Stabilizzazione: Anief ottiene il rinvio alla corte costituzionale della legge sulle supplenze annuali
Il giudice Flaim di Trento, su ricorso presentato dall’avv. Pinamonti, invia alla Consulta la legge 124/99 e la legge provinciale 5/06 sulle supplenze annuali per violazione degli articoli 11 e 117 della Costituzione, in quanto in contrasto con la direttiva 1999/70/CE nel creare le condizioni per la reiterazione dei contratti.
La normativa rinviata al giudice delle leggi disciplina attualmente il conferimento delle supplenze a più di centotrentamila docenti precari utilizzati al termine delle attività didattiche o per tutto l’anno. Secondo il Conto Annuale, infatti, presentato dalla Ragioneria Generale dello Stato, che riporta i risultati della rilevazione riferita allo scorso anno sulla consistenza e i costi del personale della Pubblica Amministrazione, nei comparti Scuola, Afam e Università erano in servizio a tempo determinato con esclusione dei supplenti brevi della scuola, 182.528 unità nel 2010.
Secondo il giudice del lavoro di Trento, appare “rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 co. 1 L. 3.5.1999, n. 124 e dell'art. 93 co.1 e 2 della legge della Provincia di Trento 7.8.2006, n. 5, nella parte in cui - in violazione degli artt. 11 e 117 co.1 Cost., in riferimento alla clausola 5, punto 1, lett. a) dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP su lavoro a tempo determinato. alla quale la direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28.6.1999 ha dato attuazione — consentono la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento, che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo, così da determinare l'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato per il perseguimento, da parte dell'Amministrazione datrice, di uno scopo (il contenimento della spesa pubblica) non riconducibile ad una "finalità di politica sociale di uno Stato membro " secondo l'accezione desumibile dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.”
Per il presidente dell’Anief, prof. M. Pacifico, “è evidente che in questi ultimi dodici anni è mancata la volontà politica di eliminare la piaga del precariato e di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni comunitarie, di cui, anzi, di recente, si è espressamente prevista per legge la disapplicazione nel comparto scuola. Meno male che alla magistratura non sfugge l’approvazione di norme tese a mortificare la dignità di migliaia professionisti ai quali affidiamo l’educazione dei nostri figli e a svilire il lavoro svolto quotidianamente nelle aule e nei plessi scolastici, spesso in condizioni disagiate. Il legislatore dovrebbe ascoltare i giudici e creare le condizioni economiche, sociali e giuridiche che consentano l'impiego di tutti i cittadini idonei al lavoro, prima ancora di perseguire l’interesse generale del contenimento della spesa pubblica, perché senza lavoro non vi è lo stesso Stato. Nel frattempo, attendiamo con serenità l’esito dei primi ricorsi discussi a Torino e a Milano dopo il deposito di migliaia di ricorsi avvenuto negli scorsi mesi in tutti i tribunali del lavoro italiani.”
Anief ricorda ai precari che non hanno ancora aderito che è sempre possibile aderire ai ricorsi per la stabilizzazione del personale precario con tre anni di servizio, per il riconoscimento degli scatti biennali di anzianità maturati, per la conversione del contratto dal 30 giugno al 31 agosto.