Roma, 20 luglio 2010
Al Capo Dipartimento per l’Istruzione
Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca
Al capo Dipartimento per la Funzione Pubblica
Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione
Al Capo Dipartimento per la Ragioneria generale dello Stato
Ministero dell’Economia e delle Finanze
LORO SEDI
Oggetto: Contratto collettivo nazionale integrativo sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale del comparto scuola per il 2010-2011. Illegittimità.
Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sul contratto di cui in oggetto, sottoscritto il 15 luglio scorso
presso il MIUR con le organizzazioni sindacali rappresentative del personale del comparto scuola.
Il testo dell’accordo presenta con ogni evidenza profili di illegittimità in relazione a quanto disposto
dal Decreto legislativo n. 150/09, con riferimento almeno alle seguenti materie:
- è preliminarmente dubbio che si potesse procedere a sottoscrizione di contratto nel quadro di
quanto previsto dall’art. 9 comma 17 del Decreto legge n. 78 del 31 maggio scorso, attualmente
in corso di conversione in Parlamento (“Non si da' luogo, senza possibilità di recupero, alle
procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012”);
- inoltre la materia della gestione delle risorse umane è indicata con specifico rilievo fra quelle
che l’articolo 5 comma 2 del novellato Decreto legislativo 165/01 riserva esplicitamente
“all’esercizio dei poteri dirigenziali” ed è quindi sottratta all’ambito delle materie disponibili
per la contrattazione;
- tale violazione della riserva di legge investe radicalmente tutto il contratto, in quanto sottrae la
materia alla disponibilità dell’Amministrazione cui essa sarebbe riservata; in aggiunta,
specifiche clausole dello stesso violano la stessa riserva con riguardo ai poteri dei dirigenti
delle istituzioni scolastiche (in particolare, gli articoli 4, 6, 11 e 15).
Si vuole osservare, inoltre, che la Circolare n. 7/2010 del Dipartimento per la Funzione Pubblica,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 15 luglio, ribadisce i principi sopra richiamati e
quindi l’illegittimità dell’intera procedura negoziale oltre che delle sue specifiche pattuizioni.
Si chiede pertanto che le SS.LL., nell’esercizio dei poteri loro attribuiti dalle vigenti norme,
intervengano nelle sedi competenti per negare l’autorizzazione alla stipula e per ritirare il testo
dell’accordo in questione.
Si rimane in attesa di positivo riscontro nel merito.
Giorgio Rembado
Presidente nazionale Anp