
In questo caso è possibile scomporre le classi, organizzando interventi per gruppi di alunni
omogenei per le carenze dimostrate nelle varie discipline e di alunni che, attraverso
approfondimenti specifici, possono raggiungere traguardi di eccellenza.
A tale scopo il Collegio dei docenti:
• definisce i criteri per la composizione dei gruppi;
• definisce i criteri per l’assegnazione dei docenti ai gruppi così costituiti, in base alla
disponibilità ed alla specificità delle iniziative;
• può individuare, sulla base della complessità organizzativa, uno o più docenti a cui
affidare il coordinamento delle diverse attività.
UTERIORI POSSIBILITA’ ORGANIZZATIVE
Oltre che attraverso i corsi finanziati dal fondo di istituto e dalle ulteriori specifiche risorse
assegnate dal Ministero, è possibile programmare attività di recupero:
• utilizzando a tale scopo il 20% della quota oraria nazionale obbligatoria riservato
all’autonomia scolastica (D.M. 47 del 13-6-2006), con l’avvertenza che il
decremento orario di ciascuna disciplina non può superare il 20% del monte orario
annuale; in questo caso il personale docente è utilizzato per l’orario d’obbligo, non
svolge attività aggiuntive e non ha diritto al salario accessorio, salvo il compenso
forfettario per la flessibilità nel caso in cui l’orario delle lezioni sia articolato in
maniera diversa da quella tradizionale; l’entità del compenso è definita nel contratto
di istituto;
• riducendo l’ora di lezione a 50 minuti ed utilizzando per le attività di recupero le
unità didattiche in più che si determinano; in questo caso i docenti interessati
svolgono un impegno articolato su un maggior numero di unità didattiche ed hanno
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diritto ad un compenso forfettario per la flessibilità a carico del fondo da definire nel
contratto di istituto (art. 88, c. 2, lettera “a” del CCNL).
LE RISORSE
Le risorse destinate alle attività di recupero sono costituite:
1. dalle risorse del fondo di istituto che, per le scuole secondarie superiori,
comprendono anche la quota degli ex IDEI, attualmente calcolata moltiplicando
euro 464,81 per il numero dei docenti in organico di diritto; tale cifra sarà modificata
dalla sequenza contrattuale in corso tendente alla semplificazione del calcolo del
fondo di istituto; le cifre esatte per il calcolo del fondo (il cui ammontare rimarrà
comunque sostanzialmente inalterato) saranno disponibili nel nostro sito internet
www.uilscuola.it non appena la sequenza sarà conclusa. Queste risorse, essendo
di origine contrattuale, sono destinate esclusivamente al personale della scuola e
non sono disponibili per retribuire “esperti” estranei al comparto;
2. dalle ulteriori somme (già assegnate alle scuole dal MPI nel dicembre 2007 nel
Capitolo 15-20) derivanti:
• dalla Legge finanziaria 2007 (30 milioni di euro) per lo sviluppo del sistema di
istruzione (attribuite alle scuole in base al numero degli alunni con un
coefficiente di correzione correlato alla maggiore incidenza dei debiti formativi)
• dalle misure di sostegno per l’adempimento dell’obbligo di istruzione (28 milioni
di euro stanziate dalla Legge 222/07, art. 12), attribuite in base al numero degli
studenti del nuovo biennio di istruzione.
I COMPENSI E LA DISPONIBILITA’ DEI DOCENTI
Gli interventi di sostegno e di recupero costituiscono attività aggiuntive di insegnamento e
sono quindi volontarie, sia che si svolgano all’interno del calendario scolastico regionale,
sia che si svolgano al di fuori di detto periodo.
In caso di indisponibilità dei propri docenti, le scuole possono utilizzare altro personale
individuato dal dirigente con i criteri di qualità stabiliti dal Collegio dei docenti e
precisamente:
• docenti in servizio in altri istituti (art. 35 del CCNL) retribuiti con il compenso orario
di 50 euro a carico del fondo, in quanto appartenenti al comparto scuola;
• soggetti esterni al comparto, con cui la scuola sottoscrive un contratto di
prestazione d’opera (Decreto Interministeriale n. 44 del 1-2-2001) che vengono
retribuiti con risorse diverse dal fondo di istituto.
LA CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO
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Nell’ambito delle specifiche risorse destinate alle attività di recupero, il contratto di istituto
stabilisce i criteri di utilizzazione del personale che, entro il 31 agosto, viene retribuito con i
compensi orari stabiliti nella tabella 5 allegata al CCNL che prevede:
• euro 50,00 per le ore aggiuntive prestate nei corsi di recupero;
• euro 35,00 per le ore aggiuntive di insegnamento;
• euro 17,50 per le ore aggiuntive non di insegnamento.
Lo stesso contratto di istituto stabilisce i compensi forfettari:
• per la flessibilità;
• per le attività di consulenza e assistenza svolte dai docenti utilizzati nello “sportello”.
IN CONCLUSIONE, SI RICORDA L’IMPORTANZA:
• dell’informazione alle famiglie, che deve essere tempestiva e costante su tutta la
materia: dalle modalità di recupero e di verifica stabilite nel POF, alla notifica delle
insufficienze nelle valutazioni del tri/quadrimestre e di fine anno, all’informazione
sulle attività organizzate dalla scuola, sui criteri e sulle date della verifica;
• degli stretti rapporti di collaborazione che devono tenere i docenti che
svolgono le attività di recupero ed i docenti titolari delle materie oggetto delle attività
stesse a quali è affidata la responsabilità della verifica finale sul saldo o meno del
debito formativo.
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Iscritto il: 3 ottobre 2007, 11:30

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