FILINS – FIINSEI
Federazioni rappresentative delle scuole italiane non statali
La Costituzione della Repubblica Italiana, nel fissare il basilare principio di libertà dell'arte, della scienza e del loro insegnamento, assegna allo Stato il dovere di istituire proprie scuole per tutti gli ordini e gradi e prevede per tutti i cittadini il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi e, comunque, una istruzione inferiore, obbligatoria e gratuita per almeno otto anni (ora esteso a dieci). In nome del pluralismo culturale, che è alla base del principio di libertà, viene riconosciuto ad enti e privati il diritto di istituire proprie scuole ed istituti di educazione che possono chiedere di essere equiparate a quelle dello Stato, rimettendo alla legge 62/00 l'attuazione concreta del principio di parità.
Il servizio pubblico dell’istruzione in Italia. Il modello unico la Scuola di Stato.
La scuola in Italia ha questa precisa fisionomia: un modello unico che determina la regola.
Lo Stato è il modellatore dei vari tipi degli Istituti scolastici. In questo senso il mancato apporto della scuola paritaria, molto più dinamica della scuola di Stato come "inventore" di nuove scuole, produce un danno notevolissimo all’intero sistema scolastico in un momento in cui è vincente la rapidità di corrispondere alle mutevoli esigenze della società. Ancora oggi la scuola non statale è consentita, ma solo se occupa una posizione subalterna e imitativa rispetto alla scuola dello Stato. La legge sulla scuola paritaria 62/00, nel rispetto del dettato costituzionale, ha ritenuto che vi debbano essere altri modelli educativi, che presuppongano curricula diversamente articolati, pur concludendosi con lo stesso Esame di Stato.
In particolare va concesso alla scuola paritaria, come avvenuto per il passato quando la scuola non statale di secondo grado operava in regime di legale riconoscimento che presupponeva il rigoroso rispetto del modello statale, la possibilità di darsi ordinamenti autonomi (v. licei linguistici, licei europei, licei della comunicazione, ecc.) assicurando oggi alla scuola paritaria piena libertà metodologico-educativa ed “...ai suoi alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni della scuola statale” (rif. art. 33 Cost.).
Per meglio chiarire la differenza tra i due sistemi, possiamo affermare che:
la scuola statale, per sua natura non può che essere scuola dell'insegnamento con i suoi processi di valutazione e selezione;
la paritaria, per rispondere ai commi 2 e 3 dell'art 1 L. 62/00 non può che essere scuola dell'accertato apprendimento, che si rapporta alla richiesta della famiglia del singolo alunno, ponendo ogni studente nella condizione di raggiungere l'obiettivo formativo.
Contributi
Le problematiche connesse all'erogazione dei contributi alle scuole paritarie possono a nostro avviso essere valutate solo se vengono verificati preliminarmente alcuni costi e risultati indicati nel bilancio dello Stato ai valori dell'anno scolastico 08/09 del sistema scolastico statale, riassunto nella tabella allegata (allegato A), a confronto con quelli del sistema scolastico paritario (allegato B) evidenziando che:
1. il costo annuo di ogni studente nell'anno scolastico 08/09 è stato:
nella scuola statale di € 10.016
nella scuola paritaria di € 470
2. il costo non capitalizzato del ciclo scolastico (13 anni)
nella scuola statale è superiore a € 130.000
nella scuola paritaria è di € 6.110
3. nell'anno scolastico in corso sono oltre 500.000 gli studenti stranieri ed extracomunitari che usufruiscono gratuitamente del servizio scolastico statale per un costo di € 5.008.000.000, nello stesso periodo agli studenti della scuola paritaria (1.062.803) sono riconosciuti € 500.000.000;
4. il costo del ciclo scolastico di 13 anni per i 500.000 studenti stranieri sofferto dalla collettività, è pari a € 65.104.000.000;
il costo del ciclo scolastico di 13 anni per il 1.062.803 di studenti della scuola paritaria, è pari a € 6.500.000.000
5. la perdita annua sulla produzione del sapere (abbandoni e bocciature) pari al 23,2% della scuola secondaria determina una perdita secca di € 4.791.656.400 che non viene recuperata ed anzi in parte (circa il 16%) ulteriormente caricata sul bilancio dell'anno scolastico successivo sotto forma di ripetenza scolastica.
I dati di riferimento dei costi sopportati dal bilancio dello Stato a carico della scuola statale e della scuola paritaria ci permettono alcune considerazioni:
- lo studente della scuola statale grava sul contribuente a parità di risultati di 20 volte il costo dello studente di scuola paritaria (punti 1 e 2)
- nell'anno scolastico 08/09 risultano erogati € 5.008.000.000 per offrire a circa 500.000 studenti non italiani la scuola gratis, mentre sono stati erogati contributi per il 1.062.803 (il doppio) a studenti italiani di scuola paritaria per un importo di € 500.000.000 destinando agli studenti extracomunitari importi di 20 volte superiori a quelli destinati ai cittadini italiani. In proposito va considerato che l'impegno di spesa per il mantenimento agli studi degli studenti extracomunitari per consentire loro il raggiungimento del diploma, per 13 anni, è di circa € 65.104.000.000 (punti 3 e 4)
- il risultato non ottenuto a causa delle bocciature nella scuola secondaria genera una perdita di € 4.791.656.400, non recuperabile ed anzi in parte, circa il 16% (€ 3.304.590.620), ulteriormente caricato sul bilancio dell'anno scolastico successivo sotto forma di ripetenza scolastica e ciò in violazione anche dell'art. 34, comma 3 Cost. che ipotizza il mantenimento agli studi superiori solo ai capaci e meritevoli privi di mezzi e non certo a chi, al termine dell'anno scolastico, ottenuta una bocciatura, sempre a carico della collettività, torna a ripetere gratuitamente la stessa classe anche per più anni divenendo poi una beffa quando lo studente appartiene ad una famiglia agiata.
Fermandoci all'esame superficiale delle sole contraddizioni macroscopiche sopra riportate a cui potremmo aggiungerne molte altre simili, ci sentiamo di proporre per la scuola statale, limitatamente al ciclo di studi non soggetti all'obbligo, nel rispetto dell'art. 34 Cost., un sistema analogo a quello adottato nella sanità. Si istituisca un ticket per il servizio scolastico statale offerto agli studenti che hanno superato il 16° anno d’età (almeno per le fasce di reddito più alte, come già avviene per la frequenza universitaria) e si richieda, finalmente, alle medesime famiglie, il rimborso almeno parziale del costo dell’ eventuale ripetenza.
Il rilevante recupero di risorse, stimato dai 5 agli 8 miliardi di euro all’anno potrebbe essere utilizzato per incrementare gli attuali € 500.000.000 destinati agli alunni della scuola paritaria. In tal modo potrebbe essere interamente rimborsata loro la retta scolastica, attribuendo ad ogni studente della fascia dell’obbligo d’istruzione e senza distinzione di censo, come avviene oggi nella scuola statale, un importo addirittura superiore alla media dei costi sopportati dalle famiglie degli alunni che hanno scelto le scuole paritarie, senza ulteriori gravami sul bilancio dello Stato.
Richieste
Le Organizzazioni rappresentanti le scuole laiche italiane (F.I.L.I.N.S. - F.I.I.N.S.E.I.) chiedono che sia:
1. completata la legge 62/2000 a dieci anni dalla sua approvazione, tenendo conto dell’esperienza maturata e delle sopravvenute risoluzioni giurisprudenziali; la relativa legge di riforma dovrebbe prevedere, per le scuole paritarie, anche la possibilità di percorsi ordinamentali diversi dal modello statale, quali oggi: il “Liceo della Comunicazione”, il “Liceo Europeo”, ecc;
2. riconosciuto un contributo alle famiglie che veda ridistribuite in maniera più equa le risorse oggi destinate dallo Stato alla scuola italiana (statale e paritaria), realizzando il pieno diritto alla libertà di scelta dell’indirizzo educativo (art.34 Cost.), in modo di porci finalmente sullo stesso livello degli altri Paesi europei.