Sappiamo che l’insistere nel rivendicare il nostro diritto sta creando malcontento fra i colleghi delle GE del Nord e che questa polemica è alimentata dalla Lega per fini elettorali.
Nonostante questi feroci tempi di crisi noi abbiamo ritenuto opportuno segnalare la deriva del nostro sistema costituzionale ed abbiamo avuto ragione, questa infatti non è l’unica iniziativa rivelatasi illegittima da parte di questo ministero.
Dal nostro aver ragione derivano dei benefici giuridici limitati ai soli ricorrenti ma questo è un limite della normativa nazionale. Quello che abbiamo vinto è un riconoscimento giuridico, non un privilegio. Quando abbiamo avviato il ricorso l’esito non era scontato.
Come molti di voi già sanno il MIUR, attraverso i suoi uffici periferici continua a fare ostruzionismo relativamente all’inserimento a pettine nelle graduatorie 2009/20011 dei ricorrenti aventi diritto in forza della pronuncia della Corte Costituzionale.
Chiariamo ancora una volta che in seguito alla Nota del Commissario ad acta del 4 aprile 2011 sono dichiarate nulle tutte le circolari e note del MIUR elusive del giudicato e con la stessa nota si invita l’amministrazione a procedere alla corretta esecuzione del giudicato cautelare.
Nella sostanza il commissario chiarisce che nessuna sentenza va attesa e che va data esecuzione alla sentenza della Corte Costituzionale 42/2011.
Lo stesso MIUR che precedentemente alla nota commissariale aveva dichiarato: Con riferimento ad eventuali richieste del commissario ad acta relative all’esecuzione delle ordinanze cautelari del TAR Lazio di cui al contenzioso in oggetto, si ritiene di non doversi procedere ai richiesti inserimenti in graduatoria, con la nota MIUR Prot. N. AOODGPER. 3071 Roma, 7 aprile 2011 recepisce la decisione del Commissario e dichiara di doversi procedere alle modifiche delle graduatorie nei termini previsti dalla medesima (nota).
Non c’è un vero motivo per cui molti sono stati inseriti a pettine e molti altri no, discendendo il diritto di tutti i ricorrenti dagli stessi ricorsi, giudicati e non giudicati (quelli al Capo dello Stato) presentati collettivamente.
Dal momento che sulle graduatorie in oggetto pesa l’onere di una parte del reclutamento docenti di questi giorni abbiamo inviato come ufficio legale Cobas la diffida in calce al MIUR ad individuare gli aventi diritto alla nomina a tempo inderteminato senza aver preventivamente salvaguardato i diritti di tutti in tutte le province.
Cobas Scuola Napoli
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Ufficio Legale Cobas Scuola Napoli
Vico Quercia, 22
80134 Napoli
Spett.le MIUR in persona del MINISTRO PRO-TEMPORE
Viale Trastevere, 76/a
Spett.li UUSSRR
Loro sedi
OGGETTO: GaE 2009/11. Diffida immissioni in ruolo senza previo inserimento ricorrenti DM 42/09.
Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 42/2011 pronunciatasi in favore del riconoscimento della parità di trattamento a parità di titoli dei docenti inseriti in graduatoria ad esaurimento e contro le cosiddette “code” precedentemente istituite dal DM 42/09 e giudicate illegittime.
Visti i ricorsi amministrativi al TAR Lazio: Ruolo Generale 5397/2009 per IAZZETTA MADDALENA MARIA ED ALTRI Ruolo Generale 5398/2009 per CHIANESE LUISA ED ALTRI Ruolo Generale 5399/2009 per LABITA MARIA PIA ED ALTRI Ruolo Generale 5400/2009 per VINCI GIOVANNI ed altri, e del ricorso al Presidente della Repubblica proposto da Procaccio Arianna ed altri contro il Miur (controinteressato prof. Gianfranco Monaca ) e notificato in data 3/8/2009 e 6/08/2009 ed inoltre a mezzo posta dall'Ufficio di Notificazione di Napoli il 4.08.2009 pervenuto a mani dell'impiegato sig. Miccoli del Miur il 6.08.2009. Ricorsi con cui i docenti ricorrenti denunciavano l'illegittimità della formazione di graduatorie extra con criteri diversi da quelli stabiliti dalla norma nazionale e denominate “code” .
Vista nota del Commissario ad acta datata 4 aprile 2011 che recita: … la nota MIUR 2287/2011 (chiaramente elusiva del giudicato, come le precedenti note del MIUR del 15.10.2009 e del 19.03.2009) viene con la presente dichiarata nulla e tamquam non esset, quindi senza alcun valore o efficacia ai fini della eventuale decisione da parte della S.V. di non ottemperare alle disposizioni commissariali (cfr Dlgs 104/2010: art. 114, comma 4, lett. b).”…”Si invita pertanto ancora una volta la S.V. a procedere alla corretta esecuzione del giudicato cautelare mediante l'attuazione del provvedimento commissariale nei termini previsti.
Vista la circolare ministeriale n. AOODGPER.3071 del 7 aprile 2011 inviata ai Direttori degli UUSSRR dal Direttore Generale L. Chiappetta che recita: Facendo seguito alla nota di questa Direzione, prot. 2287 del 21 marzo 2011, alla luce della nota di risposta del Commissario ad acta datata 4 aprile 2011, si ritiene doversi procedere alle modifiche delle graduatorie nei termini previsti dalla medesima.
Il sottoscritto, a tutela dei ricorrenti docenti ancora inseriti nelle “code” delle Graduatorie ad Esaurimento 2009/2011 senza il regolare riconoscimento del proprio punteggio di merito
D I F F I D A
Codesto Ufficio dal procedere all'immissione in ruolo del contingente docente previsto dalla Legge n 106 del 12/07/11 e successivo Decreto Interministeriale del 4/8/2011 senza aver precedentemente inserito nelle graduatorie ad esaurimento valide per gli anni 2009/2011 tutti i ricorrenti contro il DM 42/09, inseriti negli elenchi già in possesso del Miur e dei suoi uffici periferici. Infatti tali elenchi riservati, già più volte forniti a codesta Amministrazione nella loro versione integrale, risultano attualmente ancora recepiti in modo parziale e incompleto.
In attesa di riscontro saluta distintamente
Napoli, 16.08-2011
Per l'ufficio legale Cobas Scuola Napoli
Avv. Giuseppe Maria Villano"