Legge sul blocco scatti di anzianità rimessa alla Corte costituzionale
Attesa per 3.500.000 di dipendenti pubblici. Con un’ordinanza di 48 pagine anche i giudici del Tar Calabria rimettono alla Consulta la legge 122/2010 che blocca gli stipendi, per la violazione di 15 articoli della Costituzione. Confermata la scelta dell’Anief di far ricorrere in tribunale il personale della scuola. Ancora possibile aderire a
r.stipendio@anief.net.
Il presidente nazionale dell’Anief, prof. Marcello Pacifico, aveva definito la legge n. 122/2010 come la più brutta della XVI Legislatura durante i seminari sulla legislazione tenuti nei mesi scorsi in diverse scuole del Paese (il video è scaricabile dal sito
www.anief.org), per via della sistematica violazione del diritto al lavoro e ad una giusta retribuzione, a fondamento della nostra storia repubblicana ma soprattutto della dignità dell’uomo. E ora i giudici gli danno ragione.
Con l’ordinanza n. 89/2012, i giudici amministrativi del Tar Calabria. dopo quelli di Salerno (n. 1162/2011), Palermo (n. 2375/2011), Venezia (n. 1685/2011) e Trento (n. 307/2011) rimettono all’esame della Consulta l’articolo 9, c. 2, il comma 21 primo periodo, il comma 22, primo secondo e terzo periodo, l’articolo 12, comma 7 della legge 30 luglio 2010, n. 122 per violazione dei seguenti articoli della costituzione: 2, 3, 36, 41, 42, 53, 97 relativamente al buon andamento, alla parità di trattamento, alla giusta retribuzione; 24, 100, 101, 103, 104, 108, 111, 113 per quanto riguarda l’autonomia della magistratura.
La legge era stata impugnata dagli stessi magistrati per le illegittime decurtazioni del trattamento retributivo in riferimento alle differenti anzianità di servizio, al fine di percepire nuovamente lo stipendio integrale. Contestati il blocco della carriera e del meccanismo di adeguamento retributivo nonché di acconti e conguagli come per gli altri dipendenti pubblici relativamente al 2011, la riduzione di una percentuale determinata dei trattamenti retributivi superiori ai 90.000 euro per gli anni 2010-2013, la riduzione dell’indennità giudiziaria del 15%, la mancata applicazione degli scatti di adeguamento economico.
Le ordinanze di remissione alla Corte costituzionale escono proprio mentre i legali dell’Anief stanno concludendo le operazioni di notifica dei ricorsi con cui contestano la non conformità alla Costituzione dei commi 1, 17, 21 e 23 dello stesso articolo 9 della legge 122/2010, che bloccano ai lavoratori del pubblico impiego e a 1.000.000 di dipendenti della scuola i contratti e la progressione di carriera per gli anni 2010-2012 (blocco esteso al 2013 dal successivo mille-proroghe), in vista della sostituzione degli scatti di anzianità con il sistema premiale della riforma Brunetta (Intesa del 17 febbraio 2011), a partire dal 2014.
I motivi delle doglianze del personale della scuola, a parte la violazione dell’art. 39 sul blocco del contratto, sono analoghi a quelli dei magistrati nella parte in cui denunciano il blocco della progressione di carriera: la discriminazione in pejus dei pubblici dipendenti rispetto agli altri cittadini e lavoratori; la disposizione di un prelievo dalla chiara connotazione tributaria che colpisce una sola fascia di cittadini con blocchi stipendiali dall’esito espropriativo perché ledono diritti legati ad aspettative quesite in assenza di compensazioni indennitarie; lo svuotamento della capacità auto-organizzativa della P.A., che non può più esprimersi in riferimento allo stato economico del personale, con pregiudizio del buon andamento, del raggiungimento degli obiettivi di efficienza, economicità ed efficacia in conformità alle esigenze di interesse pubblico di volta in volta emergenti; la violazione del principio di proporzionalità della retribuzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, che vedeva legate le classi stipendiali alla progressione di carriera, con l’adozione di tagli lineari che attaccano duramente la logica meritocratica.
L’Anief già un anno fa aveva denunciato l’incostituzionalità dei commi 1, 17, 21 e 23 dell’articolo 9 della legge 122/2010 perché in contrasto con gli articoli 1, 3, 35, 36 e 39 della nostra Costituzione, che fonda la Repubblica sul diritto al lavoro senza alcuna discriminazione tra i lavoratori, tutela il lavoro in tutte le sue forme e le sue applicazioni, cura l’elevazione professionale dei lavoratori, promuove e favorisce gli accordi intesi ad affermare e a regolare i diritti del lavoro, quali i contratti collettivi nazionali di lavoro che possono essere stipulati, garantisce al lavoratore una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. Il personale docente/ata interessato (iscritto all’ANIEF o che per l’occasione intende iscriversi all’ANIEF) può ancora ricorrere: deve scrivere una mail di pre-adesione (non vincolante per il prosieguo del ricorso) a
r.stipendio@anief.net indicando nell’oggetto “pre-adesione ricorso recupero stipendio di anzianità” e nel testo: Cognome, Nome, Istituzione scolastica, indirizzo della scuola (completo di indicazione di comune, provincia e regione di lavoro), Qualifica (docente o ata), anno di maturazione dello scatto non riconosciuto (indicare 2010, 2011, 2012, 2013), anzianità di servizio (indicare gli anni). Successivamente riceverà una mail per la comunicazione degli ulteriori dati utili per procedere eventualmente al ricorso, secondo istruzioni specifiche.
L’azione giudiziaria dell’Anief si conferma ancora una volta come l’unica possibile per ottenere giustizia rispetto all’arroganza di voler disporre della cosa pubblica senza il dovuto rispetto per le regole fondamentali della nostra convivenza civile e democratica. Il lavoro non è un privilegio ma un dovere etico per ogni cittadino dello Stato italiano. Ogni lavoro deve essere giustamente ed adeguatamente retribuito per il progresso della Nazione. Ogni lavoratore ha diritto ha un contratto. Senza questi pilastri, per il presidente dell’Anief, non è possibile alcuna trattativa di riforma del mercato del lavoro.
Sintesi di alcune motivazioni dedotte dai giudici del Tar Calabria sul tema
Per i giudici, è evidente l’eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e segnatamente: assoluta illogicità e irrazionalità, ingiustizia manifesta, errata valutazione dei presupposti, carenza istruttoria, difetto di motivazione, omessa ponderazione di interessi rilevanti, sviamento, contraddittorietà intrinseca ed estrinseca dell’atto. Palese è la violazione del principio del giusto procedimento, di proporzionalità e progressività dell’imposizione, stante la natura tributaria della norma che prevede un sacrificio economico individuale, attraverso un atto autorativo di carattere ablatorio per integrare la finanza pubblica. La norma colpisce soltanto una categoria di contribuenti per le peculiari qualità soggettive e non di reddito (il fatto di essere lavoratori dipendenti del settore pubblico), introducendo un’imposizione sostanzialmente regressiva e discriminatoria. Non risulta un intervento eccezionale perché avrebbe dovuto operare soltanto interventi straordinari e/o temporanei invece che misure continuative e sostanzialmente stabili, peraltro, non riservate a tutti i contribuenti. La legge “draconiana” ha tradito il criterio di uniformità nell’identificazione della capacità contributiva, senza tener conto degli altri redditi percepiti dai lavoratori non dipendenti del settore privato, e anche se non avesse un valore tributario ha introdotto, comunque, meccanismi peggiorativi del trattamento retributivo rispetto alla parità di prestazione fornita (intesa come trattamento economico già acquisito alla sfera del pubblico dipendente sub specie di diritto soggettivo), incidendo sullo status economico del lavoratore (aspettative, progettualità, investimenti).
Il legislatore - ricordano i giudici - può modificare in pejus ma non con un regolamento irrazionale che tradisce la sicurezza giuridica, quale elemento fondamentale dello stato di diritto. Questa novazione oggettiva ed unilaterale del rapporto di lavoro, oltre a scardinare un principio di rilevanza costituzionale, e quindi indeclinabile, della materia lavoristica (la proporzionalità tra prestazione e retribuzione) va a sacrificare la stessa dignità sociale della persona-lavoratore pubblico, che si trova soggetto, senza possibilità di difesa, ad aggressioni patrimoniali sostanzialmente arbitrarie nelle modalità del prelievo, nei tempi del medesimo, nelle soglie stipendiali, e nello stesso presupposto; e ciò perché a determinarlo è lo stesso soggetto (Stato) che opera il prelievo, avvalendosi della forza congiunta e soverchiante derivante dall’essere ad un tempo datore di lavoro e Legislatore, senza che il destinatario del sacrificio possa essere considerato responsabile della crisi cui è chiamato a far fronte, derivando quest’ultima da fattori di squilibrio che sono ascrivibili a responsabilità dello stesso organo che dispone il prelievo. La norma, inoltre, ha una natura sostanzialmente espropriativa perché dispone nei confronti dei dipendenti pubblici una vera e propria ablazione di redditi formanti oggetto di diritti quesiti, senza alcuna indennità o indennizzo. Sottopone a prelievo una categoria di sicura tassabilità per via della garanzia della ritenuta alla fonte, a fronte dell’incapacità tecnica – politica di perseguire l’evasione fiscale, con conseguente vantaggio di fatto per i redditi non derivanti da lavoro dipendente nel settore pubblico. Il soggetto che impone il tributo nel rappresentare anche il datore di lavoro si riduce per legge il costo del lavoro, e invece di colpire le rendite finanziarie – catastali o ridurre le spese clientelari di particolare diffusione nel settore delle autonomie regionali e locali, si concentra su un’unica fascia di lavoratori, colpevoli di possedere la qualità di pubblici impiegati e di avere redditi facilmente accertabili ed ancora più facilmente attaccabili.
La stessa motivazione della crisi economica è inadeguata a spiegare la ratio dei tagli; anzi, si corrobora - per i magistrati amministrativi - il fondato sospetto che il Governo abbia disegnato un meccanismo propedeutico non già al ripristino dell’indennità ma al suo integrale azzeramento nel periodo successivo al triennio, cosicché una misura ammantata di carattere contingente, calata in un decreto-legge e collegata ad esigenze di stabilizzazione finanziaria apparentemente transeunti, potrebbe in realtà sottendere un intendimento di stabilizzazione e di innovazione strutturale del sistema retributivo. E a dimostrazione come la scelta politica non possa essere condizionata dall’eccezionalità della situazione economica internazionale, la stessa corte di giustizia UE ha annullato con una sentenza (C-40/10) le disposizioni del regolamento 1296/2009 del Consiglio che avevano ridotto l’adeguamento automatico annuale al costo della vita degli stipendi dei funzionari, abbattendolo dal 3,7% all’1,85%.