SAB: Abbandono supplenza

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SAB: Abbandono supplenza

Messaggiodi edscuola » 1 dicembre 2011, 11:51

Prot. 30/11 sg - Comunicato Sindacale- 30/11/2011
Alla Stampa e TV Locali –Loro Sedi-

Oggetto:L’abbandono di una supplenza per accettarne un’altra comporta il depennamento da
tutte le graduatorie d’istituto. Il Tribunale di Castrovillari, conferma la legittimità
dell’operato dei dirigenti scolastici del Liceo Scientifico e dell’IPSIA di Trebisacce che
avevano sanzionato docente per l’abbandono del servizio. Soddisfatto il SAB per la positiva
conciliazione, già conclusa in tal senso.

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari, prima con ordinanza e successivamente con sentenza n.818/2011 del 28/10/2011, conferma quanto già previsto dall’art. 8 del D.M. n. 131/2007, meglio conosciuto come regolamento per il conferimento delle supplenze al personale scolastico: l’abbandono dal servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire altre supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di circolo e d’istituto, per tutti gli insegnamenti.
Giustamente, il dirigente scolastico del liceo scientifico “Galilei” di Trebisacce, ha emesso decreto di depennamento a docente che aveva abbandonato la supplenza per accettarne un’altra, riconoscendo, inoltre, la legittimità del successivo comportamento del dirigente scolastico dell’IPSIA di Trebisacce che a seguito di conciliazione positiva del sindacato SAB, tramite il segretario generale prof. Francesco Sola, ha conferito la nomina ad una propria iscritta previa revoca al docente che aveva abbandonato la precedente supplenza.
Nel merito, l’ATP di Cosenza conferiva una proposta contrattuale annuale a docente precario presso il liceo classico di Oriolo sez. ass. del liceo scientifico di Trebisacce; il predetto docente assumeva regolarmente servizio e dopo circa dieci gg presentava domanda di dimissioni da tale incarico, adducendo motivazioni generiche e non riprendendo più servizio.
Contemporaneamente all’abbandono, andava invece ad accettare una successiva supplenza annuale presso l’IPSIA di Trebisacce, senza però far menzione del precedente abbandono.
Il dirigente scolastico di quest’ultimo istituto, ignaro della precedente posizione del docente, gli conferiva una proposta contrattuale annuale.
Contro tale modo di operare insorgeva la prof.ssa A.M.S. di Corigliano Calabro la quale, sostenuta dal SAB, presentava istanza conciliativa evidenziando la posizione illegittima del docente che aveva già abbandonato una supplenza annuale per accettarne un’altra.
La conciliazione si concludeva positivamente con la revoca del contratto ed il conferimento del medesimo a A.M.S.
Il docente che aveva abbandonato la supplenza proponeva ricorso al Tribunale di Castrovillari contro i predetti dirigenti, lamentando l’illegittimo depennamento da tutte le graduatorie d’istituto come disposto dal dirigente del Liceo e successiva revoca da parte dell’IPSIA.
Lo stesso docente chiamava in causa anche A.M.S., rappresentata e difesa in giudizio dall’avv. Domenico Lo Polito del foro di Castrovillari.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari rigetta il ricorso e condanna alle spese il ricorrente per complessivi 1.438,00 euro oltre iva e cpa come per legge e, nel merito, ritiene infondate le ragioni del ricorrente in quanto i dirigenti scolastici si sono limitati ad applicare le disposizioni contrattuali e regolamentari in materia di contratti nel comparto scuola ed in particolare l’art. 25 del CCNL del 29/11/07 che al 5° comma prevede: “E’ comunque causa di risoluzione del contratto l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto”.
Non vi è dubbio che l’abbandono del servizio abbia determinato, quale effetto previsto dal citato art. 8, la perdita della possibilità di conseguire supplenze per l’anno scolastico in corso; di conseguenza, nello scorrimento della graduatoria di istituto presso l’IPSIA di Trebisacce, dove risultava incluso pure il ricorrente che avrebbe dovuto occupare una posizione successiva a quella di A.M.S., stante l’impedimento al conferimento di ulteriori supplenze, cosicché l’offerta proposta al ricorrente per la supplenza presso l’IPSIA ed il successivo contratto di lavoro, sono viziati nella fase del reclutamento, pertanto, legittimamente, è stata disposta la risoluzione del contratto stesso.
Correttamente il dirigente scolastico del liceo scientifico di Trebisacce ha decretato il depennamento del ricorrente dalla graduatoria d’istituto, consequenziale all’abbandono del servizio atteso che, dalle motivazioni addotte, non risultavano giustificati motivi, suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola.
Tale circostanza o la semplice presentazione di un certificato medico, non è idonea, così come appare evidente, a giustificare le dimissioni, tant’è che dopo l’abbandono e contemporaneamente, il docente aveva assunto servizio presso l’IPSIA, da qui il decreto di depennamento e la perdita di conseguire altre supplenze per tutto l’anno scolastico durante il quale si è verificato l’abbandono del servizio.
Il SAB valuta positivamente tale decisione che, oltre a confermare la conciliazione positiva a favore di A.M.S., riafferma il principio che abbandonare una supplenza annuale senza giustificati e validi motivi, per accettarne un’altra, è causa di sanzioni con depennamento, per tutte le materie e da tutte le graduatorie d’istituto cui si è inseriti.
www.sindacatosab.it F.to prof. Francesco Sola
Segretario generale SAB
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Diffida

Messaggiodi edscuola » 1 dicembre 2011, 11:53

Montalto Uffugo 29/11/2011

Al Direttore Generale
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
CATANZARO LIDO

Al Dirigente Scolastico
All'Albo Sindacale
Istituto Comprensivo
MONTALTO UFFUGO Centro

Alla Stampa e TV -Loro Sedi-

e p. c. al Dirigente Reggente
ATP Area di COSENZA

Oggetto: Diffida e dichiarazione stato di agitazione di tutto il personale scolastico dell'I.C. di
Montalto Uffugo Centro per mancata liquidazione fondo d'istituto 2009/10 e seg..

L'assemblea di tutto il personale scolastico (docenti e ATA) convocata dalla RSU d'istituto in data odierna, con la partecipazione delle OO.SS. Cisl-Scuola, Flc-Cgil, Uil-Scuola e SAB firmatari della presente, preso atto del grave stato di disagio manifestato da tutto il personale per la mancata liquidazione del fondo dell'istituzione scolastica relativo agli anni 2009/10, 2010/11 e mancata contrattazione per il 2011/12, a stragrande maggioranza, delibera di:
D I F F I D A R E
- L'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria e il Dirigente Scolastico in indirizzo che, sebbene portati a conoscenza del grave stato di disagio del personale per la mancata liquidazione del fondo d'istituto relativo agli anni 2009/10 e 2010/11 e mancata contrattazione per l'anno in corso, non sono intervenuti in merito;
D I C H I A R A R E
- Lo stato di agitazione qualora, decorsi 7 gg dal ricevimento della presente, non saranno attivate procedure risolutive di verifica, di liquidazione delle spettanze e di controllo degli organi superiori sulle inadempienze contrattuali e non denunciate sopra, atteso che, anche i Revisori dei Conti, non hanno ancora approvato il bilancio dell'istituzione scolastica in indirizzo per gli anni 2009/10 e seguenti;
S O S P E ND E R E
- Tutte le attività funzionali all'insegnamento previste dal POF, comprese le prestazioni straordinarie del personale ATA qualora, nei termini di cui sopra, non saranno liquidate le spettanze arretrate e attivate le procedure contrattuali per l'anno in corso;
D E L E G A R E
- Le OO.SS. presenti e la RSU d'istituto, decorso il termine dei 7 gg dal ricevimento della presente a proclamare formale stato di agitazione con indizione di azione di sciopero, se quanto richiesto non sarà disposto.
F.to La RSU: Marisa Dattilo,
Franco Giordano
F.to le OO.SS.
Cisl-Scuola Ennio Guzzo
Flc-Cgil Giuseppe Assalone
Uil- Scuola Francesca Guarascio
SAB Francesco Sola
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