Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti
Scelta attività alternative all'insegnamento della religione cattolica per l'anno scolastico 2012/2013 – Informazioni e garanzie a genitori e studenti
Gli insegnamenti alternativi a quello della religione cattolica sono un diritto conclamato [1], hanno costi coperti dal bilancio statale [2] e la scuola è obbligata a garantirne l'attivazione [3].
La circolare MIUR n. 110 del 29 dicembre 2011 stabilisce al punto 6 le modalità con cui avvalersi delle attività alternative alla religione cattolica nell'anno scolastico 2012/2013.
Certi della Sua attenzione all'arricchimento dell'offerta formativa, al rispetto della libertà religiosa e del diritto all'istruzione, al fatto che la scelta delle alternative all'insegnamento della religione cattolica (IRC) non deve dar luogo ad alcuna forma di discriminazione [4], La invitiamo a:
• informare tempestivamente genitori e studenti frequentanti il suo istituto della possibilità di cambiare la scelta relativa alla frequenza dell'IRC per l'anno scolastico 2012/2013 tramite semplice compilazione entro il 20 febbraio 2012 del modulo E e del modulo F presso la segreteria;
• garantire a genitori e studenti che l'attività didattica e formativa alternativa all'IRC sarà offerta come viene offerto a chi ne fa richiesta l'IRC, con insegnante, aula e programma didattico, senza discriminazione alcuna;
• offrire analoghe informazioni e garanzie a genitori e studenti interessati ad iscriversi presso il Suo istituto;
• inserire la più ampia documentazione sull'attività didattica alternativa all'IRC nel POF di istituto;
• distribuire e far compilare in sede di iscrizione all'a.s. 2012/2013 il modulo F e non solo il modulo E, per le seguenti ragioni:
o buona amministrazione: un rapido riscontro sulle scelte dei genitori consente un ordinato inizio di anno scolastico e la nomina per tempo dei supplenti;
o non discriminare tra chi sceglie di frequentare l'IRC (che conclude la domanda di iscrizione compilando il solo modulo E) e chi si avvale delle attività didattiche alternative (a cui viceversa mancherebbe l'informazione sul diritto di scelta e a cui rimarrebbe l'onere di richiedere un modulo di cui potrebbe non conoscere l'esistenza).
Le segnaliamo inoltre che il progetto La scuola in chiaro, online sul sito del MIUR dal 12 gennaio scorso, che intende mettere “a disposizione in una forma organica le informazioni relative a tutte le scuole italiane di ogni ordine e grado” [5] e che è “finalizzato anche a consentire l’iscrizione on line” [6], determina l'obbligo per la scuola di includere tra le informazioni dell'offerta didattica del proprio istituto anche quelle relative alle attività didattiche alternative.
Certi che nell'Istituto da Lei diretto venga garantito il diritto di scegliere le alternative all'insegnamento della religione secondo dottrina della Chiesa [7], le chiediamo di inviarci, preferibilmente per via telematica, il POF e la documentazione dei progetti didattici dell' “ora alternativa” proposti a genitori e studenti.
Il Segretario UAAR
f.to Raffaele Carcano
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[1] Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2749 del 7 maggio 2010, ha stabilito che «la mancata attivazione dell’insegnamento alternativo può incidere sulla libertà religiosa dello studente o delle famiglia, e di questo aspetto il Ministero [...] dovrà necessariamente farsi carico».
La circolare del ministero dell’istruzione n. 59 del 23 luglio 2010, inerente l’adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto per l’anno 2010/2011, evidenzia la necessità di assicurare «l’insegnamento dell’ora alternativa alla religione cattolica agli alunni interessati».
[2] Il MIUR, con nota del 22 marzo 2011, ha trasmesso alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado le indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato sul pagamento delle attività didattiche alternative all'insegnamento della religione cattolica.
Il parere, concordato tra il MIUR e il MEF, ribadisce che la scelta di genitori e alunni di avvalersi delle attività didattiche alternative alla religione cattolica rende le stesse un "servizio strutturale obbligatorio", da pagare "a mezzo dei ruoli di spesa fissa".
Risulta certificato dai due ministeri competenti che i costi dell' “ora alterativa” e dello “studio assistito” alternativi all'IRC sono coperti dallo Stato e non gravano sui singoli Istituti scolastici.
[3] L’ordinanza del tribunale di Padova n. 1176 del 30 luglio 2010 ha stabilito che l’attivazione dei corsi alternativi costituisce «un obbligo», e che la loro mancata attivazione costituisce «un comportamento discriminatorio illegittimo», fonte di responsabilità risarcitoria per l’Istituto scolastico.
[4] Legge 25 marzo 1985, n. 121, di ratifica ed esecuzione del Concordato siglato nel 1984 da Repubblica Italiana e Santa Sede.
[5] Circolare n. 108 MIURAOODGSSSI prot. 6756 del 27/12/2011
[6] Nota MIURAOODGSSSI prot. N. 6865 del 30/12/2011
[7] L'insegnamento della religione cattolica è «impartito in conformità alla dottrina della Chiesa», come da art.5 del protocollo addizionale del Concordato siglato nel 1984 da Repubblica Italiana e Santa Sede.