BASTICO: INTERROGAZIONI SU PENSIONI E RECLUTAMENTO

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BASTICO: INTERROGAZIONI SU PENSIONI E RECLUTAMENTO

Messaggiodi edscuola » 2 marzo 2012, 18:32

Come avevo preannunciato, ho presentato due interrogazioni al governo: una, rivolta al Ministro del Lavoro e al Ministro dell'Economia e delle Finanze, riguarda le pensioni del personale del comparto scuola e riprende l'iniziativa svolta nel decreto milleproroghe; l'altra, rivolta al Ministro dell'Istruzione, relativa alle modalità di reclutamento.

Riporto a seguire i testi integrali.
Mariangela Bastico


INTERROGAZIONE ORALE

al Ministro del Lavoro
al Ministro dell’Economia e delle Finanze
Premesso che:

il comma 1 dell’articolo 1 del D.P.R. 351/98 vincola la cessazione dal servizio nel comparto Scuola “all’inizio dell’anno scolastico o accademico successivo alla data in cui la domanda è stata presentata”; pertanto in detto comparto, al fine di garantire la continuità didattica, la finestra di uscita è costituita da un solo giorno (il 1°settembre) per ogni anno;

in virtù di tale disposizione, funzionale a garantire la continuità didattica e il buon funzionamento scolastico, il personale di detto comparto ha iniziato l’anno scolastico corrente con il vincolo di concluderlo; a tali lavoratori, a differenza di quelli impiegati in altri comparti, non è consentito di poter cessare dal servizio prima del 1 settembre 2012, indipendentemente dalle modifiche intervenute recentemente in materia di trattamenti pensionistici;

considerato che:

all’avvio dell’anno scolastico 2011/12 (1 settembre 2011) era vigente il sistema delle cosiddette “quote”, risultanti dalla somma dell’età anagrafica e dell’anzianità contributiva, ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 243, così come modificata dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247 e la eventuale pensione anticipata in base al requisito di anzianità contributiva;

in virtù di tale normativa, docenti e personale ATA,già nei mesi di ottobre e novembre del 2011, hanno presentato domanda di collocamento a riposo e di dimissioni ai sensi del richiamato DPR 351/98, finalizzata al trattamento di quiescenza ai sensi della Legge 247/2007;

l’articolo 24 del decreto legge 201/2011 (cosiddetta riforma Fornero), ha introdotto numerose modifiche in materia di trattamenti pensionistici; detto articolo ha previsto, tra l'altro un incremento dei requisiti anagrafici per il pensionamento di vecchiaia ordinario e anticipato (commi 6, 7 e 9) e l’innalzamento dei requisiti di anzianità contributiva (comma 10, che abolisce il pensionamento anticipato con il sistema delle cosiddette “quote”);

il ‘Comparto Scuola’, in virtù della specificità espressa anche nel richiamato D.P.R. 351/98, ha sempre goduto di apposita normativa in ordine al trattamento pensionistico: in particolare, si ricordano: l'articolo 59 comma 9 della legge 449/1997,l’articolo 1 comma 2 lettera a) e comma 5 lettera d) della Legge 247/2007; l’articolo 12 comma 1 lettera c) e comma 2 lettera c) Legge 122/2010 nonché l’articolo 1 comma 21 della Legge 148/2011;

rilevato che:

in sede di conversione in legge del cosiddetto decreto mille proroghe, alla Camera è stato accolto dal Governo un ordine del giorno a prima firma dell’On. Ghizzoni (n. 9/4865-AR/79) in cui si impegna il Governo ad adottare al più presto misure volte a differire al 31 agosto 2012 il termine previsto dalla riforma Fornero per la maturazione dei requisiti con la normativa previgente;

inoltre, sempre in ambito di discussione del succitato decreto, in Senato è stato presentato un emendamento (n. 6.51) a firma del relatore sen. Mercatali, in cui viene differito al 31 agosto 2012 la data per il possesso dei requisiti per il pensionamento ai sensi della normativa antecedente alla riforma; nel medesimo emendamento viene indicata anche la relativa copertura di spesa;


tale emendamento è stato respinto nelle Commissioni competenti – Affari costituzionali e Bilancio – anche in considerazione del parere contrario espresso dal Governo per carenza di copertura finanziaria;

la relazione della Ragioneria dello Stato sul succitato emendamento stima in 6.000 la platea dei presunti beneficiari, con un onere a carico dello Stato pari a 650 milioni di euro aggiuntivi per gli anni 2013-2016:


per sapere :

per quali motivi nella citata riforma pensionistica non si sia tenuto conto della specificità del comparto scuola, rappresentata anche dalla finestra unica di uscita (1 settembre);


se il Governo non ritenga necessario attivarsi con la massima sollecitudine al fine di eliminare tale oggettiva discriminazione a danno del personale scolastico;

sulla base di quali elementi la Ragioneria dello Stato ha stimato in 6.000 i soggetti coinvolti dalla previsione dell’emendamento n. 6.51, atteso che il Miur ha quantificato invece in 3.500 gli eventuali beneficiari;

se corrisponde al vero che nel calcolo dei maggiori oneri è stata inclusa anche la liquidazione di fine rapporto, senza tenere conto del fatto che tale spesa deve comunque essere erogata dallo Stato nel momento - eventualmente ritardato di qualche anno - in cui i lavoratori della scuola vanno comunque in pensione.




INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE ISTRUZIONE
al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Premesso che:
non è stato approvato nella legge di conversione del decreto milleproroghe l’emendamento del PD che spostava al 31/8/2012 la data per la verifica del possesso dei requisiti per il pensionamento, sulla base della normativa precedente alla riforma pensionistica, norma che, oltre a corrispondere ad un principio di giustizia, dal momento che il personale della scuola può andare in pensione in un unico giorno dell’anno (1 settembre), avrebbe consentito di incrementare il numero di docenti e di ata che sarebbero potuti andare in pensione;
considerato che:
l’Italia è il Paese dell’Unione europea con la percentuale più alta di insegnanti ultracinquantenni nelle scuole superiori (57,8 per cento) e quella più bassa di insegnanti sotto i 30 anni (0,5 per cento); peraltro, la normativa previdenziale recentemente approvata determinerà la permanenza in servizio di docenti ultrasessantenni, aggravando, da un lato, i dati percentuali sopra riportati e, dall’altro, riducendo i posti vacanti e disponibili da coprire con il reclutamento di nuovo personale;
circa il 7 per cento delle graduatorie ad esaurimento sono di fatto esaurite, in quanto non contengono più docenti abilitati da immettere in ruolo: soprattutto al Nord, in numerose province le graduatorie matematica e fisica, ingegneria informatica e gestionale, scienze sono esaurite;
nei giorni scorsi il Ministro dell’istruzione ha dato il via libera all’attivazione dei tirocini formativi (TFA) per circa 20.000 posti di docenti, di cui, in particolare, 4.275 nelle scuole medie e 15.792 nelle scuole superiori;
tali tirocini dovranno essere attivati entro il mese di giugno 2012 dalle università autorizzate al fine di rilasciare l'abilitazione all'insegnamento per l'anno scolastico 2013-2014;
lo stesso Ministro in diverse occasioni pubbliche ha espresso, inoltre, la volontà di avviare concorsi per l’assunzione di docenti;
visto che:
la regione Lombardia ha presentato un progetto di legge in cui all’articolo 5 («Reclutamento del personale docente da parte delle istituzioni scolastiche»), si prevede che: «A partire dall’anno scolastico 2012/2013, le istituzioni scolastiche statali possono organizzare concorsi differenziati a seconda del ciclo di studi, al fine di reclutare personale docente necessario a svolgere le attività didattiche annuali»;
tale progetto di legge appare, ad avviso degli interroganti, in contrasto con il dettato del titolo V della Costituzione, laddove affida in via esclusiva allo Stato le norme generali sull’istruzione (articolo 117, secondo comma, lettera n)), fra le quali indubitabilmente rientrano quelle che disciplinano il reclutamento degli insegnanti;
per sapere dal Ministro in indirizzo:
come intenda affrontare complessivamente il tema del reclutamento del personale docente nella scuola sia in relazione alle graduatorie ad esaurimento, sia in relazione agli abilitati dei tirocini formativi;
se e quando intenda procedere all’indizione dei preannunciati concorsi, essendo opportuno attivare in via prioritaria quelli relativi alle graduatorie già esaurite;
come intenda gestire tali concorsi e i loro esiti anche in relazione alle diverse modalità di reclutamento attualmente vigenti;
se ritenga che la sopracitata norma contenuta nel progetto di legge della Regione Lombardia che attribuisce alle scuole la competenza ad organizzare concorsi per l'assunzione di docenti sia compatibile con il dettato costituzionale e con la normativa vigente in materia di sistema nazionale dell'istruzione;
se e come intenda adoperarsi per incrementare il numero dei posti disponibili per nuove assunzioni in ruolo, e in particolare, se non ritenga necessario utilizzare l'organico dell’autonomia, di cui al decreto semplificazione, per incrementare i posti in organico di diritto, anche in relazione agli insegnanti di sostegno dei disabili, per favorire la stabilizzazione dei docenti e la continuità didattica
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