Al Direttore Generale dell’U.S.R. Calabria
Ai Coordinatori degli Ambiti Territoriali della regione Calabria
A tutti i Dirigenti delle istituzioni scolastiche Statali e paritarie della regione Calabria
LORO SEDI
Oggetto: Richiesta posti di sostegno.
Riceviamo da nostri iscritti la notizia che i Dirigenti di diversi istituti scolastici della Regione, in seguito alla Nota Prot. n. 6648 dell’11 marzo 2011 – Organico di diritto a.s. 2011/2012 – Posti di sostegno – Direttive, dell’U.S.R. Calabria, stanno provvedendo ad inviare la richiesta di posti di sostegno esclusivamente per gli alunni già in possesso della certificazione di cui alla L.104/92, certificazione che ritengono in modo errato di dover allegare necessariamente alla richiesta.
Si precisa quanto segue:
Il DPCM 23 febbraio 2006 n.185 - Regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap - all’art. 3 comma 2 dispone che “ i soggetti di cui all’art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, in sede di formulazione del piano educativo individualizzato, elaborano proposte relative alla individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l’indicazione del numero delle ore di sostegno”.
Il successivo art. 4 recita: “L’autorizzazione all’attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni, a norma dell’articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è disposta dal dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale sulla base della certificazione attestante la particolare gravità di cui all’articolo 2, comma 2 del presente decreto.”
E’ pacifico quindi che la normativa vigente imponga agli Uffici Scolastici Regionali l’attivazione dei posti di sostegno con rapporto 1/1 sulla base della certificazione idonea che attesti la gravità della disabilità ex art. 3 c. 3 della L.104/92, ma si rende necessario ricordare che “i posti in deroga sono attribuiti sull’organico di fatto”, come peraltro precisato anche dalla recente C.M. n.21 del 14 marzo 2011 - Dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2011/2012.
Da ciò consegue che l’Ufficio Scolastico Regionale nel dichiarare al punto 5 della nota cit. che: “.. la richiesta e l’istituzione dei posti con rapporto insegnanti/alunni 1/1, è condizionata alla presentazione della certificazione di cui all’art 3, co 3, L. 104/92”, correttamente condiziona l’istituzione dei posti con rapporto 1/1 alla presentazione della certificazione attestante la gravità, ma illegittimamente invece condiziona anche la richiesta di tali posti, da parte dei Dirigenti, alla presentazione della certificazione nei termini di cui alla Nota, quindi entro il 21 u.s., termine poi prorogato al 28 p.v.
Una lettura attenta del punto 5 della Nota eviterebbe in primis ai Dirigenti Scolastici di sentirsi obbligati ad allegare, alla richiesta dei posti di sostegno, anche le certificazioni ex art. 3 L.104/92 per TUTTI gli alunni con disabilità, compresi quelli con disabilità di grado medio o lieve.
Per quanto attiene invece l’obbligo presunto da parte dei dirigenti di allegare la certificazione di gravità, ribadiamo che una direttiva dell’Ufficio Scolastico Regionale non può imporre ai Dirigenti Scolastici attività non richieste in tali termini dalla normativa vigente.
Per quanto sopra, si invitano quindi tutti i Dirigenti Scolastici ad effettuare la richiesta dei posti di sostegno in base alle effettive esigenze dell’alunno secondo la diagnosi funzionale ed il piano educativo individualizzato per lui predisposto dall’apposito gruppo di lavoro sulla base degli accordi fra scuola, ASL, ed enti locali, come stabilito dall’art 1 comma 605 lett. “b” della L.296/06, richiamata anche dalla cit. circolare sugli organici
Per le situazioni di gravità ex L.104 art 3 c.3, si invitano inoltre i Dirigenti Scolastici ad inviare anche la certificazione relativa solo se già in possesso della scuola, in caso contrario di posticipare l’invio di tale documentazione nel momento in cui si renderà necessario per attivare i posti in deroga per l’organico di fatto.
In ultimo si precisa che la diretta responsabilità dei dirigenti più volte richiamata nella Nota, in merito alla procedura da seguire e alla richiesta dei posti di sostegno, assume valore ancora più rilevante in seguito alla mancata attivazione di posti di sostegno per colpevole inadempienza. Di tale responsabilità potrebbero essere chiamati a rispondere personalmente i Dirigenti davanti agli organi competenti.
Cosenza, lì 23 marzo 2011
Con osservanza
Il Coordinatore Regionale per il Sostegno ANIEF
Prof.ssa Milena Fortunato