COBAS Sardegna: COLLEGIO DOCENTI SU PROVE INVALSI

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COBAS Sardegna: COLLEGIO DOCENTI SU PROVE INVALSI

Messaggiodi edscuola » 30 aprile 2011, 17:41

IL TAR DELLA SARDEGNA SOSPENDE L’ATTO DI UNA
DIRIGENTE SCOLASTICA DI NUORO CHE NON AVEVA
CONVOCATO IL COLLEGIO DOCENTI SULL’INVALSI E ORDINA
L’IMMEDIATA CONVOCAZIONE DELL’ORGANO COLLEGIALE

Il TAR della SARDEGNA nell'udienza del 20 aprile 2011 ha ACCOLTO la
richiesta di SOSPENSIVA del provvedimento della Dirigente Scolastica del 4°
Circolo Didattico "Furreddu" di Nuoro con il quale non veniva inserito il punto
INVALSI all'OdG di un Collegio già convocato, ritenendo che i QUIZ INVALSI
siano obbligatori, nonostante la formale richiesta presentata da oltre un terzo
dei componenti del Collegio.
Con i nostri Avvocati, Rosanna Patta e Gianmarco Tavolacci, abbiamo
patrocinato come COBAS Scuola Sardegna e presentato un ricorso al TAR
Sardegna avverso il mancato inserimento del punto INVALSI all'OdG del
Collegio dei Docenti ed il ricorso è stato firmato da due nostre colleghe COBAS
insegnanti di matematica ed italiano di classi 5° che, quindi, sarebbero
direttamente coinvolte nei quiz INVALSI.
La DS non aveva inserito il punto INVALSI all'OdG del Collegio nonostante la
richiesta presentata da oltre 1/3 dei/delle docenti (l'80% per cento del totale ed
il 95% della scuola elementare) motivando che le prove sono obbligatorie. La
DS aveva poi in Collegio vietato ad un’insegnante di leggere integralmente e
mettere in votazione la mozione contro l'INVALSI.
IL TAR Sardegna ha ACCOLTO integralmente le nostre ragione ed ha
SOSPESO il provvedimento della DS imponendo alla stessa di disporre la
convocazione del Collegio dei Docenti entro cinque giorni dalla
comunicazione dell'ordinanza e fissando la data della riunione entro il
mese di aprile in corso.
Il Tribunale ha argomentato la decisione considerando che "ai sensi dell’art. 7,
comma 4, del d.lgs. n. 297/1994, la richiesta presentata da almeno un terzo dei
docenti fa sorgere l’obbligo, per il preside o il direttore didattico, di convocare il
collegio dei docenti; Tenuto conto che la norma, in conformità a principi
consolidati in materia di funzionamento degli organi collegiali, presuppone che,
insieme alla richiesta di convocare il collegio, siano indicati gli argomenti di
discussione, essendo evidente che la riunione è sempre finalizzata alla
discussione di argomenti posti all’o.d.g.; per cui all’obbligo di convocare il
collegio dei docenti si accompagna l’obbligo di inserire all’o.d.g. gli argomenti
indicati dai richiedenti; considerato, infine, che l’eventuale incompetenza del
collegio dei docenti a deliberare sull’oggetto indicato dai ricorrenti è questione
che potrà essere esaminata nella detta riunione, e potrà eventualmente
costituire motivo di rigetto della mozione presentata dagli stessi, ma non può
ritenersi ragione preclusiva alla convocazione dell’organo collegiale".
Quindi la DS (e qualunque dirigente scolastico di Istituti italiani) è obbligata a
convocare il Collegio con il punto all'OdG richiesto e lo deve fare entro i tempi
ordinari previsti per la convocazione degli organi collegiali della scuola (cinque
giorni prima) ed il Collegio valuterà nella propria autonomia se accogliere o
meno eventuali mozioni presentate sul punto in discussione.
Siamo convinti che questa pronuncia sia importantissima per la battaglia contro
i test INVALSI perchè rafforza e fornisce strumenti a coloro che avevano
qualche dubbio sulla procedura di convocazione del Collegio con la raccolta di
firme e apre la possibilità di presentare nuove richieste di convocazione prima
delle prove INVALSI all'immediato rientro dalle vacanze pasquali per dare
ancora maggior forza alle tantissime scuole che si sono già pronunciate nelle
ultime settimane con specifiche delibere di NON adesione ai QUIZ INVALSI e
di NON collaborazione alle stesse da parte delle/dei docenti.
Ma riteniamo che l'Ordinanza vada al di là dello specifico INVALSI perchè
conferma il potere dei componenti del Collegio Docenti anche in termini
generali e invoglia certamente molte/i colleghe/i a riappropriarsi degli stessi
dopo molti/troppi anni di assuefazione al dominio dirigenziale negli organi
collegiali.

Cagliari, 21 aprile 2011

Per i COBAS Scuola Sardegna
Nicola Giua
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Ordinanza TAR

Messaggiodi edscuola » 30 aprile 2011, 17:42

N. 00169/2011 REG.PROV.CAU.
N. 00323/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
*
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 323 del 2011, proposto da:
xxxxxxxxxx, e xxxxxxxxxx rappresentate e difese dagli avv. Rosanna Patta,
Gianmarco Tavolacci, con domicilio eletto presso Gianmarco Tavolacci in
Cagliari, via Carbonia N.22;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ministero
dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Dipartimento Programmazione
Gestione Risorse Umane, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della
Ricerca Dirigente Scolastico IV Circolo St. "Furreddu" di Nuoro, rappresentati
e difesi dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Cagliari, via
Dante n. 23; Istituto Nazionale Valutazione Sistema Educativo di Istruzione e
Formazione;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento n. 74 del 3.2.2011 emesso dal IV Circolo Didattico
Statale "Furreddu" di Nuoro con cui il Dirigente ha negato l'inserimento
nell'ordine del giorno della discussione sulla adesione alle prove INVALSI;
- della nota MIUR prot. 3813 del 30.12.2010 nella parte in cui impone a tutti
gli insegnanti di partecipare alle fasi della procedura di valutazione INVALSI;
- di ogni altro atto , anteriore e successivo, presupposto, connesso e
conseguente.
* *
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università
e della Ricerca;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2011 il dott. Giorgio
Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
* * *
Considerato che ai sensi dell’art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 297/1994, la
richiesta presentata da almeno un terzo dei docenti fa sorgere l’obbligo, per il
preside o il direttore didattico, di convocare il collegio dei docenti;
Tenuto conto che la norma, in conformità a principi consolidati in materia di
funzionamento degli organi collegiali, presuppone che, insieme alla richiesta
di convocare il collegio, siano indicati gli argomenti di discussione, essendo
evidente che la riunione è sempre finalizzata alla discussione di argomenti
posti all’o.d.g.; per cui all’obbligo di convocare il collegio dei docenti si
accompagna l’obbligo di inserire all’o.d.g. gli argomenti indicati dai richiedenti;
Considerato, infine, che l’eventuale incompetenza del collegio dei docenti a
deliberare sull’oggetto indicato dai ricorrenti è questione che potrà essere
esaminata nella detta riunione, e potrà eventualmente costituire motivo di
rigetto della mozione presentata dagli stessi, ma non può ritenersi ragione
preclusiva alla convocazione dell’organo collegiale;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima)
accoglie la suindicata domanda cautelare e, per l'effetto:
- sospende l'efficacia del provvedimento n. 74 del 3 febbraio 2011 del
dirigente scolastico del IV Circolo Didattico Statale "Furreddu" di Nuoro
- dispone che il dirigente scolastico competente disponga la
convocazione del Collegio dei Docenti entro cinque giorni dalla
comunicazione della presente ordinanza o dalla notifica, se antecedente,
fissando la data della riunione entro il mese di aprile in corso.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata
presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle
parti.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2011 con
l'intervento dei magistrati:

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 20/04/2011

IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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