La Corte di Giustizia Europea, nei mesi scorsi, si è pronunciata sul
procedimento C307/05 sul rinvio da parte di una corte spagnola, sul caso di una lavoratrice, precaria per 12 anni, che al momento dell’assunzione ha chiesto il riconoscimento degli scatti di anzianità.
La legge spagnola impugnata dalla ricorrente prevede che «Il personale di
ruolo a tempo determinato percepisca tutte le retribuzioni di base e
complementari corrispondenti alla sua nomina nel servizio sanitario
interessato, ad eccezione degli scatti triennali». La questione si pone in
particolare rispetto alla possibilità che tra le ragioni oggettive che
giustificherebbero una diversità di trattamento possano rientrare una legge o un accordo collettivo.
La Corte europea sottolinea che il principio della parità di trattamento e
del divieto di discriminazione, fanno parte dei principi generali del
diritto comunitario e sancisce, nella pronuncia, che non si può impedire ad
un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di
discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli
lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l’applicazione di tale
principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione.
Afferma inoltre che la nozione di «ragioni oggettive” deve essere intesa nel senso che essa non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest’ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo.
Nel nostro paese il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato è un contratto di lavoro dipendente con tutte le garanzie e i diritti che sono
previsti dalla legislazione del lavoro e dalla contrattazione collettiva ma
ha una “scadenza”.
La disciplina di questo rapporto di lavoro è contenuta nel dlgs 368/01,
seguito alla direttiva Europea 1999/70/CE, nella quale si recepiva un
accordo tra le istituzioni e le parti sociali operanti a livello comunitario
(associazioni dei sindacati e degli imprenditori).
La direttiva, in particolare alla clausola 4, prevede che “per quanto
riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non
possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo
indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto
di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive.”
Il dlgs 368/01 prevede che il lavoratore con contratto a termine debba avere lo stesso trattamento economico e normativo dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato “inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato“ (art. 6 dlgs 368/2001).
La citata sentenza della Corte di Giustizia europea sancisce in modo
inequivocabile, che il principio della parità di trattamento opera in pieno
anche rispetto a tutti gli elementi della retribuzione, compresi gli scatti
di anzianità, che devono essere riconosciuti anche ai lavoratori precari.
L’impatto di questa Sentenza è rilevante per le conseguenze che essa
potrebbe produrre, ancorché non automaticamente, per i tantissimi rapporti di lavoro a tempo determinato nei nostri settori.
Per quanto ci riguarda, in via di principio condividiamo da tempo quell’impostazione, (per altro in sede di contrattazione all’Aran per il rinnovo del CCNL 2006/2009 abbiamo presentato ben precise richieste, a partire dall’estensione al personale precario del trattamento - in materia di retribuzione e di congedi - ben più favorevole previsto per gli insegnanti di religione cattolica) ritenendo che i diritti di natura sindacale e contrattuale non conoscono confini e tanto meno differenziazioni che risultano penalizzanti e discriminatori per le persone.
Stiamo, quindi, valutando l’applicazione di quella Sentenza anche nel nostro Paese, ma non c’è dubbio che se questa diventasse la strada da seguire (come noi ci auguriamo), occorrerà che lo Stato metta a disposizione risorse finanziarie di tutt’altra entità rispetto a quelle che ha destinato per i rinnovi contrattuali!