ANIEF difende le graduatorie ad esaurimento

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ANIEF difende le graduatorie ad esaurimento

Messaggiodi edscuola » 7 ottobre 2010, 8:14

Precariato: ANIEF difende le graduatorie ad esaurimento

ANIEF respinge al mittente la PDL del senatore Pittoni presentata al ministro Gelmini per abolire le graduatorie ad esaurimento ed introdurre il domicilio professionale. E’ sciopero il 3 novembre 2010
Nella giornata mondiale dedicata agli insegnanti, in un convegno nazionale organizzato dalla GILDA il senatore Pittoni spiega la proposta di legge che ha illustrato al ministro Gelmini sul reclutamento e formazione iniziale:
- Abolizione graduatorie ad esaurimento e nuovo concorso per l’inserimento degli aspiranti iscritti in nella graduatoria A che copre il 50% del reclutamento con elezione del domicilio professionale
- Istituzione di una graduatoria B riservata ai nuovi abilitati con i corsi del TFA e ai non abilitati con nuovo concorso
Dopo il depotenziamento delle graduatorie d’istituto, ecco che in clima di elezioni compare l’idea del concorsone locale per favorire i nepotismi di turno a dispetto delle graduatorie nazionali dove sono inseriti migliaia di docenti che hanno superato diversi pubblici concorso a seguito di esami di Stato.
E’ chiaro, dichiara il pres. Pacifico, che scioperiamo il 3 novembre anche per ribadire un concetto chiaro, costituzionalmente garantito: la Repubblica riconosce a ogni individuo il diritto al lavoro in ogni parte del suo territorio e secondo il merito acquisito nella parità di accesso alla pubblica amministrazione. Non bisogna valutare nuovamente i docenti precari ma immetterli in ruolo perché da anni hanno dimostrato di far funzionare la nostra scuola pubblica.
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13.000 euro di risarcimento danni

Messaggiodi edscuola » 7 ottobre 2010, 8:14

13.000 euro di risarcimento danni per un collega, secondo il giudice del lavoro di Brescia per l’abuso dell’amministrazione. Ancora una volta la tesi dell’ANIEF è confermata nei tribunali. Le supplenza al 30.06 solo su posto non vacante e disponibile.

Dopo la sentenza del giudice di Siena in merito alla stabilizzazione del personale precario, ora anche il giudice di Brescia conferma analoghe decisioni dei suoi colleghi prese su tutto il territorio nazionale, intimando al MIUR di corrispondere un cospicuo risarcimento danni per la mancata assegnazione dei contratti al 31 agosto 2010 per i supplenti della scuola.
Finalmente i giudici riconoscono che l’amministrazione sbaglia ad affidare contratti al 30 giugno invece che al 31 agosto su posto vacante e disponibile come la normativa impone. Anche per questo - dichiara il presidente Pacifico – abbiamo iniziato una dura campagna contro la precarietà perché il risparmio non può influire sulla corretta programmazione dell’attività didattica come sui diritti dei lavoratori.
Stiamo attivando migliaia di conciliazioni in tutta Italia presso gli uffici del lavoro perché questo malcostume finisca e si renda merito alla professionalità di chi offre ogni giorno dedizione e sapere ai nostri alunni.
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Riforma università

Messaggiodi edscuola » 7 ottobre 2010, 8:15

Riforma università: presentati da PD e PDL alcuni emendamenti richiesti dall’ANIEF

Si attende ora la votazione in merito al rientro dei cervelli, aumento delle risorse per il FFO, valorizzazione titolo assegno di ricerca, docenza a contratto, dottorato di ricerca nell’accesso all’abilitazione e alla P.A., aumento degli anni di assegno e borse, la collocazione in congedo per i ricercatori a T. D.
Gli emendamenti
Al comma 3, dopo la lettera l), inserire la seguente:
l-bis) apposite modalità per il riconoscimento dell'abilitazione a studiosi italiani o stranieri appartenenti ad università o istituti di ricerca esteri, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal CUN, e misure volte a garantire pari opportunità di accesso alle procedure di abilitazione anche a studiosi operanti all'estero.
16. 10. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.
Al comma 3, lettera n), aggiungere in fine le seguenti parole: prevedendo una quota aggiuntiva allo stesso.
16. 11. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. I soggetti che intendono presentare la domanda per conseguire l'abilitazione scientifica relativa alla seconda fascia dei professori universitari devono essere in possesso del dottorato di ricerca o di titolo riconosciuto equipollente. anche conseguito all'estero. In via transitoria, sino al 31 dicembre 2015, la domanda può essere presentata anche da coloro che abbiano svolto per almeno trentasei mesi, anche non consecutivi, dopo la laurea magistrale, ovvero dopo la laurea conseguita ai sensi dell'ordinamento previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, attività di ricerca come appartenenti ad una delle seguenti categorie:
a) titolari degli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;
b) ricercatori con contratto a tempo determinato o di formazione; c) titolari di contratti retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, presso università o enti pubblici di ricerca;
d) titolari di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca non italiani:
e) personale tecnico in servizio a tempo indeterminato presso università o enti pubblici di ricerca.
16. 13. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. I soggetti di cui al comma 1 con apposito regolamento disciplinante modalità di conferimento degli assegni individuano interventi atti a garantire un numero riservato di posti destinati all'abilitazione di studiosi italiani, che hanno svolto corsi di istruzione universitaria e post universitaria all'estero e decidono di tornare in Italia, o stranieri, che hanno svolto corsi di istruzione universitaria e post universitaria in Italia e decidono di restare, e le misure volte a garantire pari opportunità di accesso alle procedure di abilitazione anche a studiosi operanti all'estero.
19. 8. Di Biagio, Barbaro.
Al comma 8, sostituire la parola: dieci con la seguente: dodici.
19. 11. Il Relatore.
Al comma 8 aggiungere il seguente capoverso: Pertanto nel terzo periodo dell'articolo 51, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono abrogate le parole da: ovvero, fino a: ricerca.
19. 1. Russo, Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.
Dopo il comma 6, inserire i seguenti:
6-bis. I ricercatori a tempo determinato già reclutati a seguito di valutazione comparativa ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, o che siano cessati dal servizio da non più di ventiquattro mesi, che siano anche affidatari di uno o più carichi didattici, possono presentare domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per conservare la loro posizione economica e giuridica fino all'espletamento della seconda tornata di abilitazione nazionale, purché in possesso di almeno tre anni di anzianità di insegnamento anche non continuativi.
6-ter. I ricercatori a tempo determinato di cui al comma 7-bis possono partecipare alle procedure di abilitazione nazionale.
6-quater. I ricercatori stabilizzati, qualora il corso di cui sono incaricati sia assegnato ad un docente di ruolo della facoltà ovvero cessi di essere attivato, in corrispondenza dell'idoneità conseguita, possono essere utilizzati su delibera del consiglio di facoltà per un corso di insegnamento che sia parte del precedente o, con il loro consenso, per un corso di insegnamento affine.
6-quinquies. A domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dalla conseguita idoneità nel giudizio di abilitazione nazionale, i ricercatori di cui ai commi 7-bis e 7-ter sono inquadrati nel ruolo dei professori associati universitari. L'assunzione è disposta dal rettore presso la facoltà nella quale il ricercatore svolge la propria attività.
6-sexies. Qualora l'onere finanziario per l'immissione in ruolo del personale previsto nel presente articolo superi il 90 per cento del fondo di finanziamento ordinario, l'eccedenza è compensata con il risparmio di spesa derivante da futuri trasferimenti o pensionamenti di docenti in servizio nell'università interessata.
21. 18. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.
Al comma 8 aggiungere il seguente capoverso:
Anche per il pubblico dipendente, vincitore di un concorso per un posto di ricercatore a tempo determinato presso l'università, si applicano per tutta la durata dell'incarico le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge n. 476 del 13 agosto 1984, in materia di congedo straordinario senza assegni.
21. 30. Antonino Russo, Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Nell'ambito delle risorse disponibili e sulla base delle procedure concorsuali del presente articolo, le facoltà possono, inoltre, indire procedure di reclutamento per la copertura di posti di ricercatore a tempo determinato riservate ai tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.382, in possesso dei seguenti requisiti minimi: dottorato di ricerca, svolgimento di 5 anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
21. 5. Franoso.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Al fine di razionalizzare la gestione delle risorse umane e finanziarie, nonché di valorizzare le esperienze didattiche e di ricerca già maturate, i ricercatori a tempo determinato, a domanda da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono chiedere l'equiparazione ai ricercatori a tempo indeterminato. Ad esito positivo della richiesta, entro lo stesso anno accademico, il richiedente viene immesso in ruolo con la qualifica di ricercatore a tempo indeterminato nel medesimo settore scientifico-disciplinare dall'ateneo ove presta la propria attività. La domanda, corredata da titoli e pubblicazioni, può essere avanzata dai ricercatori a tempo determinato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge o che abbiano concluso il loro rapporto di lavoro entro i dodici mesi antecedenti la stessa data, che siano titolari da più di tre anni accademici di carichi didattici certificati dalle università, che siano risultati vincitori all'esito di valutazioni comparative svolte secondo regole equivalenti a quelle previste dalla legge per il reclutamento dei ricercatori universitari, in quanto esplicitamente richiamate dai relativi bandi di concorso e le cui retribuzioni gravino sul fondo di finanziamento ordinario (FFO). Le università entro sessanta giorni della presentazione della richiesta, possono rigettare la domanda di immissione in ruolo qualora le pubblicazioni e i titoli presentati dai ricercatori a tempo determinato fossero inferiori ai requisiti minimi definiti dal CUN per le differenti aree scientifiche. Per le finalità del presente comma, per tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca autorizza uno stanziamento non inferiore a 50 milioni di euro annui.
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla seguente disposizione:
a) all'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,29 per cento».
21. 26. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.
Art. 23-bis.
(Incentivi all'assunzione dei dottori di ricerca).
1. A decorrere dal 1o gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2016, per i primi tre anni dalla data di assunzione a tempo indeterminato di una persona in possesso del titolo di dottore di ricerca, o di titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, i contributi previdenziali e assistenziali non sono dovuti dal datare di lavoro, ma sono versati in modo figurativo all'ente di competenza.
2. Per i soggetti e per gli stessi periodi di cui al comma 1, i redditi da lavoro dipendente sono imponibili per il 60 per cento, ai fini delle imposte dirette, e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 4.
4. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,27 per cento».
23. 02. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.
Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:
Art. 23-bis.
(Riconoscimento di punteggi nei concorsi per l'accesso ai ruoli nelle Pubbliche Amministrazioni).
1. In tutti i concorsi pubblici per l'accesso dall'esterno a posizioni della carriera dirigenziale nelle pubbliche amministrazioni:
a) è riservato un punteggio prefissato per i titoli culturali e professionali non inferiore al 10 per cento del punteggio complessivo;
b) fra i titoli culturali e professionali, il punteggio riservato al dottorato di ricerca non può essere inferiore al 30 per cento e rappresenta sempre il titolo con valutazione più alta;
c) fra i titoli culturali e professionali, è riservato un punteggio non inferiore agli assegni di ricerca e ai contratti da ricercatore a tempo determinato di cui alla presente legge.

23. 03. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.
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