Parlamento: Anief presenta 10 emendamenti al D. L. n. 5/12 su semplificazione e sviluppo
Alla I e X Commissione della Camera su stabilizzazione dei precari, proroga dei termini per impugnare i licenziamenti, contenzioso, mobilità per neo-assunti, inserimento in GaE, abolizione Enam, pensioni al 31 agosto, Invalsi facoltativo, abolizione licenziamento personale in esubero, sblocco degli scatti di stipendio.
Sono scaduti, oggi alle 12, i termini per presentare nelle commissioni referenti Affari Costituzionali e Attività produttive della Camera dei Deputati, gli emendamenti al decreto legge sulle semplificazioni e sviluppo che reca norme per l’introduzione obbligatoria dell’Invalsi nelle scuole e autorizza contratti d’insegnamento gratuito presso le università.
Anief ha inviato ai Presidenti e ai Deputati delle commissioni referenti, una memoria con dieci proposte emendative, incentrate sulla semplificazione e sullo sviluppo, volte ad abrogare le norme che
- violano la direttiva comunitaria 1999/70/CE in tema di stabilizzazione dei precari della scuola con 36 mesi di servizio,
- fissano come termine il 29 febbraio 2012 per impugnare i contratti scaduti, illegittimamente firmati dal datore di lavoro (supplenze al 30 giugno, mancata stabilizzazione),
- cancellano i docenti di ruolo dalle GaE, pur in possesso di diverse abilitazioni, e vietano la mobilità triennale ai neo-assunti, costretti se in esubero a cambiare lavoro,
- bloccano la progressione di carriera per il personale di ruolo che ha beneficiato delle risorse trovate per il 2010,
- non consentono di andare in pensione con il vecchio sistema ai colleghi che maturano i diritti entro il 31 agosto 2012 o al 31 dicembre 2013 come concesso ai soli lavoratori privati,
- obbligano al pagamento della trattenuta obbligatoria per un ente, l’Enam, soppresso,
- impongono la cassa-integrazione e il licenziamento al personale neo-immesso in ruolo in esubero, soprannumerario, anche nel caso di accorpamenti tra scuole,
- obbligano le scuole a somministrare le prove Invalsi senza alcuna attenzione al progetto d’istituto, violandone l’autonomia,
- cancellano la figura del ricercatore, senza arruolare giovani leve,
- escludono dei docenti abilitati dall’inserimento delle graduatorie ad esaurimento,
- alimentano confusione sulla giurisdizione relativa all’assunzione dei precari della scuola, intervenendo sulla tabella di valutazione dei titoli delle graduatorie ad esaurimento.
L’Anief si dimostra, ancora una volta, dopo le modifiche apportate al decreto-legge “Mille proroghe”, come l’unico sindacato attento all’attività del legislatore, sereno custode della carta costituzionale e partecipe attivo alla tutela dei diritti del personale della scuola autonoma.
CAMERA DEI DEPUTATI
DISEGNO DI LEGGE N. 4940
Conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione
e di sviluppo
assegnato in I-X Commissione
Memoria ANIEF con possibili proposte emendative
EMENDAMENTO
Introdurre all’art. 18, il comma 4 (semplificazione in materia di assunzioni e licenziamenti)
4. Il termine per l’impugnazione dei licenziamenti previsti dal comma 1bis dell’articolo 32 della legge n. 183 del 4 novembre 2010, introdotto dalla legge n. 10 del 26 febbraio 2011, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2012.
Motivazione
La norma intende dilazionare il tempo al lavoratore che intende impugnare i licenziamenti passati, considerato l’intervento retroattivo della norma disposta dal Collegato al Lavoro.
EMENDAMENTO
Introdurre L’art. 46-bis (semplificazioni in materia di contenzioso riguardante le graduatorie ad esaurimento del personale docente)
1. Al fine di semplificare l’azione amministrativa in materia di assunzione dalle graduatorie ad esaurimento del personale scolastico e di snellire le procedure relative al contenzioso, la risoluzione delle eventuali controversie legate alle assunzioni dalle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 26 dicembre 2006, n. 296, afferendo una procedura concorsuale. è regolata ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. E’ abrogato il comma 4-quater dell’art. 1 della legge 167/2009.
Motivazione
La norma chiarisce la competenza del giudice amministrativo sulle controversie relative alla valutazione dei punteggi e all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, aventi natura concorsuale, e semplifica il contenzioso attivato presso i diversi tribunali del lavoro, abrogando l’univa disposizione che interviene su un punto della tabella di valutazione dei titoli che era stata disciplinata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), ai sensi della lettera c), c. 605 della L. 296/06, riportando il precedente ordinamento senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.
EMENDAMENTO
Introdurre L’art. 46-ter (semplificazioni in materia di mobilità del personale scolastico)
1. Al fine di semplificare l’azione amministrativa e di favorire la mobilità compartimentale del personale docente e ata, sono abrogati il comma 21 dell’art. 9 della legge 12 luglio 2011, n. 106 e il comma 4-quinquies dell’art. 1 della legge 24 novembre 2009, n. 167. Con decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da emanare entro il 30 giugno 2012, è disposto il reinserimento del personale di ruolo cancellato dalle graduatorie ad esaurimento.
Motivazione
La recente introduzione della mobilità intercompartimentale del personale neo-immesso in ruolo, in esubero (art. 16, L. 183/2011), e del personale inidoneo (art. 19, c. 13, L. 111/11), tendono a promuovere la riqualificazione del personale in servizio per evitare la cassa-integrazione e il licenziamento. Le disposizioni introdotte mirano a riportare al precedente ordinamento senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato il meccanismo della mobilità triennale per i neo-assunti e della riassunzione per scorrimento di graduatoria su altre classi di concorso per il personale già assunto.
EMENDAMENTO
Introdurre l’art. 46-quater (semplificazioni in materia di accesso alle graduatorie ad esaurimento)
1. Al fine di semplificare l’azione amministrativa in materia di accesso e permanenza nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui alla lettera c), comma 605 della legge 26 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, possono iscriversi nella fascia aggiuntiva tutti i docenti in possesso di abilitazione, con riserva gli studenti iscritti al corso di laurea abilitante in scienze della formazione primaria negli a. a. 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011. All’atto dell’emanazione del decreto che discipline le domande di aggiornamento per il triennio 2014-2016, i docenti in possesso di abilitazione inseriti nella fascia aggiuntiva sono inseriti a pieno titolo, con il rispettivo punteggio, nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, nella provincia scelta.
Motivazione
La recente proroga riguardante l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente abilitato presso le Accademie, i Conservatori e le Università italiane negli a. a. 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 ha introdotto una fascia aggiuntiva che è stata in passato dichiarata incostituzionale, senza prevedere l’estensione della norma agli altri studenti iscritti negli stessi anni allo stesso corso universitario come già previsto dalla stessa lettera c), c. 605, della legge 296/2006, o agli altri docenti in possesso di un’abilitazione, o precedentemente inseriti ai sensi del c. 1, art. 1bis della legge 143/2004. L’introduzione della disposizione riporta la materia al precedente ordinamento senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.
EMENDAMENTO
Introdurre l’art. 46-quinquies (semplificazione in materia di previdenza ed assistenza)
1. Al fine di semplificare le attività di assistenza e di previdenza per il personale scolastico, al precedente ordinamento sono apportate le seguenti modifiche
a) All’articolo 7, comma 3-bis della Legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto il seguente periodo
“Conseguentemente è abrogata la trattenuta obbligatoria sullo stipendio intestata all’ENAM, a decorrere dall’a. s. 2011-2012”.
b) All’articolo 24, comma 15-bis della legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente periodo
“Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al personale del comparto scuola”
c) All’articolo 24, comma 14 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole «ad applicarsi», aggiungere: «per il personale della
scuola che matura i requisiti entro il 31 agosto 2012 e»
Motivazione
La recente soppressione dell’ENAM e l’accorpamento dell’INPDAP all’INPS rendono necessaria lo sblocco della trattenuta sullo stipendio forzatamente attivata sui cedolini del personale della scuola dell’infanzia e primaria. Le recenti norme sul sistema previdenziale non hanno tenuto conto della peculiare posizione del personale scolastico che matura l’anno di servizio al 31 agosto 2012, piuttosto che al 31 dicembre 2011. La norma intende garantire al personale docente e ata la stessa parità di trattamento con i lavoratori privati, considerata anche la peculiare disciplina della cessazione del servizio previsto dall’art. 509 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione).
EMENDAMENTO
All’articolo 50, sostituire il comma 2 con il seguente comma:
“2. Le istituzioni scolastiche possono partecipare alla predisposizione delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti, operando una scelta - all’interno delle batterie dei quesiti predisposti dall’INVALSI e secondo criteri quantitativi stabiliti dall’INVALSI, adattando il test alla offerta formativa effettivamente erogata nella singola scuola. La predetta attività ai fini della rilevazione degli apprendimenti degli studenti, di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, viene programmata dal Collegio docenti.”
Motivazione
La norma sull’autonomia scolastica prevede che all’interno del collegio docenti siano programmate tutte le attività da definire nel POF, anche quelli attinenti la valutazione che non prescindere dall’identità dell’istituto e dai suoi rapporto con il territorio. Tutto il nostro recente impianto educativo si fonda sulla carta d’identità dell’istituto e dello studente, che, quindi, devono essere prese in considerazione, anche nella somministrazione dei test Invalsi, in coerenza con la volontà espressa dalla comunità educante.
EMENDAMENTO
Introdurre l’art. 53-bis (misure per un razionale utilizzo del personale in esubero della scuola)
1. All’art. 33, c. 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’ art. 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunto il seguente periodo: “Sono fatte salve le disposizioni specifiche previste dalla disciplina contrattuale vigente in tema di riconversione professionale e trasferimenti del personale scolastico.”
Motivazione
La recente approvazione delle norme per la mobilità forzata nel pubblico impiego non tengono conto della peculiare situazione che riguarda il personale scolastico, come disciplinata dalla contrattazione, viste le specifiche funzioni svolte, in deroga a quanto previsto già dal decreto legislativo Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione). La nuova disposizione intende salvaguardare la specifica funzione rivestita dal personale della scuola.
EMENDAMENTO
Introdurre l’art. 53-ter (misure per l’assunzione del personale scolastico)
1. All’art. 9, c. 18 della legge 12 luglio 2011, n. 106, sopprimere la parola “anche” e il testo nell’ultimo capoverso dalle parole "In ogni caso" fino alle parole "presente decreto".
Motivazione
Si scioglie un dubbio interpretativo che sorge dal contrasto tra quanto disposto al comma 17 circa le assunzioni su tutti posti vacanti e disponibili e quanto dal presente comma che vieta la stabilizzazione sugli stessi posti oltre che su quelli momentaneamente scoperti, come ha avuto modo di suggerire la stessa V e VI Commissione al Governo in sede referente: “di ricorrere annualmente all'utilizzo di quote di personale per esigenze sopravvenute e non programmabili (le assenze, per esempio) in presenza di livelli non comprimibili di servizio da garantire continuativamente sulla base dei parametri stabiliti dalla normativa vigente.” Peraltro, si evita il contrasto con quanto disposto dall’art. 49 della legge 133/2008 che ha novellato l’articolo 36 del d.lgs. 165/01 nel modo seguente, al comma 1: “Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35”. Le supplenze su posto vacante e disponibile, a differenza di quelle temporanee, servono per il funzionamento ordinario dell’amministrazione scolastica. D’altronde, così, si cessa il contenzioso attivato (8.000 cause) presso il giudice del lavoro per la disapplicazione della normativa interna contrastante la direttiva comunitaria 1999/70/CE. Infine, si ricorda come la stabilizzazione del personale precario sia a costo zero per le casse dello Stato, essendo stati bloccati per il personale di ruolo gli scatti di anzianità per il quadriennio 2010-2014 ai sensi dell’articolo 9, comma 23 della legge 122/2010 e successive modifiche.
EMENDAMENTO
Introdurre l’art. 53-quater (misure per un migliore utilizzo delle risorse di cui all' articolo 64, comma 9, legge 6 agosto 2008, n. 133)
1. All’art. 9, comma 23, della legge 30 luglio 2010, n. 122, sostituire il secondo periodo “.E' fatto salvo quanto previsto dall’articolo 8, comma 14.” con il seguente “L’anzianità di servizio può essere calcolata soltanto se sono state assegnate, per ciascun anno, al suddetto personale le risorse previste dall’art. 8, comma 14.”
Motivazione
Si scioglie un dubbio interpretativo che sorge dal contrasto tra quanto disposto dal comma 14, articolo 8 che ha già trovato applicazione nella destinazione delle risorse economiche per l’anno 2010 e quanto previsto dalla norma che, comunque, sembra non voler annoverare tali risorse ai fini della progressione di carriera e dei contributi previdenziali.
EMENDAMENTO
Introdurre l’art. 54-ter (misure per lo sviluppo dell’attività di ricerca degli atenei)
1. Al fine di dotare le università delle risorse umane necessarie per lo svolgimento delle loro attività didattica e di ricerca, alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo l’articolo 24 è inserito il seguente:
Art. 24-ter (misure per lo sviluppo dell’attività di ricerca degli atenei)
“1. Le Università possono continuare ad attuare fino al 31 dicembre 2012 le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato come disposte dai commi 3 e 5 della legge n. 1 del 9 gennaio 2009.
2. Coloro che hanno conseguito un dottorato di ricerca o un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all’estero, hanno espletato almeno tre insegnamenti universitari mediante contratto ai sensi della normativa vigente nel quinquennio precedente all’approvazione della presente legge, hanno all’attivo pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di quarantotto mesi anche non continuativi di cui all’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata), sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, al di là delle procedure previste dalla legge 30 dicembre 2010 n. 240, le Università con chiamata diretta possono attingere dall’albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l’assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca da emanare entro 60 giorni dalla data di conversione del presente decreto.
3. Conseguentemente, sono altresì titoli valutabili nei concorsi per l’abilitazione scientifica nazionale di cui alla legge 30 dicembre 2010 n. 240, la tesi di dottorato come previsto dal comma 7 dell’articolo 1 della legge n. 1 del 9 gennaio 2009, anche conseguito all’estero, l’attività di insegnamento a contratto svolta presso le Università, le pubblicazioni scientifiche di rilevanza anche internazionale, gli assegni di ricerca di cui all’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativi, o a progetto, i rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata”
Motivazione
In considerazione del blocco dei concorsi e dell’avvio stentato della riforma, visto anche il carico didattico riservato nei corsi di laurea ai ricercatori, si ritiene necessario dotare le università delle risorse umane necessarie per lo svolgimento delle loro attività. L’emendamento intende recepire nel settore dell’istruzione, dell’università e della ricerca quanto previsto dalla comunità europea nell’attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES, come previsto dall’articolo 1, comma 1 della legge 167/2009 e per sopperire alla gestione della fase transitoria che ha visto annullati i concorsi per i ricercatori universitari previsti dalla normativa previgente. Si intende consentire alle Università la chiamata diretta anche per quel personale precario equiparabile, di fatto, ai ricercatori a tempo determinato secondo i criteri presenti nella Carta Europea dei ricercatori. I Titoli sono stati individuati nel rispetto della Raccomandazione della Commissione Europea dell’11 marzo 2005 riguardante la carta europea dei Ricercatori e un Codice di condotta per l’assunzione dei Ricercatori, nella necessità di valorizzare il numero dei ricercatori precari in Italia che hanno superato la fase iniziale di carriera, possono vantare anni di esperienza nel campo della ricerca (equivalente a tempo pieno) a decorrere dal momento in cui hanno ottenuto il diploma che da accesso diretto agli studi di dottorato, nel paese in cui hanno ottenuto la laurea/il diploma, o sono già titolari di un diploma di dottorato, indipendentemente dal tempo impiegato per ottenerlo. Si offre così una risposta ai più di 24.000 giovani ricercatori, in genere trentenni e quarantenni motivati, meritevoli che hanno dimostrato ripetutamente di saper conseguire risultati nella ricerca e nella didattica, che producono cultura e conoscenza ad uso della collettività. Si individua uno stretto legame tra la ricerca e la docenza, e, quindi tra i titoli di accesso, oggetto di bandi pubblici e valutazioni comparative periodiche già effettuate con successo, il dottorato di ricerca, l’assegno di ricerca e il contratto d’insegnamento, tutti elementi utili per individuare la qualità della prestazione professionale e la nuova figura del docente/ricercatore, che si affiancano all’insieme delle esperienze maturate, alla creatività e al grado di indipendenza raggiunto nella ricerca svolta, come si evince dal curriculum e dalle pubblicazioni.