GILDA Napoli: MOBILITA’ 2008/2009 LE PRINCIPALI NOVITA’

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GILDA Napoli: MOBILITA’ 2008/2009 LE PRINCIPALI NOVITA’

Messaggiodi edscuola » 24 dicembre 2007, 11:20

MOBILITA’ 2008/2009 LE PRINCIPALI NOVITA’
di Libero Tassella.

1. PRECISAZIONI


· E’ ribadito finalmente in forma chiara che per ottenere il passaggio di cattedra bisogna aver superato l’anno di prova o di formazione.



· L’obbligo di permanenza quinquennale nei posti di tipo speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato si espleta anche passando da una di queste tipologie di posti all’altra.



· Partecipa alle operazioni di mobilità il personale docente che ha perso la sede di titolarità a seguito di accettazione di incarichi a tempo determinato per più di 3 anni, al fine di ottenere di nuovo la sede definitiva. Questi docenti partecipano alla seconda fase delle operazioni (tra comuni della medesima provincia).



· La normativa su “rientri e restituzione al ruolo o qualifica di provenienza” (art. 5) si applica anche ai docenti assegnati agli IRRE, all’INDIRE ed all’INVALSI e collocati fuori ruolo che, a domanda, ora chiedono di rientrare in servizio nella scuola



· Trasferimenti sui posti di lingua straniera nella scuola elementare: se si richiedono contestualmente posti comuni e posti di lingua straniera, il docente potrà indicare l’ordine di preferenza. In mancanza di indicazioni prevale la richiesta per posti di lingua straniera.



2. PRECEDENZE 104/92



· Si prevede che, nel caso in cui il/la docente che assiste un genitore con disabilità grave (art. 7 punto V) è l’unico/a figlio/a che convive con il genitore da assistere, questi, documentata la convivenza, ha diritto alla precedenza anche in presenza di altri fratelli e/o sorelle.



· Per ottenere il diritto alla precedenza L. 104/92 per l’assistenza ai figli di età inferiore ai 3 anni, non è necessario che la condizione di handicap sia a carattere permanente.



3. MOBILITA’ INTERPROVINCIALE E PROFESSIONALE



· Alle operazioni di mobilità di terza fase vengono attribuiti anche i posti dispari ( fino allo scorso anno accantonati insieme al 50% dei posti disponibili per le immissioni in ruolo), ciò accade nel caso in cui siano presenti nella provincia domande di mobilità professionale di docenti soprannumerari abilitati e già utilizzati nell’anno in corso sul posto o classe di concorso richiesto.



· La ripartizione dei posti tra mobilità professionale e trasferimenti interprovinciali si fa al 50%. In caso di posto non intero, questi si arrotonda a favore dei trasferimenti interprovinciali. Questo in pratica significa che è sufficiente avere 2 posti disponibili, perché uno di questo vada a trasferimento interprovinciale, fino allo scorso anno erano necessari 4 posti per rendere possibile un trasferimento interprovinciale.



· Le aliquote assegnate rispettivamente alla mobilità professionale e ai trasferimenti da altra provincia non sono più rigide. Pertanto, i posti assegnati numericamente alla mobilità professionale provinciale e non attribuiti nel corso di questa operazione, diventano disponibili per i successivi trasferimenti interprovinciali. Pertanto l’aliquota per i trasferimenti interprovinciali può andare anche oltre il 50% dei posti inizialmente disponibili alla terza fase.



· Alla mobilità professionale interprovinciale, ultima delle operazioni della terza fase, vengono destinati i posti residui dopo la mobilità professionale provinciale e dopo i trasferimenti interprovinciali. In tale operazione sono “ripescate” anche le domande provinciali, se non soddisfatte per esaurimento dell’aliquota di posti inizialmente assegnata alle operazioni provinciali.





4. DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA.



· Nel caso in cui solo singole succursali e/o corsi confluiscono presso altre istituzioni scolastiche nello stesso comune, si chiarisce che solo il personale di quella succursale e/o corso esercita l’opzione per ottenere la titolarità nella scuola in cui è confluita la sua succursale e/o corso.



5. DISPOSIZIONI PER I DOCENTI DI RELIGIONE CATTOLICA



· E’ stata prevista la possibilità di trasferimento dai posti di insegnamento della religione cattolica di una diocesi ad altra diocesi della stessa o di diversa regione nonchè la possibilità di mobilità intersettoriale verso diverso settore formativo nell’ambito sia della stessa diocesi sia nell’ambito di altra diocesi della stessa o diversa regione
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