AREA UNICA SOSTEGNO SCUOLA SUPERIORE e GRADUATORIE DI ISTITUTO
La notizia che probabilmente l’AREA UNICA SOSTEGNO SCUOLA SUPERIORE
verrà realizzata soltanto per la terza fascia delle Graduatorie di Istituto,
ci lascia quanto mai perplessi, oltre che delusi.
Che valenza avrebbe fare questo unicamente per i docenti non abilitati di terza fascia
e non anche per gli abilitati di prima e seconda fascia?
Se si è ritenuto di dovere attendere ancora per l’unificazione delle aree
nell’ambito delle Graduatorie ad Esaurimento (ex permanenti)
- in nome di un presunto diritto acquisito alla posizione che, invero, data la riapertura
a pettine delle medesime non risulta assolutamente corrispondente alla realtà dei fatti,
poiché con i trasferimenti ci sarà un rimescolamento delle posizioni nel rispetto del punteggio che cozza con questa idea di “diritti acquisiti”-
quale sarebbe il fondamento ostativo alla sua realizzazione per tutte le fasce
delle Graduatorie di Istituto, in modo da consentire ai docenti che hanno maggior punteggio
di avere quantomeno la precedenza nell’attribuzione delle supplenze?
Tra l’altro riguardo al sostegno non si tratta di vere e proprie graduatorie, bensì di elenchi
in cui annualmente ci sono stati cambiamenti che continueranno ad esserci a causa
della possibilità di acquisire il titolo di sostegno anche a distanza di tanti anni dall’abilitazione,
possibilità offerta ai docenti che per abilitarsi hanno sostenuto concorsi a cattedra
o semplici corsi abilitanti riservati.
Si parla di sperimentazione da attuare gradualmente a partire dalle Graduatorie di Istituto
di terza fascia, a partire, cioè proprio dai docenti non abilitati che meno conoscono
come si svolge l’attività di sostegno nelle scuole e che non potranno fare altro
che adeguarsi ad un modus operandi che già sussiste e che prescinde dal rispetto delle aree.
Infatti, di fatto la sperimentazione, che in teoria si vorrebbe avviare adesso
con questa modalità circoscritta, è già ben sperimentata e concretamente attuata da tempo, se non da sempre, nelle scuole, dove gli insegnanti di sostegno della scuola superiore, esattamente come avviene per gli altri gradi di scuola, a prescindere dall’area
in cui sono inseriti, o in cui hanno ricevuto gli incarichi o le supplenze,
e a prescindere dall’area che è stata assegnata agli alunni o, talvolta, lasciata in bianco per rinviarne la scelta chissà a quando e con quale discutibile motivazione,
lavorano su tutte le discipline e non solo su quelle che afferiscono all’ambito disciplinare riconducibile elencativamente ad una certa area, ma non certo perché tra tali discipline ripartite tra le 4 aree ci sia una effettiva coerenza ed omogeneità che ne giustifichi l’inserimento in un’area piuttosto che in un’altra. Il fondamento di tale fantasiosa ripartizione sarebbe caso mai da ricercarsi nel DM 170 del 25/05/1995 che, però, è del tutto inapplicato.
Per questo e per iniziare a contenere il mercimonio che si realizza con le aree,
- che un’opinione rispettabilissima ha ben definite come AREE DI GUERRA -
determinando una gravissima discriminazione tra i docenti di sostegno
sol perché sono stati forzatamente, senza un criterio logico e coerente e/o rispettato,
inseriti in un’area piuttosto che in un’altra, chiediamo che l’AREA UNICA,
venga attuata, e senza indugiare ancora, a partire dalle Graduatorie di Istituto
con riferimento, però, a tutte le fasce.
E’ stata avviata una petizione on line pro AREA UNICA SOSTEGNO SCUOLA SUPERIORE
che conta già oltre 5000 sottoscrizioni provenienti da tutte le province d’Italia
a riprova di quanto sia sentito questo problema, la cui soluzione è a portata di mano, purché ci sia l’effettiva volontà di raggiungerla.
Dal sito: www.areaunicasostegno.org si può aderire alla petizione e, inoltre, leggere
documenti e testimonianze significative che supportano la nostra iniziativa di trasparenza e giustizia distributiva riguardo all’assegnazione delle cattedre.
Infine, si documenta dettagliatamente la problematica, perché non rimangano dubbi
sulla bontà del progetto che chiediamo di realizzare e sulla necessità che questo avvenga ora, proprio a partire dal prossimo e imminente aggiornamento delle Graduatorie di Istituto
e per tutte le fasce in cui esse sono strutturate.
La suddivisione degli insegnanti di sostegno della scuola secondaria di secondo grado in 4 aree
- scientifica (AD01)
- umanistica (AD02)
- tecnica professionale artistica (AD03)
- psicomotoria (AD04)
non trova riscontro nella Legge 104 del 1992, che dispone allo stesso modo per tutti i gradi di scuola
e, inoltre, di fatto non viene attuata nelle scuole, dove di tale suddivisione non si tiene affatto conto.
Infatti ai docenti di sostegno si richiede da parte delle famiglie, dei coordinatori di sostegno,
dei dirigenti scolastici e perfino da parte degli stessi colleghi curriculari di affiancare questi ultimi
in tutte le discipline e di seguire gli alunni in base alle loro necessità, mutevoli e non cristallizzabili, indipendentemente dall’area loro attribuita o da quella con cui sono stati forzatamente contrassegnati
i docenti di sostegno a causa di un’errata interpretazione del comma 5 dell'articolo 13 della Legge summenzionata, secondo cui: «nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite
attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base
del profilo dinamico funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato».
L'espressione «nelle aree disciplinari» era riferito alle «attività didattiche» e non ai «docenti specializzati»,
infatti, le aree di cui parlano i due importanti documenti PDF (profilo dinamico funzionale)
e PEI (piano educativo individualizzato) - che descrivono le necessità degli alunni
nonché i loro punti di forza, da valorizzare con interventi mirati, e di debolezza da cercare di superare -
nulla hanno a che vedere con le aree in cui sono collocati i docenti specializzati sul sostegno;
tant’è che le voci “area scientifica”, “area umanistica”, “area tecnica professionale artistica”,
“area psicomotoria” in tali documenti non si ritrovano. Infatti mentre nel PDF si parla piuttosto di ASSI, cognitivo, affettivo relazionale, comunicazionale, linguistico, motorio prassico, neuro psicologico, dell'autonomia, senso percettivo, dell'apprendimento; nel PEI le AREE di cui si parla non sono
quelle corrispondenti alle 4 previste per i docenti ma sono, invece, l’area cognitiva,
quella neuropsicologica, la linguistico comunicativa, dell'apprendimento scolastico, la psicomotoria,
quella personale e dell'autonomia, l’area socio affettiva.
Tali assi o aree, va sottolineato, i docenti di sostegno - insieme ai docenti curriculari - li curano tutti
e compilano in ciascuna loro parte i documenti che li ricomprendono, poiché gli alunni con disabilità
sono prima di tutto “persone” da prendere in considerazione nella loro interezza senza parcellizzarli
in aree inutili o, sempre più spesso, pretestuose.
Dunque per equivoco, o per forzatura della normativa, è stata emanata l’OM n. 78 del 23 marzo 1993 soltanto per l'insegnamento di sostegno nella scuola superiore, determinando una corrispondenza
tra aree disciplinari e classi di concorso che, a ben vedere, avrebbe come unica logica
sottesa a tale suddivisione quella della tipologia di scuola in cui gli alunni si iscrivono,
secondo quanto dispone il DM 170 del 25/05/1995 che enuncia alcuni criteri da seguire:
• il rispetto del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato,
• il tipo di scuola in cui i singoli studenti hanno chiesto di essere iscritti,
• le materie di insegnamento dei docenti specializzati presenti nella provincia,
e suggerisce, inoltre, di evitare l’attribuzione dei compiti di sostegno a più docenti per il medesimo alunno.
Secondo il DM 170, dunque, - dato che, come si è esplicitato chiaramente, non sono il PDF e il PEI
a definire le aree per la scelta dei docenti di sostegno da assegnare agli alunni -
le scuole ad indirizzo tecnico professionale e artistico dovrebbero attingere i docenti di sostegno
quasi del tutto dall’AD03 che ne ricalca la denominazione ossia “area tecnica professionale artistica”
poiché le discipline professionalizzanti che connotano queste tipologie di scuole sono proprio quelle
che ricadono nell’area citata e sono addirittura 132 e talmente tanto eterogenee tra di loro
da avvalorare il fatto che l’unico criterio adoperato per la ripartizione delle varie discipline nelle 4 aree
sia stato proprio quello del tipo di scuola in cui esse si insegnano.
Pertanto, allo stesso modo, i licei classici dovrebbero attingere dalla AD02 “area umanistica”,
i licei scientifici in prevalenza dalla AD01 “area scientifica” mentre i docenti della AD04 “area psicomotoria” dovrebbero occuparsi degli alunni con disabilità di tipo motorio, dato che la classe di concorso
che ricade in questa area è quella derivante dalla facoltà di scienze motorie.
Ma poiché neanche quanto dispone tale DM viene rispettato, non si comprende quale possa essere l’ulteriore fondamento giustificativo e normativo del reclutamento dei docenti di sostegno
secondo le tanto strumentalizzate 4 aree, che si prestano ad eccessiva discrezionalità di scelta
non per le reali necessità degli alunni sui quali, anzi, ricadono gli effetti negativi dell’attuale sistema,
ma, piuttosto, per salvaguardare i posti di lavoro di alcuni insegnanti a danno di altri.
Dunque l’unica soluzione ragionevole, per escludere le scelte evanescenti o, addirittura arbitrarie
da parte dei vari Ambiti Territoriali o delle Scuole attraverso le aree - per’altro quasi mai rispettate nell’assegnazione concreta dei docenti di sostegno agli alunni all’interno delle classi
che avvengono secondo altri criteri, anch’essi, poco trasparenti o non sempre convincenti -
è quella di realizzare un’AREA UNICA DI SOSTEGNO per la scuola secondaria di II grado, com’è già,
e senza che questa modalità abbia mai creato problemi, per gli altri gradi di scuola.
Ne beneficerebbero tanto i docenti precari che verrebbero reclutati senza discriminazioni
secondo l’unico criterio oggettivo del punteggio maturato in graduatoria, quanto i docenti di ruolo
che non rischierebbero di perdere la scuola in cui insegnano ed i loro alunni.
Ma primariamente ne beneficerebbero gli alunni stessi, che non vedrebbero pregiudicato il loro diritto
alla continuità didattica, troppo spesso subordinato ad altre esigenze (ad esempio i frequenti cambi di area
perché quel tal docente non vuole più seguire l’alunno considerato “difficile”) che vanificando
qualunque tentativo di dare qualità all’integrazione scolastica, non consentono di realizzare al meglio
il processo di inclusione degli alunni con disabilità attraverso la collaborazione costante e proficua
tra docenti curriculari e docenti di sostegno che avendo la contitolarità della classe in cui operano
non devono limitare il loro insegnamento ad un rapporto esclusivo con l’alunno circoscrivendolo
ad una ipotetica e infondata area di intervento, ma lavorare nella classe e con l’intera classe,
spalmando il proprio orario scolastico sulle varie discipline, senza mettere paletti riconducibili alle aree
o a presunte competenze disciplinari non verificate e non sempre corrispondenti all’area in cui si è stati inseriti e che, soprattutto, non giustificano il rifiuto di seguire l’alunno in una disciplina piuttosto che un’altra
ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.