ANIEF: TAR Lazio rinvia Legge 167/09 a Corte Costituzionale

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ANIEF: TAR Lazio rinvia Legge 167/09 a Corte Costituzionale

Messaggiodi edscuola » 6 febbraio 2010, 19:11

Scuola: TAR Lazio rinvia alla Corte Costituzionale la legge anti-commissariamento per le graduatorie dei precari sui trasferimenti in coda.

Il nuovo lodo (legge 167/09) voluto dal Ministro Gelmini per legittimare un decreto (D.M. 42/09) di aggiornamento delle graduatorie che è stato più volte annullato dal Giudice amministrativo al punto da costringerlo a commissariare il Ministero dell’Istruzione, per i giudici viola sei articoli della Costituzione, pone il potere legislativo in contrasto con il potere giudiziario, annulla l’autonomia della magistratura, nega la certezza del diritto a un equo processo e tradisce la Convenzione europea sui diritti dell’uomo.
Secondo il Tar Lazio (ordinanza 230/2010), la disposizione di cui all’ art. 1 comma 4-ter del d.l. 25 settembre 2009, n. 134 (la norma blocca-processi pro inserimento a pettine, patrocinati dall’ANIEF con gli avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Rosario Tarsia) viola la Costituzione e, pertanto, deve essere rimessa al giudizio del Giudice delle Leggi perché sia annullata.

Intanto il MIUR, sempre su ricorsi del Sindacato guidato da Marcello Pacifico, subisce un nuovo commissariamento per il diritto allo spostamento dei 24 punti SISS rivendicato da altri 300 docenti, e una nuova sospensione della tabella di valutazione dei titoli del D.M. 42/09 per la mancata valutazione del punteggio aggiuntivo dei docenti di strumento musicale.

E’ evidente che la nuova norma voluta dal Ministro Gelmini interviene non per fornire un’interpretazione autentica della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento su cui il Parlamento ha il diritto-dovere a pronunciarsi (e si è pronunciato nei termini della liceità del trasferimento a pettine in altre graduatorie e del diritto alla mobilità), ma per influire sugli esiti dei processi in corso e per annullare il potere decisorio del giudice. L’Amministrazione, infatti, invece di eseguire i dispositivi della magistratura che è chiamata a interpretare la normativa, nonché ad adempiere ai precetti del commissario ad acta, a spese del privato cittadino si è sottratta con arroganza alla giustizia, di cui dovrebbe essere garante imparziale, grazie all’approvazione di una norma che per i giudici è palesemente contraria ai principi e ai valori della nostra Costituzione come richiamato dagli avvocati Fabio Ganci e Walter Miceli. Tutti i cittadini, infatti, sono uguali davanti alla legge. Ora attendiamo, con serenità e profonda fiducia nell’operato della giustizia, il parere del Giudice delle Leggi per mettere la parole fine a una maldestra e incompetente gestione delle graduatorie dei precari e per riportare quell’equilibrio violato tra i poteri dello Stato più volte richiamato dal Presidente Napolitano. Alla fine, siamo certi, che saranno riconosciuti i diritti dei ricorrenti alla stipula dei contratti di nomina a tempo determinato e indeterminato secondo il merito di ciascuno e la determinazione della provincia scelta.

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A due mesi appena dall’approvazione della legge 167/09, avvenuta con il plauso e la convinzione del Ministro Gelmini di aver vanificato i ricorsi sulle code, è arrivata la doccia gelata sulle speranze di Viale Trastevere di aver liquidato la questione dell’ inserimento a pettine nelle graduatorie provinciali aggiuntive. La III Sezione Bis del TAR Lazio, infatti, pronunciandosi su ricorso dell’ANIEF, patrocinato dagli avvocati Fabio Ganci e Walter Miceli, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4-ter, del d.l. 25 settembre 2009, n. 134, convertito nella l. 24 novembre 2009, n. 167, per contrasto con gli artt. 3, comma 1, 24, commi 1 e 2, 51, comma 1, 97, comma 1, 113, comma 1, e 117, comma 1, della Costituzione. In poche parole, i Giudici Amministrativi hanno accolto la tesi dell’ANIEF, sostenute in giudizio dagli avvocati Fabio Ganci e Walter Miceli, secondo cui il legislatore, con l’emanazione della citata norma primaria, ha voluto contrastare illegittimamente, in via autoritativa, un indirizzo giurisprudenziale politicamente non gradito, come si desume anche dal tenore delle esternazioni mediatiche del Ministro pro tempore dopo l’emanazione dei provvedimenti cautelari con i quali il Tribunale ha conferito a un organo commissariale il compito di disporre il trasferimento a pettine di un gran numero di docenti, tra cui i ricorrenti.

Secondo la puntuale ricostruzione del TAR Lazio, l’ art. 1, comma 4-ter, del d.l. 25 settembre 2009, n. 134, si pone in contrasto con la Costituzione sotto svariati profili, e precisamente con le norme di seguito indicate:

- con l’art. 3, comma 1, perché la regolamentazione della materia dei trasferimenti provinciali dei docenti di III fascia delle graduatorie ad esaurimento, differenziata a seconda del biennio scolastico di riferimento e nell’insussistenza di una qualche plausibile ragione che ne giustifichi la diversa disciplina, urta con il principio di ragionevolezza e di uguaglianza di trattamento tra posizioni eguali, espressione dell’indeclinabile canone di coerenza dell’ordinamento giuridico (Corte Cost., 30 novembre 1982, n. 204);

- con gli artt. 24, commi 1 e 2, e 113, comma 1, perché, dietro lo schermo di norma di interpretazione autentica implicante – alla stregua delle enunciate circostanze che ne hanno ispirato l’emanazione – una non ragionevole retroattività della sua portata precettiva, conculca di fatto il diritto di difesa non consentendo ai ricorrenti di proseguire nell’invocata tutela giurisdizionale, inizialmente loro accordata e poi incontestabilmente preclusa dallo jus superveniens;

- con l’art. 51, comma 1, perché l’irragionevole e penalizzante discriminazione di cui i ricorrenti risultano destinatari in ordine alle modalità di trasferimento ad altre graduatorie provinciali ad esaurimento, viola la proposizione costituzionale con la quale è stabilito che tutti i cittadini possono accedere ai pubblici uffici “in condizioni di uguaglianza”;

- con l’art. 97, comma 1, perché il buon andamento e l’imparzialità dell’Amministrazione non possono essere assicurati da una norma che presenti profili arbitrari e manifestamente irragionevoli; in particolare, l’imparzialità che, al di là della vasta semantica giuridica che connota il termine, va saggiata in relazione al risultato dell’azione amministrativa che, dovendosi totalmente orientare all’esclusivo scopo di realizzare l’interesse pubblico fissato dalla legge, non deve operare alcuna disparità di trattamento;

- con l’art. 117, comma 1, come sostituito dall’art. 3 della legge costituzionale n. 3/2001, perché violativa dell’obbligo internazionale assunto dall’Italia con la Convenzione europea per la protezione dei diritti dell’uomo, che all’art. 6, comma 1, prescrivendo il diritto ad un giusto processo dinanzi ad un tribunale indipendente ed imparziale, imporrebbe al potere legislativo di non intromettersi nell’amministrazione della giustizia allo scopo di influire su determinate categorie di controversie.

In proposito, il comma 4-ter, precludendo la mobilità territoriale di questi ultimi, determinerebbe la violazione dei principi della “parità delle armi”, di “certezza del diritto” e di “indipendenza del giudice”, quali desunti dall’interpretazione fornita dalla Corte di Strasburgo al diritto all’equo processo, contenuto nell’art. 6 della CEDU. Secondo i Giudici di Viale Flaminio, infine, non può non evidenziarsi come la retroattività della norma introdotta con il comma 4-ter leda l’affidamento del principio del riconoscimento del diritto al trasferimento dei docenti con conservazione del punteggio dagli stessi acquisito; principio peraltro inverato dalla medesima norma che contraddittoriamente ne nega l’applicabilità per il solo biennio 2009-2011 e già operante nell’ordinamento scolastico sulla base della disciplina previgente a quella oggetto di interpretazione retroattiva. Tanto conduce a ritenere che il comma 4-ter urti in maniera evidente con il principio di ragionevolezza espresso dall’art. 3 Costituzione, strettamente correlato al principio della tutela dell’affidamento definito dalla Corte Costituzionale “quale elemento fondamentale dello stato di diritto” (sent. 26 luglio 1990, 1995, n. 390), suscettibile di limitare l’efficacia retroattiva della legge di interpretazione autentica (arg. Corte Cost. cit. sent. n. 525/2000). Trattasi infatti di principio cardine dell’ordinamento giuridico, della cui precettività non può più dubitarsi per effetto del richiamo - contenuto nell’art. 1, comma 1, della legge n. 241/1990, come novellato dall'art. 21 della legge n. 15/2005 - ai “principi dell’ordinamento comunitario”, qualificati come reggenti l’attività amministrativa; principi tra i quali si iscrive appunto il principio di “legittimate expectation” che ha trovato ampio riconoscimento e diffusa tutela nell’elaborazione giurisprudenziale del giudice comunitario (tra le molte, Corte di Giustizia 19 febbraio 2002, C-336/00).

Da qui la decisione del TAR di trasmettere gli atti alla Corte Costituzionale, con conseguente sospensione di tutti i processi patrocinati dall’ANIEF presso il TAR Lazio e la Presidenza della Repubblica per più di 15.000 soci in attesa del giudizio sull’illegittimità costituzionale della predetta norma. E’ evidente che, in caso di conferma del rilevante sospetto di non conformità alla nostra Costituzione della legge blocca-processi, i ricorrenti dovranno essere risarciti dall’Erario e ottenere quei contratti a tempo determinato e indeterminato ora negati, come richiesto dai Legali dell’ANIEF, cosicché il Ministero di Viale Trastevere si troverà a pagare l’intero ammontare degli stipendi mensili non percepiti dagli associati ANIEF oltre che a garantirne l’immissione in ruolo. Pertanto, questa gestione del Ministero dell’Istruzione, consistente in una lunga serie di pervicaci atti elusivi, volti al solo scopo di sottrarsi all’adempimento delle statuizioni del Giudice, espone, pure, l’amministrazione scolastica italiana all’insensato rischio di una bancarotta. E tutto ciò soltanto per compiacere alcune istanze territoriali basate su falsi luoghi comuni come la mancata continuità didattica dovuta all’esodo degli insegnanti meridionali, sfatati anche dal recente rapporto della Fondazione Agnelli (nell’a. s. 2009/2010, le domande di trasferimento da nord a sud rappresentano appena il 2,5% del totale, per di più con una bassissima percentuale di accoglimento, appena lo 0,6%).

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E le bocciature in Cittadinanza e Costituzione per il Ministero dell’Istruzione non finiscono qui. Infatti, mentre si aspetta il Giudizio della Corte Costituzionale sulla norma blocca-processi, la continua violazione del principio di legalità dell’azione amministrativa, ha determinato un nuovo provvedimento di commissariamento a danno del Dicastero guidato dal Ministro Gelmini, questa volta sulla questione, oggetto di un ulteriore ricorso ANIEF, patrocinato dagli avvocati Fabio Ganci e Walter Miceli, dello spostamento da una graduatoria all’altra dei 24 punti riconosciuti agli abilitati SISSS. Anche in tale vicenda i Giudici (ordinanza 645/2010) hanno dovuto nominare un commissario ad actus per ricordare al MIUR che, in applicazione dei principi costituzionali di effettività della tutela giurisdizionale affermati dagli artt. 24 e 113 della Costituzione, l’amministrazione scolastica è tenuta a dare tempestiva e puntuale esecuzione agli ordini della Magistratura.

L’erronea compilazione del decreto di valutazione dei titoli per la gestione delle graduatorie dei precari è stata oggetto, infine, di un ulteriore ricorso, accolto in sede cautelare dai giudici del TAR Lazio (ordinanza 601), con cui l’ANIEF ha ottenuto per i docenti di strumento musicale la valutazione dello stesso punteggio aggiuntivo riconosciuto a tutti gli altri abilitati presso i Conservatori, così come aveva richiesto, invano, nei primi mesi del 2009 quando l’Amministrazione si ostinò a non modificare la tabella di valutazione dei titoli per i nuovi abilitati.
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