LA NOTA SINDACALE DEL 26/10/2010
Premesso che l'ANDIS di Viterbo intrattiene ottimi rapporti di collaborazione con le OO.SS. della scuola e che considera le “relazioni sindacali” un indispensabile fattore di democrazia e di partecipazione, vitale per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, non si può fare a meno di rilevare, nella nota del 26/10/2010 diffusa da FLC-CGIL, CISL-SCUOLA, UIL-SCUOLA e SNALS-CONFSAL di Viterbo, riguardante le materie oggetto di contrattazione d'istituto, a fronte di un tono fortemente perentorio, varie inesattezze interpretative.
Una sfumatura, diciamo sfortunata, della nota (“...la definizione delle materie di contrattazione non può....... certo essere lasciata alla libera interpretazione dei dirigenti scolastici....”) appare addirittura offensiva e ci auguriamo consegua ad una gaffe comunicativa piuttosto che a una sotto-cultura sindacale che guarda con sbieco preventivo il DS, invece che come ad un lavoratore che rivendica una propria rappresentatività sindacale (è un po' come dire che la “libertà d'insegnamen_ to” non può essere lasciata alla libertà degli insegnanti).
Ma veniamo agli aspetti tecnici della nota sindacale, partendo dai due punti cardine:
1) “....La contrattazione dovrà essere effettuata come negli anni scorsi......................l'avvio delle nuove modalità di contrattazione è condizionato dalla definizione dei nuovi comparti........”.
2) la questione delle materie indicate ai punti “H”, “I” ed “M” dell'art. 6 del CCNL (ma anche altro: ad es. l'art. 51, comma 2).
Come noto, e come richiamato dalla CM n° 7 del 13/5/2010 del DFP, i contenuti del D.L.vo 150/2009 sono applicati secondo una sequenza temporale scaglionata rispetto alle seguenti scadenze:
a) contenuti normativi immediatamente applicabili al momento dell'emanazione del decreto (fine 2009);
b) contenuti da applicare entro il 31/12/2010;
c) contenuti da applicare dopo l'emanazione del DPCM ex art. 74, comma 4 del decreto limitatamente al personale docente in ordine ai titoli II e III (performance e merito&premi);
d) contenuti da applicare dopo la sottoscrizione dei nuovi CCNL (scadenza a sua volta subordinata alla definizione dei nuovi comparti di contrattazione).
a) Tra i contenuti di immediata applicazione:
- relazioni tecnico-finanziaria e illustrativa (art. 40, 3-sexies del nuovo D.L.vo 165/2001);
- i controlli (art. 40-bis), con la sola esclusione di quello del comma 2 dell'art. 40 bis (che non
riguarda le scuole); conseguentemente suggerirei più cautela prima di affermare:
“....i contratti ....non devono essere trasmessi a nessuno.”
- Le sanzioni (art. 40-bis).
b) Contenuti da applicare entro il 31/12/2010:
Dall'Art. 65. del D.L.vo 150/2009 “Adeguamento ed efficacia dei contratti collettivi vigenti”:
1. Entro il 31 dicembre 2010, le parti adeguano i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla legge....
2. In caso di mancato adeguamento ai sensi del comma 1, i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano la loro efficacia dal 1° gennaio 2011 e non sono ulteriormente applicabili.
Con riguardo alla prescrizione dell'art. 65 la CM n° 7 ne estende l'applicazione non soltanto ai contratti integrativi collettivi ma a “tutti” i contratti integrativi (e non poteva essere diversamente).
E, in merito alla ripartizione delle materie ammesse a contrattazione e quelle riservate dalla legge, cosa dice la “legge”?:
Dall' ART. 5 del nuovo D.L.vo 165/2001: POTERE DI ORGANIZZAZIONE
2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le
determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti
di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i
poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista
nei contratti di cui all'articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali
le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari
opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici.
I contenuti dell'art. 5 sono ulteriormente specificati dalla CM n° 7:
“Atteso quanto previsto anche dall’articolo 40, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, come
modificato dall’art. 54 del d. lgs. n. 150 del 2009, quindi:
a) la contrattazione nazionale ed a maggior ragione quella integrativa non potranno aver
luogo sulle materie appartenenti alla sfera della organizzazione e della micro- organizzazione,.....ciò, in particolare, con riferimento alle materie dell’organizzazione del lavoro e della gestione delle risorse umane, che costituiscono l’ambito elettivo tipico delle prerogative dirigenziali;
La CM n° 7 impiega il termine “sfera” il quale, non soltanto in ambito geometrico, può essere reso mediante quelli di “globo” o “globale”, riferibile quindi all'intero arsenale dell'organizzazione e micro-organizzazione del lavoro.
Alla luce di quanto sopra mi sembra molto difficile che la contrattazione integrativa d'istituto possa continuare a svolgersi “come negli anni scorsi”.
Concludo questa comunicazione con una nota squisitamente personale: premesso che il “decreto Brunetta” contiene molti elementi sbagliati e in più di un caso iniqui, al punto da motivare un giudizio “politico” nettamente negativo, ritengo che la battaglia (non soltanto) sindacale dovrebbe anch'essa svilupparsi sul piano politico, impegnando il soggetto governativo in un confronto democratico ma nitidamente oppositivo. Viceversa sembra di assistere ad una quasi compiacente morbidezza nei confronti del governo (non molto diversa da quella riservata a Marchionne) cui si contrappone una inedita aggressività a livello locale, per lo più basata su spericolate interpretazioni tecnico-giuridiche e atteggiamenti vagamente minacciosi nei confronti dei DS.
Come dire: debole con i forti e forti con i deboli. E questo spiace molto.
Viterbo 29/10/2010
Il presidente provinciale
Giuseppe Guastini