BASTICO: Emendamento relatore non cancella blocco gradone

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BASTICO: Emendamento relatore non cancella blocco gradone

Messaggiodi edscuola » 7 luglio 2010, 7:38

L’emendamento del relatore non assicura la cancellazione del blocco degli scatti di anzianità per il personale della scuola (“gradone”)

Ho presentato subemendamenti all’emendamento del relatore Azzolini, perché ritengo che non assicuri l’obiettivo che il PD e le organizzazioni sindacali intendono perseguire: la cancellazione del blocco triennale con effetti permanenti degli scatti di anzianità (“gradone”) per il personale della scuola attraverso l’utilizzo del 30% dei tagli di cui all’art. 64 c. 9 della legge 133/08. Né raggiunge tale scopo, da un punto di vista giuridico, l’ulteriore emendamento del relatore inserito in coda al comma 23 dell’art. 9: “è fatto salvo quanto previsto dall’art.8, comma 14”. Tale dicitura evidenzia unicamente che la destinazione delle risorse è stabilita con Decreto ministeriale; non già l’eliminazione per i dipendenti della scuola degli effetti giuridici stabiliti dal comma 23 dell’articolo 9, cioè la cancellazione permanente del triennio dalla carriera. Per ottenere tale effetto si occorre l’abrogazione del comma 23.

L’emendamento del relatore, pur non prefigurandolo esplicitamente, può determinare che il decreto interministeriale stabilisca che il 30% sopracitato sia corrisposto a compensazione della mancata attribuzione di tali scatti nel corso del triennio. Il Decreto, infatti, non ha la forza giuridica di superare il comma 23 dell’art. 9.

La battaglia parlamentare del PD per la cancellazione di una norma particolarmente ingiusta e pesante per il personale della scuola continuerà.

Per maggiore comprensione vi allego una ricostruzione giuridica puntuale della normativa in oggetto.

La manovra Tremonti riguarda:

a) il blocco della contrattazione, per il triennio 2010-2012 (art.9 comma 17), e il blocco, dal 2011 fino al 2013, dei livelli stipendiali dei dipendenti scolastici (congelati su quelli in godimento nel 2010); (art.9 comma 1)

b) la cancellazione permanente del triennio 2010 2012 ai fini del conseguimento degli scatti retributivi e, a differenza di quanto stabilito nel decreto per tutti gli altri dipendenti statali, anche per la carriera; (art.9 comma 23)

c) la non utilizzazione ai fini stabiliti dall’art.64 comma 9 della legge 133/08 degli stanziamenti ivi previsti (art.8 comma 14). Si tratta di 410 mln di euro per l’anno scolastico 2009-10, di 664 mln per il 2010-11 e di 956 mln a decorrere dal 2011-12.

Il Relatore di maggioranza in Commissione Bilancio del Senato ha proposto un emendamento che interviene sulla diversa utilizzazione, prevista dal decreto, delle risorse destinate alla premialità dall’art.64 comma 9 delle legge 133/08. 
Tale disposizione, su cui la Gelmini ha impostato la sua propaganda meritocratica, testualmente prevedeva che: 
“Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall’anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, a decorrere dall’anno successivo a quello dell’effettiva realizzazione dell’economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca subordinatamente alla verifica dell’effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti. “ L’art. 8 comma 14 del Decreto legge invece così recita: 
“14. Fermo quanto previsto dall’articolo 9, le risorse di cui all’articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico.”

Il Relatore ha proposto per tale testo le seguenti modifiche:

1. all’art. 8, comma 14, in fine, è aggiunto il seguente periodo: “La destinazione delle risorse previste dal presente comma è stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.” Tale modifica non indica in alcun modo la destinazione delle risorse ma il modo per individuarla (con decreto non regolamentare sentite le organizzazioni sindacali). È bene segnalare che le modalità di tale utilizzo non sono state fino ad oggi oggetto di alcuna specifica e formale trattativa sindacale e neppure di alcun accordo separato. Né lo potranno essere, nel triennio 2010-2012, in virtù del blocco disposto dal comma 17 dell’art. 9. La norma in sostanza sancisce il superamento della contrattazione sindacale e delle sue procedure, legislativamente stabilite, per sostituirla con decisioni unilaterali del governo “sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative”;
2. all’art. 9, comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: “, e dall’art. 8, comma 14. Tale modifica dovrebbe indicare la possibilità di superamento, al pari di quanto già consentito alle indennità di vacanza contrattuale, del limite riferito al livello retributivo in godimento nel 2010, con eventuali erogazioni, nel triennio 2011-2013, al personale della scuola delle suddette risorse, nelle forme che il governo deciderà sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
3. all’art. 9, comma 23, in fine, è aggiunto il seguente periodo: “E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 8, comma 14. Il comma 23, con la suddetta modifica, non ripristina il diritto per il personale della scuola al conseguimento degli scatti retributivi e continua ad escludere la validità strutturale, per la carriera, del triennio 2010-2012. Tale previsione comporta in termini finanziari, come stabilito dalla relazione tecnica, un risparmio al 2050 di 18,72 miliardi di euro. Non risulta che l’emendamento in questione abbia previsto una copertura finanziaria al riguardo.
I sub emendamenti del gruppo Pd del Senato all’emendamento 10.1000 del Relatore propongono di:

a) inserire” dopo le parole “La destinazione” “, alla contrattazione sindacale ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,” Si tratta di una misura che non ha oneri e si configura essa medesima come una semplice deroga al blocco generalizzato della contrattazione

b) di ” sostituire le parole “sentite le” con le seguenti “d’intesa con le” Si tratta, in subordine, di una modifica che tende a rafforzare il valore del confronto con le parti sindacali. Non comprendiamo perché un sindacalista non dovrebbe apprezzarla.

c)” sostituire le parole “previste dal presente comma” con le seguenti “all’incremento delle risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della scuola” Si tratta, con una scelta di netta alternativa, di confermare l’utilizzo originario di tali risorse. Destinandolo sempre alla contrattazione sindacale. Se in Parlamento si cambia una scelta, peraltro nel medesimo proposta e approvata dalla stessa maggioranza, perché mai all’opposizione dovrebbe essere precluso di riproporla, ciò non comportando tra l’altro oneri aggiuntivi?

d) ” sostituire le parole “La destinazione delle risorse” fino alla fine del periodo con le seguenti “Le risorse previste dal presente comma sono destinate alla maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario della scuola per gli anni 2010, 2011 e 2012.” Tale formulazione esplicita quella che potrebbe essere una finalizzazione di tale recupero di risorse. La contrattazione sindacale non viene lesa perché ad essa spetterebbe di definirne le modalità.

Queste sono le proposte di modifica del sub-emendamento del Relatore; il PD aveva già presentato emendamenti soppressivi o sostitutivi delle scelte inizialmente presenti nel Decreto legge.
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