Graduatorie: il bonus di 40 punti è incostituzionale come l’inserimento in coda, anche a Trento
Nuova sentenza della corte costituzionale, la numero 242 del 25 luglio 2011, a firma del presidente Quaranta che conferma quanto scritto nella sentenza n. 41/2011, a firma del giudice Saulle recentemente scomparsa, sul diritto alla mobilità del personale docente della scuola e all’assunzione per merito nella pubblica amministrazione anche della provincia autonoma di Trento.
Ancora una volta grazie ai ricorsi promossi dall’Anief, due norme di legge sono state dichiarate incostituzionali, anche se emanate in nome della competenza esclusiva riservata dallo Stato alla provincia autonoma di Trento, perché nessuna barriera al trasferimento dei precari della scuola può essere posta in nome della continuità didattica, neanche sotto forma di un bonus aggiuntivo di punti 40 per ogni anno di servizio da supervalutare nella provincia di appartenenza (quella di Trento). Meno male che questo bonus, fortemente richiesto dal senatore Pittoni della Lega nord anche per le graduatorie ad esaurimento durante l’esame del recente decreto sviluppo, non sia stato introdotto pure nel territorio nazionale grazie all’opposizione decisiva di alcuni parlamentari (60 deputati di diverso colore politico che hanno appoggiato l’iniziativa dell’on. Russo) che hanno raccolto la denuncia dell’Anief sotto la sempre vigile attenzione del Presidente della Repubblica. Oggi avremmo un nuovo inutile contenzioso a rischio per le casse dello Stato, dopo quello vissuto sull’annosa vicenda del trasferimento a pettine, i cui contraccolpi risuoneranno ancora fino a quando tutti gli aventi diritto non saranno immessi in ruolo rispetto alle 18.000 immissioni in ruolo fatte nel biennio 2009-2011 da graduatorie non pettinate e alle voci di possibili retrodatazioni tra le nuove 30.000 immissioni in ruolo di docenti attualmente in fase di decisione da graduatorie parzialmente pettinate. Rimane l’amarezza per l’introduzione di una norma che blocca le procedure di mobilità per il personale neo-immesso in ruolo per il prossimo quinquennio, norma voluta per scoraggiare i trasferimenti dei precari all’atto dell’ultimo aggiornamento, e che alla luce delle considerazioni espresse circa la libera circolazione del personale nel territorio della Repubblica per l’Anief appare foriera di un nuovo contenzioso.
Oggi la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 92, comma 2-bis, della legge della Provincia autonoma di Trento 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), come introdotto dall’articolo 53, comma 4, della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16 (Disposizioni per la formazione dell’assestamento del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 e per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento. Legge finanziaria provinciale 2009), e l’illegittimità costituzionale dell’articolo 67, comma 8, della legge della Provincia autonoma di Trento 28 dicembre 2009, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-2012 della Provincia autonoma di Trento. Legge finanziaria provinciale 2010). Ancora una volta, l’Anief si dimostra fedele paladino dei principi costituzionali di cui il legislatore è chiamato sempre al rispetto nella gerarchia delle fonti normative. Ogni cittadino è uguale davanti alla legge che non può prevedere riserve indiane o ostacolare il diritto al lavoro e alla circolazione su tutto il territorio nazionale. Nei prossimi giorni, investiremo i giudici del lavoro con procedure anche d’urgenza al fine di costituire legittimi rapporti di lavoro anche a tempo indeterminato ai docenti aventi diritto, sempre dalla parte del diritto contro ogni sorta di interessi o consorterie privati o particolari seppur propagandate da politici o sindacalisti.