ANIEF: Audizione Riforma Universita'

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ANIEF: Audizione Riforma Universita'

Messaggiodi edscuola » 30 settembre 2010, 7:42

Audizione VII Commissione Camera dei Deputati
Roma, 28 settembre 2010
Memoria e proposte emendative AC 3687 e abbinate (ex AS 1905 e abbinati)

L’ANIEF, che per Statuto rappresenta anche il personale universitario, in merito all’audizione richiesta per l’esame del Disegno di legge governativo e delle proposte di legge abbinate in materia di organizzazione e qualità del sistema universitario, di personale accademico e di diritto allo studio, invita a presentare e ad approvare alcune proposte emendative relative al sistema di reclutamento, al funzionamento dell’attività di ricerca e di insegnamento per garantire la continuità della didattica e della ricerca nei nostri Atenei nella delicata fase di passaggio tra il vecchio e il nuovo sistema di governance delle Università.
Le proposte emendative sono, in particolare, orientate alla valorizzazione e alla stabilizzazione delle migliaia di ricercatori precari, tra dottori di ricerca, assegnisti di ricerca, contrattisti, che in questi ultimi anni hanno sempre più sorretto il peso della ricerca e della didattica negli Atenei divenendo un punto di riferimento insostituibile.
Si esplicitano i criteri di valutazione da definire nei successivi regolamenti e bandi concorsuali secondo le raccomandazioni della UE (dall’abilitazione al concorso per un posto di I fascia, di II fascia o di ricercatore a tempo determinato), e si valorizza il titolo di dottore di ricerca conseguito all’estero per agevolare il rientro dei “giovani cervelli”. Si richiede una quota aggiuntiva per il FFO laddove destinata alla pura attività di ricerca. Si prevede in fase di prima applicazione della legge la possibilità di chiamata diretta anche per il personale ricercatore a tempo indeterminato come per il personale ricercatore precario già individuato, se in possesso dell’abilitazione nazionale. Si armonizzano alcuni passaggi interni relativi al tetto massimo di annualità consentite tra assegni, borse di studio e ricerca a tempo determinato. Si consente ai dipendenti pubblici di poter svolgere l’attività di ricercatore a tempo determinato, ovvero di usufruire del congedo straordinario, oggi riservato ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca, come anche il C.U.N. rimarca in una recente mozione.
Roma, 28 settembre 2010


EMENDAMENTI
Disegno di legge AC 3687 e abbinati
Articolo,
Comma Emendamento
con motivazione
16, 3 • Sostituire la lettera a) con la seguente:
“a) l’attribuzione dell’abilitazione con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli, con una specifica e prevalente valutazione del dottorato, dell’assegno di ricerca, dell’attività didattica svolta presso l’Università con contratto a tempo determinato, e delle pubblicazioni scientifiche ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare e definiti con decreto del Ministro sentito il parere del Consiglio Universitario Nazionale.”
Si specifica come criterio di valutazione la valorizzazione del titolo di dottore di ricerca, di collaboratore alla ricerca, d’insegnamento universitario previsto anche dalla Carta Europea dei Ricercatori, visto che possono accedere all’esame di abilitazione anche i semplici laureati. La norma stabilisce alcuni criteri per la definizione del decreto che valutazione del personale che aspira a conseguire l’abilitazione, a diventare ricercatore a tempo determinato, professore associato o ordinario. I Titoli sono stati individuati nel rispetto della Raccomandazione della Commissione Europea dell’11 marzo 2005 riguardante la carta europea dei Ricercatori e un Codice di condotta per l’assunzione dei Ricercatori, nella necessità di valorizzare il numero dei ricercatori precari in Italia che hanno superato la fase iniziale di carriera, possono vantare anni di esperienza nel campo della ricerca (equivalente a tempo pieno) a decorrere dal momento in cui hanno ottenuto il diploma che da accesso diretto agli studi di dottorato, nel paese in cui hanno ottenuto la laurea/il diploma, o sono già titolari di un diploma di dottorato, indipendentemente dal tempo impiegato per ottenerlo. Si offre così una risposta ai più di 24.000 giovani ricercatori, in genere trentenni e quarantenni motivati, meritevoli che hanno dimostrato ripetutamente di saper conseguire risultati nella ricerca e nella didattica, che producono cultura e conoscenza ad uso della collettività. Si individua uno stretto legame tra la ricerca e la docenza, e, quindi tra i titoli di accesso, oggetto di bandi pubblici e valutazioni comparative periodiche già effettuate con successo, il dottorato di ricerca, l’assegno di ricerca e il contratto d’insegnamento, tutti elementi utili per individuare la qualità della prestazione professionale e la nuova figura del docente/ricercatore, che si affiancano all’insieme delle esperienze maturate, alla creatività e al grado di indipendenza raggiunto nella ricerca svolta, come si evince dal curriculum e dalle pubblicazioni.
16, 3 • Sostituire alla lettera e) dalle parole “di un’unica commissione” a “seconda fascia” con il seguente testo:
“di una commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di prima fascia e di una commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia,”
Si ritiene opportuno separare le due commissioni per garantire pluralità e trasparenza nel giudizio visto la permanenza biennale dei commissari
16, 3 • Eliminare la lettera l)
Sebbene il criterio sia in uso anche per i passati concorsi, visto il numero dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio si ritiene necessario eliminare i vincoli per non discriminare il personale non strutturato a tempo determinato nelle procedure di selezione
16, 3 • Alla lettera n) aggiungere la lettera o):
“le apposite modalità per il riconoscimento dell’abilitazione a studiosi italiani o stranieri appartenenti ad università o istituti di ricerca esteri o che abbiano conseguito con valutazione eccellente il titolo di dottore di ricerca all’estero, e le misure volte a garantire pari opportunità di accesso alle procedure di abilitazione anche a studiosi operanti all’estero”
Si intende così ripristinare l’originario testo introdotto dall’ex lettera m) c. 3, art. 8 dell’AS 1905 per incentivare il rientro dei giovani cervelli, formati negli Atenei stranieri, tanto più se italiani come spesso avvenuto in appositi accordi quadro bilaterali tra l’Italia e i Paesi Europei
16, 3 • Alla lettera n) aggiungere dopo la parola “fondo di finanziamento ordinario” il seguente testo:
“prevedendo una quota aggiuntiva allo stesso”
Si ritiene indispensabile la previsione di un apposito capitolo di spesa che non riduca i fondi ordinari
17, 1 • Dopo la parola “regolamento”, inserire il seguente testo:
“in osservanza dei criteri di valutazione previsti dall’articolo 16, comma 3, lettera a) e”
E’ opportuno armonizzare i criteri di valutazione a quelli decisi per il conseguimento dell’abilitazione, considerati indispensabili per l’accesso alla professione
19, 3 • Eliminare il secondo capoverso:
“La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l’assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.”
Nella prima fase di attuazione della legge, considerati i tempi non brevi per l’emanazione dei regolamenti, dei bandi e dell’assegnazione di nuovi incarichi nonché la difficoltà economica di molti Atenei, la norma appare particolarmente restrittiva rispetto a quella vigente (che attesta come limite massimo il numero di otto anni per non precarizzare l’assegnista di ricerca), e rischia di bloccare la ricerca nelle Università tanto più se si pensa alla messa in esaurimento del ruolo di ricercatore. Tale richiesta è assunta proprio dalle migliaia di assegnisti attualmente in servizio che non possono più svolgere i loro compiti di ricerca né possono partecipare ai nuovi concorsi in questa fase transitoria.
19, 8 • Sostituire la parola “dieci” con “quattordici”
Si ritiene opportuno armonizzare la nuova norma con la precedente che consente di poter ottenere per un limite massimo di otto anni borse di dottorato e assegni di ricerca, a cui si aggiungerebbero i sei anni di eventuali contratto di ricercatore a tempo determinato in caso di rinnovo
19, 8 • Aggiungere il seguente capoverso:
“Pertanto nel terzo periodo dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 sono abrogate le parole da: ''ovvero'' fino a: ''ricerca''»”.
Tale richiesta è assunta proprio dalle migliaia di assegnisti attualmente in servizio che non possono più svolgere i loro compiti di ricerca né possono partecipare ai nuovi concorsi in questa fase transitoria. La norma interviene nel delicato momento di passaggio tra vecchio e nuovo sistema di reclutamento dei ricercatori universitari, a tutela del personale che ha svolto e continua a svolgere attività di ricerca pur nel difficile piano di risanamento che investe gli Atenei. Senza ulteriore aggravio per il bilancio dello Stato, si abrogano i limiti imposti dalla Finanziaria 1998, anche al fine di evitare la fuga dei cervelli, di garantire la continuità della didattica e della ricerca per il personale titolare di assegni di ricerca, e di evitare una discriminazione nei confronti di quei dottori di ricerca che hanno meritato una borsa di studio.
21, 2 • Aggiungere alla fine del testo della lettera c) il testo seguente:
“con una specifica e prevalente valutazione del dottorato, dell’assegno di ricerca, dell’attività didattica svolta presso l’Università a contratto.”
Si ritiene opportuno armonizzare i criteri di valutazione a quelli decisi per il conseguimento dell’abilitazione, considerati indispensabili per l’accesso alla professione
21, 6 • Introdurre il seguente capoverso:
“Le Università possono, altresì, procedere alla chiamata diretta del personale che ha conseguito l’abilitazione alle funzioni di professore associato di cui all’articolo 16 ed è in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all’estero, ha espletato per almeno tre anni, anche non continuativi, uno o più insegnamenti universitari mediante contratto ai sensi della normativa vigente, ha all’attivo pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, e ha svolto attività di riserva un qualità di assegnista per almeno trentasei mesi anche non continuativi di cui all’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativi, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata), nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Si intende consentire alle Università la chiamata diretta anche per quel personale precario equiparabile, di fatto, ai ricercatori a tempo determinato secondo i criteri presenti nella Carta Europea dei ricercatori. I Titoli sono stati individuati nel rispetto della Raccomandazione della Commissione Europea dell’11 marzo 2005 riguardante la carta europea dei Ricercatori e un Codice di condotta per l’assunzione dei Ricercatori, nella necessità di valorizzare il numero dei ricercatori precari in Italia che hanno superato la fase iniziale di carriera, possono vantare anni di esperienza nel campo della ricerca (equivalente a tempo pieno) a decorrere dal momento in cui hanno ottenuto il diploma che da accesso diretto agli studi di dottorato, nel paese in cui hanno ottenuto la laurea/il diploma, o sono già titolari di un diploma di dottorato, indipendentemente dal tempo impiegato per ottenerlo. Si offre così una risposta ai più di 24.000 giovani ricercatori, in genere trentenni e quarantenni motivati, meritevoli che hanno dimostrato ripetutamente di saper conseguire risultati nella ricerca e nella didattica, che producono cultura e conoscenza ad uso della collettività. Si individua uno stretto legame tra la ricerca e la docenza, e, quindi tra i titoli di accesso, oggetto di bandi pubblici e valutazioni comparative periodiche già effettuate con successo, il dottorato di ricerca, l’assegno di ricerca e il contratto d’insegnamento, tutti elementi utili per individuare la qualità della prestazione professionale e la nuova figura del docente/ricercatore, che si affiancano all’insieme delle esperienze maturate, alla creatività e al grado di indipendenza raggiunto nella ricerca svolta, come si evince dal curriculum e dalle pubblicazioni.
21, 8 • Introdurre il seguente capoverso:
“Anche per il pubblico dipendente, vincitore di un concorso per un posto di ricercatore a tempo determinato presso l’Università, si applicano per tutta la durata dell’incarico le disposizioni di cui all’articolo 2 della legge n. 476 del 13 agosto 1984 in materia di congedo straordinario senza assegni”.
Analogamente a quanto previsto dal c. 3, art. 19, per i titolari di assegno di ricerca, si intende impedire il caso in cui il pubblico dipendente, vincitore di un concorso per un posto di ricercatore a tempo determinato presso l’Università, debba rinunciare all’incarico a tempo indeterminato per poter svolgere un’attività di ricerca a tempo determinato senza poter richiedere il congedo straordinario come per il personale titolare di borsa di dottorato, assegno di ricerca, borsa di perfezionamento, subendo anche una discriminazione nell’accesso ai ruoli presso l’Università. Tale considerazione è stato oggetto di una mozione richiesta dal C.U.N. La vigente normativa (articolo 2, legge n. 476 del 13/8/1984 come integrato dall’art. 52, comma 57 della legge 28/12/2001 n. 448), infatti, stabilisce che il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato, a domanda, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. Dalla normativa richiamata si ricavano i seguenti precetti fondamentali: il congedo straordinario per il borsista è un diritto e non dipende da alcuna decisione discrezionale dell'Amministrazione (dirigente scolastico); la concessione del congedo straordinario non è subordinata all'effettuazione dell'anno di prova; la richiesta di congedo non è commisurata a mesi o ad un anno, ma all'intera durata del dottorato. La legge 30/11/1989, n. 398 (Norme in materia di borse di studio universitarie - G.U. 14/12/1989, n. 291) ha esteso quanto disposto dalla legge n. 476 anche ai titolari di borse di studio post-dottorato ed ai beneficiari di borse per i corsi di perfezionamento/scuole di specializzazione universitaria. Mentre la legge finanziaria del 23/12/1992, n. 498, art. 4, comma 2, ha ulteriormente esteso il congedo straordinario senza assegni per motivi di studio, stabilendo testualmente che "al personale assegnatario di borse di studio da parte di Amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati ed enti stranieri, di Organismi o enti internazionali, si applica il disposto di cui all'art. 2 della legge 13/8/1984, n. 476". L'art. 51 della legge n. 449 del 27/12/1997 ha esteso tale beneficio ai titolari di assegno di ricerca.
22, 1 • Inserire il comma 2:
“2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011»”.
Si vuole armonizzare la nuova normativa introdotta con il disposto della legge n. 1/2009 che autorizza le Università al reclutamento a tempo indeterminato dei ricercatori fino al 2011, destina i fondi per la copertura finanziaria fino al 2012, e disciplina i criteri di valutazione per i concorsi banditi nel 2009. La norma, inoltre, è in procinto di essere prorogata dal Legislatore fino al 2010 ma i tempi di pubblicazione dei regolamenti attuativi e di attivazione dei bandi richiederà un ulteriore anno di proroga.
24-bis • Inserire l’articolo 24-bis
(Valutazione del titolo di dottore di ricerca nella dirigenza scolastica)
“1. Una percentuale dei posti riservati al concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici di cui al D.P.R. n. 140 del 10 luglio 2008 previsto dall’articolo 1 comma 618 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in attuazione dell’articolo 4, comma 7 della legge n. 210 del 3 luglio 1998 è riservata al personale docente ed educativo delle istituzioni statali in possesso dell’abilitazione all’insegnamento, del diploma di dottore di ricerca, istituito con D.P.R. n. 382 dell'11 luglio 1980 come modificato dalla Legge n. 210 del 3 luglio 1998, dal D.P.R. n. 390 del 19 ottobre 1998 e successivi, e che abbia maturato un servizio effettivamente prestato di almeno cinque anni con il possesso della laurea.”
A distanza di dodici anni dallo spirito istitutivo dell'art. 4, comma 7 della legge n. 210 del 1998 disciplinando il criterio d'accesso alla dirigenza pubblica anche attraverso il titolo di dottore di ricerca, già utilizzato per l'accesso ad altre amministrazioni come quelle relativi al terzo livello dirigenziale per incarico presso uffici ISTAT. Si tratta di personale già in servizio da un quinquennio nelle scuole, in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, che con l'istituzione della dirigenza pubblica può accedere alla relativa selezione per l'immissione in ruolo previa verifica delle attitudini e delle capacità specifiche richieste nel generale processo di professionalizzazione della scuola. La norma risponde anche a un preciso impegno, preso in un ordine del giorno dal Governo in sede di esame al Senato del DDL. 1835/09, ad introdurre, nei metodi di valutazione dei dirigenti scolastici, disposizioni che favoriscano la molteplicità delle esperienze e dei titoli di alta formazione universitaria.
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